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Tribunale di Palermo, 10 Dicembre 2025

Revoca dell’amministratore di s.r.l. per omessa redazione dei bilanci e mancato aggiornamento della contabilità

Tribunale di Palermo, 10 Dicembre 2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l. per omessa redazione dei bilanci e mancato aggiornamento della contabilità

Integrano gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., significative di una conduzione opaca e disordinata della società, l’approvazione dei bilanci senza prova della regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa predisposizione e il mancato deposito dei bilanci degli esercizi successivi e il mancato aggiornamento della contabilità sociale, accertati in sede ispettiva. Tali irregolarità sono dannose per la società, perché l’assenza di una rendicontazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale, in mancanza di informazioni societarie ufficiali, disincentiva i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con essa, e giustificano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario [per dodici mesi, con il compito di predisporre i bilanci mancanti].

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’omessa redazione dei bilanci, documentata dai solleciti del socio rimasti senza riscontro, resta provata quando l’amministratore, rimasto contumace, ometta di fornire la prova contraria producendo i bilanci stessi.

Il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c., applicabile alla società a responsabilità limitata in forza del rinvio dell’art. 2477, comma 6, c.c., tutela la minoranza e la società e consente all’autorità giudiziaria di ripristinare la correttezza della gestione quando vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, commesse in violazione dei doveri e idonee ad arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Il controllo resta estraneo al merito e all’opportunità delle scelte gestorie, salvo che queste risultino palesemente irragionevoli o negligenti.

Nella formulazione vigente dell’art. 2409 c.c. rilevano soltanto le violazioni dei doveri degli amministratori idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, mentre restano irrilevanti quelle relative al corretto svolgimento della vita della compagine sociale e ai diritti di partecipazione e informazione dei soci. Le irregolarità devono inoltre riguardare la sfera societaria, con esclusione di quella personale degli amministratori, essere attuali, sicché nessun provvedimento può essere adottato quando abbiano esaurito ogni effetto, e avere carattere dannoso, consistendo nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative idonee a provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali, ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., unita al requisito della gravità, impone che si tratti di fatti altrimenti ineliminabili. Il relativo accertamento richiede elementi di sicuro affidamento che, pur senza assurgere al livello di prova piena, presentino riscontri obiettivi ulteriori rispetto al mero sospetto; restano insufficienti mere supposizioni o rilievi critici indimostrati.

Nei procedimenti di volontaria giurisdizione caratterizzati dal contrasto tra posizioni contrapposte, come il procedimento ex art. 2409 c.c., le spese si regolano secondo il principio di soccombenza dell’art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell’amministratore revocato, tenuto anche al pagamento del compenso dell’ispettore; quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna è pronunciata in favore dell’Erario.

Data Sentenza: 10/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Andrea Compagno
Registro: RVG 862 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Pietro Corapi
Pietro Corapi

Avvocato specializzato nell'assistenza alle imprese in diritto societario, civile, commerciale, crisi di impresa e misure di prevenzione CAM. Cultore della materia di diritto commerciale presso l'Università della Calabria.

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