Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società e al quale corrisponde specularmente l’obbligo della società di consentire tale attività. La società deve adempiere tale obbligo con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e coincidente con la diligenza dovuta dall’amministratore, per il cui tramite la società adempie gli obblighi derivanti dal rapporto sociale (artt. 2476, comma 1, e 2392, comma 1, c.c.).
Il diritto del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. ha per contenuto l’informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi dove essi si trovano, e dunque lo svolgimento di attività ispettiva, e, all’esito di tale attività, l’estrazione a sue spese di copia dei documenti che ritenga utili e rilevanti. Il diritto d’ispezione va esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali trasmoda nell’abuso.
Il diritto del socio di s.r.l. si attua mediante lo svolgimento dell’attività ispettiva, a prescindere dalla quale il socio non può pretendere l’invio di documentazione a semplice richiesta. La società può tuttavia, riconoscendo con ciò la legittimità della richiesta, inviare al socio copia dei documenti richiesti, così facendo venir meno il suo interesse all’ispezione.
Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio di s.r.l. per l’accesso alla documentazione sociale, il periculum in mora sussiste perché l’inadempimento della società determina specularmente la permanente e attuale compressione del diritto del socio all’informazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c.
L’ordine cautelare di consentire al socio la consultazione della documentazione sociale può essere accompagnato dalla fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. quando la società abbia resistito ingiustificatamente alle legittime richieste del socio.