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Corte di Cassazione, 17 Agosto 2026, n. 24669/2026

Finanziamento in pool e revocatoria dei rimborsi: legittimazione passiva della banca capofila e prova della scientia decoctionis. La pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, 17 Agosto 2026, n. 24669/2026
Finanziamento in pool e revocatoria dei rimborsi: legittimazione passiva della banca capofila e prova della scientia decoctionis. La pronuncia della Cassazione

Il contratto di finanziamento bancario in pool, privo di una disciplina legale propria, può essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della banca capofila, in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta della parte finanziata pur agendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici; in tal caso anche il pagamento delle somme a titolo di restituzione del finanziamento è imputabile alla banca capofila, che è l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria fallimentare volta al recupero di quelle somme, salvo il regresso nei rapporti interni con le altre banche del pool. L’individuazione del soggetto passivo dipende dall’interpretazione del contratto, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, non per violazione dell’art. 67 l. fall.

Ove, in forza del contratto di finanziamento in pool, l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria dei pagamenti sia la banca capofila, non è configurabile un’obbligazione solidale tra questa e le altre banche partecipanti, sicché la transazione intervenuta tra la procedura concorsuale e una banca del pool diversa dalla capofila non rileva ai sensi dell’art. 1304 c.c. e non può essere invocata per ottenere il rigetto della domanda.

Nell’accertamento della scientia decoctionis il giudice di merito non può considerare provata la conoscenza dello stato di insolvenza in ragione dell’esito di altri giudizi relativi al medesimo debitore, allo scopo di assicurare l’uniformità delle proprie decisioni: gli artt. 115 e 116 c.p.c. consentono di utilizzare come prova atipica il materiale istruttorio proveniente da un diverso processo, non di ritenere provato un fatto perché un diverso processo ha avuto un determinato esito. La conoscenza dell’insolvenza da parte di altre banche del pool può essere utilizzata come fatto noto per risalire in via presuntiva alla conoscenza della capofila, purché con specifica motivazione e senza incorrere nel vizio di praesumptio de praesumpto; non costituiscono indizi di conoscenza l’esistenza di obblighi informativi contrattuali a carico del finanziato, in difetto di prova del loro adempimento, né l’impiego delle risorse di un prestito obbligazionario per fini diversi dalla riduzione dell’indebitamento bancario.

All’amministrazione straordinaria non si applicano i termini di prescrizione e decadenza dell’azione revocatoria introdotti dall’art. 69-bis l. fall., sia per le procedure instaurate anteriormente al 16 luglio 2006 sia, comunque, in ragione della specialità della disciplina dell’amministrazione straordinaria rispetto a quella generale del fallimento; trova applicazione, in via analogica, la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2903 c.c., il cui termine decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, che l’art. 49 d.lgs. n. 270/1999 pone quale condizione per l’esercizio dell’azione da parte del commissario straordinario; il riferimento alla dichiarazione dello stato di insolvenza contenuto nel comma 2 del medesimo art. 49 riguarda soltanto il computo a ritroso del periodo sospetto.

Data Sentenza: 17/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Andrea Zuliani
Registro: RG 31383 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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