L’art. 2476, comma 2, c.c. riconosce il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ai soci che non partecipano all’amministrazione della società, i quali, per accedere alla documentazione di interesse, devono necessariamente interagire con l’organizzazione sociale. L’amministratore [di s.r.l., anche con poteri disgiunti] ha invece accesso diretto a tutta la documentazione sociale, in virtù del suo diritto alla piena disponibilità dei documenti della società, e non può fondare su tale norma la propria pretesa di accesso.
Difetta il periculum in mora per il provvedimento d’urgenza volto a ottenere la consegna della documentazione sociale quando la controparte abbia manifestato un’ampia disponibilità a fornire i documenti richiesti e i relativi chiarimenti, specie se è trascorso un lungo lasso di tempo tra il sorgere del diritto e il deposito del ricorso; l’irreparabilità del danno va allegata in modo specifico e circostanziato, e a tal fine non basta il generico timore che il decorso del tempo impedisca un adeguato controllo o che la società possa essere a breve chiusa.
La responsabilità aggravata prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dalla prova del danno ed esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabile nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda; a tal fine è insufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Costituisce indice della pretestuosità della tutela d’urgenza azionata [dall’amministratore di s.r.l.] il prospettare una lesione del diritto di accesso alla documentazione sociale quando dalla stessa corrispondenza prodotta dal ricorrente risulti che nessuna limitazione è stata posta a tale diritto, invocando inoltre la norma che disciplina il diritto dei soci non amministratori.
Il fumus boni iuris e il periculum in mora sono a un tempo condizioni della tutela cautelare e requisiti per la concessione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., e devono sussistere entrambi, sicché l’assenza del periculum rende superflua ogni valutazione sul fumus. Il fumus consiste nell’apparenza del diritto da tutelare, che deve apparire verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova offerti prima facie; il periculum consiste nel fondato timore che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia esposto a un pregiudizio imminente e irreparabile. L’irreparabilità va intesa come ragionevole e probabile pericolo di un pregiudizio non altrimenti risarcibile, senza coincidere necessariamente con l’irreversibilità della lesione, essendo sufficiente l’estrema difficoltà del ripristino dello status quo ante o la non completa risarcibilità del danno; l’imminenza richiede che l’evento dannoso incomba con vicina probabilità o che l’iter che vi conduce sia almeno direttamente e univocamente preparato. Il ricorso all’art. 700 c.p.c. è ammesso anche quando l’evento pregiudizievole si sia già verificato, per il timore della reiterazione dell’attività lesiva o per attenuare o neutralizzare gli ulteriori effetti dannosi.