La delibera assembleare che autorizza l’amministratore [di s.r.l.], in deroga alla clausola statutaria che richiede la preventiva autorizzazione dei soci, a dismettere partecipazioni sociali e a contrarre con se stesso conserva efficacia fino alla sua revoca, che presuppone la riconvocazione dell’assemblea; il successivo ingresso di un nuovo socio di maggioranza non rende necessaria la conferma dell’autorizzazione.
L’autorizzazione assembleare a contrarre con se stesso, con preventiva esclusione del conflitto di interessi ex artt. 1394 e 1395 c.c., preclude il fumus boni iuris dell’invalidità degli atti di cessione delle partecipazioni per violazione dello statuto o per conflitto di interessi.
La non congruità del prezzo di cessione delle partecipazioni non incide sulla validità dell’atto quando l’assemblea abbia rinunciato a ogni sindacato sulla scelta della controparte e sul prezzo concordato, e tale rinuncia impedisce di giustificare il sequestro giudiziario delle partecipazioni cedute.
La conoscenza e la condivisione dell’operazione di cessione da parte del nuovo socio di maggioranza risultano dalla sua partecipazione, con voto favorevole, alla successiva assemblea che richiama la delibera autorizzativa e ratifica l’operato dell’amministratore.
In difetto di elementi idonei a dimostrare la falsità o la formazione postuma della delibera autorizzativa, non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare di sequestro giudiziario o di inibitoria degli atti di disposizione sulle partecipazioni cedute.