La società di persone che abbia pagato debiti sociali non ha azione di regresso nei confronti del socio receduto per la quota di sua pertinenza [del 50%], perché la responsabilità solidale dei soci prevista dagli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. opera soltanto a beneficio dei creditori sociali e non della società, e l’art. 2290 c.c., che mantiene la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori allo scioglimento del rapporto, riguarda i rapporti con i creditori e non può essere invocato dalla società; è dunque infondato in diritto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nei confronti del socio receduto. Resta diverso il caso del socio che, avendo pagato un’obbligazione sociale, agisca in regresso nei confronti della società e degli altri soci.
Le controversie relative a società di persone non rientrano tra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, sicché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è deciso dal tribunale in composizione monocratica, anche quando la causa sia assegnata per ragioni tabellari a un giudice della sezione specializzata.
È nulla, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, oggi art. 838 bis, comma 2, c.p.c., la clausola compromissoria dell’atto costitutivo che attribuisce la nomina di due dei tre arbitri alle parti in causa, perché il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a un soggetto estraneo alla società; la disposizione si applica anche alle clausole contenute in statuti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.