L’uso di un acronimo corrispondente alle iniziali dei soci non è precluso ad altri per il solo fatto che un concorrente lo abbia registrato come marchio, quando il segno adottato sia sufficientemente differenziato da escludere ogni rischio di confusione, da valutare globalmente secondo l’impressione complessiva suscitata nel consumatore medio e alla luce del principio di unità dei segni distintivi desumibile dagli artt. 2, 12 e 22 c.p.i.
Va pertanto rigettato il ricorso cautelare per il venir meno dell’esigenza cautelare quando, in corso di procedimento, il resistente abbia sostituito il segno contestato con un marchio diverso sul piano denominativo, figurativo e cromatico e abbia avviato il cambio di denominazione anche sul web e sui social [nella specie, “GS Game” sostituito con “GS Arcade” nel commercio di carte da gioco collezionabili; spese compensate].