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Corte di Cassazione, 11 Maggio 2026, n. 13672/2026

Canoni di locazione non riscossi dal socio locatore come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c.: estensione ad altri tipi sociali e prelazioni

Corte di Cassazione, 11 Maggio 2026, n. 13672/2026
Canoni di locazione non riscossi dal socio locatore come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c.: estensione ad altri tipi sociali e prelazioni

La nozione di finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 c.c. comprende i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma”, e quindi ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della futura restituzione, compresi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che si traducano in un volontario apporto economico del socio tale da consentire alla società di non sostenere immediatamente un costo. Vi rientra pertanto anche la concessione in locazione alla società di un immobile, ove si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario e utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo [nella specie, canoni non riscossi per otto anni dalla s.r.l. socia e locatrice del capannone industriale della s.a.s. poi fallita, ammessi al passivo in chirografo e postergati].

La postergazione opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, finché perdura la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento o nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, sicché la società, e in caso di fallimento il curatore opponendosi all’ammissione al passivo, deve rifiutarne il rimborso. La regola, dettata per la s.r.l., si estende agli altri tipi sociali quando il socio finanziatore si trovi, per l’assetto dell’ente o per la posizione concretamente rivestita, in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., coerentemente con la ratio di contrasto della sottocapitalizzazione nominale e con l’art. 2497-quinquies c.c., che la estende ai finanziamenti erogati da chi eserciti attività di direzione e coordinamento. La degradazione del credito a postergato è compatibile con una prelazione ipotecaria o pignoratizia soltanto in presenza di più creditori postergati.

Data Sentenza: 11/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Cosmo Crolla
Relatore: Giuseppe Dongiacomo
Registro: RG 9628 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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