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Tribunale di Potenza, 13 Marzo 2025

Ampiezza e limiti del diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore di s.r.l.

Tribunale di Potenza, 13 Marzo 2025
Ampiezza e limiti del diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore di s.r.l.

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., comprende il connesso diritto di ottenerne copia e si estende alla documentazione contabile, ai libri sociali obbligatori e a tutti i documenti dell’amministrazione, anche relativi a specifici affari. Il suo esercizio è svincolato dalla specificazione di interessi o utilità ulteriori rispetto al potere di controllo, sicché la società non può subordinare l’accesso all’indicazione dei motivi o di specifici fatti di mala gestio, e il preteso carattere esplorativo della richiesta non costituisce di per sé sintomo della sua natura emulativa.

Il diritto di informazione del socio incontra i soli limiti della buona fede, che ne esclude l’esercizio per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, concorrenziali o per danneggiare la società, e della riservatezza della società o di terzi, ove sufficientemente prospettata dalla parte che la invoca. L’esigenza di riservatezza non giustifica il sacrificio del diritto del socio, perché può essere soddisfatta mediante l’oscuramento dei dati sensibili o riservati o la sottoscrizione, da parte del socio, di un patto di riservatezza o di non divulgazione.

La società che oppone al socio [anche amministratore di una società asseritamente concorrente] il rischio di un uso pregiudizievole delle informazioni è tenuta, secondo buona fede, a indicare in dettaglio i documenti dalla cui ostensione deriverebbe il rischio concreto di un loro utilizzo in suo danno, ferma la possibilità di adottare cautele a tutela dei diritti propri e di terzi. La conflittualità tra il socio e l’amministratore e le iniziative giudiziarie reciprocamente promosse non escludono il diritto di controllo né rendono di per sé abusiva la richiesta.

Il diritto di accesso del socio ha ad oggetto documenti precostituiti, quali contratti, fatture, bonifici, libri sociali e documenti contabili; è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere documenti da formare, come relazioni sull’andamento economico o prospetti sulla redditività dei beni sociali, i cui dati sono ricavabili dall’analisi tecnica della contabilità. Le spese per l’estrazione delle copie gravano sul socio richiedente.

Nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale il periculum in mora è connaturato all’esigenza di controllo, perché il ritardo nel consentire l’accesso determina una lesione attuale della facoltà di controllo connessa allo status di socio, che, se non sanata con provvedimento immediato, si protrarrebbe nell’attesa del giudizio di merito senza possibilità di tutela per equivalente.

La misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. può essere negata, in quanto iniqua, per i documenti indicati in termini generali la cui raccolta e riproduzione richiedono un’attività complessa, e concessa per i documenti specificamente individuati quando la società abbia tenuto un atteggiamento ostruzionistico verso le richieste del socio.

Data Sentenza: 13/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro: RG 4494 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Davide Paolo Arleo
Davide Paolo Arleo

Dottore in Giurisprudenza. Ho conseguito il titolo presso l'Università Luiss Guido Carli con la votazione di 110/110 con lode e attribuzione della Speciale Menzione Accademica.

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