Il quorum costitutivo previsto dall’art. 2479 bis, comma 3, c.c. e dalla clausola statutaria [che richiede la presenza di soci rappresentanti più della metà del capitale] si applica, in difetto di diverse specificazioni statutarie, anche all’assemblea della s.r.l. riunita in seconda convocazione; è pertanto annullabile la delibera [di approvazione del bilancio e di destinazione a riserva dell’intero utile] assunta in seconda convocazione con la presenza del solo socio titolare [del 49%] del capitale, e dunque di meno della metà del capitale sociale.