Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2025, n. 7082/2025

Rinuncia assembleare all’azione sociale di responsabilità anteriore alla delibera di promovimento e limiti di validità

Tribunale di Milano, 23 Settembre 2025, n. 7082/2025
Rinuncia assembleare all’azione sociale di responsabilità anteriore alla delibera di promovimento e limiti di validità

Le norme che consentono all’assemblea di rinunciare all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. non distinguono fra rinuncia anteriore o successiva alla delibera che autorizza l’azione, e trovano come limite generale la determinatezza o determinabilità dell’oggetto della rinuncia. La rinuncia anteriore alla delibera autorizzativa che si riferisca a condotte gestorie già compiute ed esaurite è sottratta al limite dell’art. 1229 c.c., che opera soltanto per la rinuncia preventiva rispetto al sorgere della fattispecie di responsabilità. Trattandosi di negozio abdicativo con effetto dismissivo ed estintivo, la rinuncia è valida se sussistono la volontà, la disponibilità del diritto e un oggetto determinato o determinabile ai sensi degli artt. 1325 e 1346 c.c.

L’oggetto della rinuncia all’azione sociale di responsabilità riferita a «ogni singola azione di gestione od omissione» degli amministratori in un dato periodo, con riguardo alle operazioni riflesse nei bilanci già approvati, è determinato dal tipo di diritto rinunciato, dalla delimitazione temporale delle condotte e dal riferimento agli effetti emersi nei bilanci, e comprende le condotte conosciute o conoscibili dai soci al momento della delibera. Vi rientra l’omesso pagamento di imposte e contributi quando la relativa esposizione debitoria era nota ai soci [perché risultante dai bilanci, dai ricorsi per concordato preventivo e dalla proposta di transazione fiscale].

Il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori, e il debito della società per sanzioni e interessi costituisce il danno conseguente al loro inadempimento, che sarebbe stato evitato dal pagamento nei termini di legge. La colpa dell’amministratore sussiste quando, pur potendo provvedere al pagamento, egli vi abbia omesso senza giustificato motivo, e la sistematica scelta pluriennale di non adempiere le obbligazioni tributarie proseguendo l’ordinaria attività d’impresa e ingenti investimenti al di fuori di un piano di risoluzione della crisi esclude che l’omissione sia dipesa da un’imprevedibile ed eccezionale situazione di illiquidità. La business judgment rule non copre le violazioni della legge tributaria.

La responsabilità dell’amministratore per l’operazione compiuta in conflitto di interessi senza rispettare gli obblighi informativi e di astensione dell’art. 2391 c.c. richiede che dall’inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico. Per dimostrare il pregiudizio derivante dalla concessione in licenza di un marchio inutilizzato da anni, la società deve allegare le migliori condizioni contrattuali ed economiche alle quali avrebbe potuto concedere la licenza a terzi. Allo stesso modo le royalties che la società sia tenuta a corrispondere all’amministratore titolare del marchio impiegato in un nuovo prodotto costituiscono un danno solo se la produzione si è rivelata non profittevole o meno profittevole di scelte alternative.

Il danno conseguente a un calo della produzione non può essere identificato nella contrazione del fatturato, perché il pregiudizio risarcibile consiste nel mancato conseguimento dell’utile che la società avrebbe tratto dal fatturato non realizzato, al netto di costi e imposte.

L’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 prevale sul foro speciale dell’art. 8, n. 2, previsto per la chiamata in garanzia quando tra il chiamante e il terzo chiamato esista un accordo scritto di proroga della giurisdizione esclusiva in favore dei giudici di altro Stato membro, sicché il giudice dell’azione principale deve declinare la giurisdizione sulla domanda di garanzia anche se connessa.

Data Sentenza: 23/09/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 22459 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Umberto Ricciardelli
logo