Ricerca Sentenze
Tribunale di Genova, 7 Gennaio 2026

Rifiuto giustificato della convocazione dell’assemblea richiesta dai soci per finalità abusive o lesive dell’interesse sociale

Tribunale di Genova, 7 Gennaio 2026
Rifiuto giustificato della convocazione dell’assemblea richiesta dai soci per finalità abusive o lesive dell’interesse sociale

L’art. 2367, comma 2, c.c. consente agli amministratori di rifiutare la convocazione dell’assemblea richiesta dai soci legittimati, a condizione che il rifiuto sia giustificato, e ancora al rifiuto ingiustificato il potere del tribunale di provvedere in via sostitutiva alla convocazione. Gli amministratori possono pertanto vagliare, in una prospettiva ex ante, se la delibera cui la convocazione è preordinata abbia carattere abusivo o comunque potenzialmente lesivo dell’interesse sociale; ove il vaglio permetta di ritenere ragionevolmente che la delibera sia meramente emulativa o nociva per l’interesse della società, gli amministratori sono tenuti a negare la convocazione, anche in forza del dovere, sancito dall’art. 2392, comma 2, c.c., di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società.

L’art. 2367, comma 2, c.c. abilita il tribunale a un sindacato di carattere sostanziale sulla legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori, volto a verificare che esso sia preordinato a evitare abusi o comunque conseguenze pregiudizievoli per la società.

È giustificato il rifiuto di convocare l’assemblea richiesta dai soci di maggioranza per revocare e sostituire gli amministratori quando vi sia la ragionevole prospettiva che la sostituzione sia preordinata alla nomina di amministratori che recepiscano in nome della società, e attuino, un accordo stipulato tra i soci al quale la società è estranea, che pone a carico di questa oneri economici gravosi e prevede ingenti attribuzioni patrimoniali in favore dei soci. L’abuso è tanto più manifesto quando la richiesta di convocazione interviene mentre la società versa in una situazione di conclamata crisi.

L’abusività di un patto non presuppone la sua invalidità, perché l’abuso del diritto consiste nell’esercizio di un diritto conforme al suo schema astratto per finalità diverse da quelle per le quali esso è riconosciuto. La conclusione del patto da parte di tutti i soci non esclude l’abuso, perché ai soci è in linea di massima precluso perseguire interessi personali confliggenti con quello della società quando questa ne subisca un danno.

Il rifiuto di convocazione è altresì giustificato quando la sostituzione dell’organo amministrativo esporrebbe la società al concreto rischio di perdere gli affidamenti dell’assicuratore del credito e le forniture dei creditori strategici [che abbiano indicato la discontinuità della governance come condizione per la prosecuzione dei rapporti], con compromissione delle prospettive di risanamento.

Il potere dei soci di s.p.a. di revocare in qualsiasi momento gli amministratori, anche in assenza di giusta causa, la cui presenza vale soltanto a escludere l’obbligo risarcitorio verso gli amministratori revocati, soggiace al divieto di abuso del diritto. L’inefficacia della revoca priva di giusta causa prevista dall’art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i. opera in caso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e non si applica alla composizione negoziata della crisi.

Data Sentenza: 07/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Matteo Gatti
Registro: RVG 7502 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Andrea Manta
Andrea Manta

Laureato, con lode e menzione della tesi, in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con un elaborato sulla Corporate Sustainability Reporting Directive. Attualmente praticante avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells.

Mostra tutto
logo