Nell’ipotesi di interruzione del processo a seguito della sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione per la sola parte colpita dall’evento. Le altre parti, se intendono riassumere la causa, sono tenute a farlo entro tre mesi dall’interruzione, eventualmente notificando personalmente l’atto riassuntivo alla controparte priva di difensore; se la causa resta quiescente oltre tale termine, esse perdono la facoltà di darle nuovo impulso, mentre la riassunzione operata dalla parte colpita dall’evento, tramite il suo procuratore ed entro il trimestre successivo al riacquisto dello ius postulandi, è tempestiva.
L’interveniente adesivo dipendente, i cui poteri sono limitati a un’attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, è privo del potere di riassumere autonomamente il processo interrotto quando la parte adiuvata vi abbia rinunciato lasciando decorrere inutilmente il termine a sua disposizione. L’atto di prosecuzione da lui depositato è perciò inammissibile e il processo si estingue, restando irrilevante la mancata notificazione all’interveniente dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione.
[In caso di interruzione per sospensione del procuratore dall’albo] è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, la conoscenza legale dell’ordinanza di interruzione, meramente dichiarativa, da parte del procuratore sospeso, che conosce l’evento interruttivo prima e meglio di chiunque altro, così come la conoscenza legale dell’evento da parte della parte rappresentata, che il difensore è tenuto ad avvisare.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche per le azioni revocatorie ordinarie aventi a oggetto atti di scissione societaria. L’ordinanza con cui il collegio abbia in precedenza rimesso la causa revocatoria al giudice in composizione monocratica riguarda la composizione dell’organo giudicante e, priva di effetto decisorio, non preclude la successiva decisione collegiale.