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Tribunale di Venezia, 1 Giugno 2026

Amministratore di diritto inerte, prelievi ingiustificati e sequestro conservativo promosso dal fallimento

Tribunale di Venezia, 1 Giugno 2026
Amministratore di diritto inerte, prelievi ingiustificati e sequestro conservativo promosso dal fallimento

Il legale rappresentante della società ha il potere e insieme il dovere di amministrarla; quando trascura tale dovere e, in particolare, lascia l’intera gestione nelle indisturbate mani di altri, estranei alla carica, risponde per fatto proprio omissivo dei danni che la gestione da lui deliberatamente trascurata ha cagionato alla società.

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall., che ha natura contrattuale, quando la società deduce e documenta prelievi dal conto sociale privi di causale, ovvero pagamenti di clienti ricevuti in contanti e non riversati nelle casse sociali, spetta all’amministratore dedurre e provare la destinazione delle somme a fini sociali; in mancanza, l’illecito gestorio per distrazione è sufficientemente provato ai fini del sequestro conservativo.

Ai fini del sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore, il periculum in mora può desumersi dall’assoluta incuranza della buona gestione da parte del soggetto che ne è investito, specie quando egli risulti diretto percettore di introiti sociali non riversati in cassa, perché tale condotta fa presagire che, di fronte a una prospettiva risarcitoria, egli non curerà la conservazione della garanzia patrimoniale; la gravità delle carenze nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci è sintomo di un’attitudine alla grave trascuratezza dei doveri del ruolo, che si riverbera sulla prognosi relativa all’adempimento degli obblighi risarcitori.

Il ricorso per sequestro conservativo contro gli amministratori che si fondi sulla sola sottrazione o irregolare tenuta delle scritture contabili, ancorché oggetto di condanna penale, è privo di allegazione di fatti anche solo astrattamente causativi di danno, perché si impernia su violazioni meramente documentali.

La quantificazione del danno nell’intero sbilancio fallimentare presuppone la prova, almeno presuntiva, che l’intero sbilancio deriva da atti di mala gestio.

La violazione degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482-bis c.c., quando la perdita sia ricostruita induttivamente dalla curatela, richiede la corretta collocazione temporale della perdita e la verifica della quantificazione del danno, che presuppongono un’esplorazione tecnica della documentazione contabile e bancaria; a tal fine non basta, in sede cautelare, la sintetica esposizione dell’atto introduttivo.

Data Sentenza: 01/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 1976 / 2026
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Ilaria Porro
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