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Gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio...

Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio compiuti dall’amministratore.

 

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Mancata ottemperanza ad ordinanza cautelare e nomina di amministratore giudiziario ad acta ex art. 2409 c.c.
Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta,...

Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.

L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.

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Denunzia al tribunale: sull’attualità e nocività delle gravi irregolarità gestorie e sulla natura autonoma del rimedio
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso...

Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso per la società. L'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 c.c necessita di indizi di irregolarità seri, precisi e gravi e non può, per converso, essere giustificata unicamente sulla base di generici sospetti o valutazioni concernenti l'andamento dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.

Difetta del requisito dell'attualità del pregiudizio la denunzia che riguardi la mancata convocazione e la falsa attestazione della presenza totalitaria della compagine sociale nelle assemblee per l'approvazione di bilanci che risultino ormai consolidati. Tale denunzia difetta altresì del requisito del danno alla società in mancanza della prospettazione del danno derivante dall'aprovazione dei bilanci chiusi.

La denunzia ex art. 2409 c.c. ha natura autonoma e non residuale rispetto agli altri rimedi finalizzati a contrastare condotte gestionali irregolari (ad es., l'impugnazione della delibera assembleare, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o la domanda di revoca dell'amministratore), ciò comportando la possibilità di esperire sia l'impugnazione di una delibera assembleare sia, ove i vizi della delibera si traducano in gravi e attuali irregolarità gestorie, la denunzia al tribunale.

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Legittimazione dell’amministratore giudiziario a richiedere l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale
Il rendiconto dell’amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale. A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis...

Il rendiconto dell'amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.

A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l'amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall'amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un'istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.

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Denunzia al tribunale: non realizza gravi e attuali irregolarità gestorie l’aministratore che intervenga per risanare la precedente condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società
Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l’amministratore che...

Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l'amministratore che si attivi positivamente per il risanamento della società - anche tramite la redazione di un piano pluriennale per il mantenimento della continuità aziendale - e che dimostri attenzione al ripristino della condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società come ereditata dalla precedente non oculata gestione.

Anche in caso di rigetto della denuncia di gravi irregolarità le spese dell'ispezione possono essere poste a carico della società ove  il ripristino delle condizioni della società sia avvenuto nelle more del presente procedimento.

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Criteri di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La quantificazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l’ultimo...

La quantificazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la "determinazione" del compenso.

Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all'amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.

Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell'attività svolta dall'amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell'incarico.

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Difetto di legittimazione alla denuncia ex art. 2409 c.c. del sindaco dimissionario
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 c.c. dal Presidente del Collegio sindacale dimissionario è inammissibile per difetto di legittimazione...

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c. dal Presidente del Collegio sindacale dimissionario è inammissibile per difetto di legittimazione alla denuncia.

La previsione della legittimazione a proporre la denuncia del Collegio sindacale, riferita all'organo collegiale in carica e non ai suoi singoli componenti, non consente di riconoscere alcuna legittimazione in capo ai singoli componenti del cessato organo di controllo.

La fattispecie della rinuncia del sindaco alla carica prima della scadenza è disciplinata dall'art. 2401 c.c. con la previsione del subentro ai sindaci dimissionari dei componenti supplenti e dell'onere dell'assemblea, nel caso in cui con i sindaci supplenti non sia completa la compagine del collegio sindacale, di convocare immediatamente l'assemblea per l'integrazione dell'organo di controllo, senza possibilità di "prorogatio" dei membri dimissionari, prevista dall'ordinamento, dopo la riforma del diritto societario del 2003, all'art. 2400 comma 1 c.c. solo nell'ipotesi specifica della scadenza del termine.

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Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione: irrilevanza violazioni di carattere formale
Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale...

Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale (quale, ad esempio, è la mancata tempestiva trascrizione della delibera assembleare nel relativo libro) o, ancora, attinenti al merito delle scelte gestorie degli amministratori, non sindacabili in sede processuale.

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Denunzia al tribunale e gravi irregolarità nella gestione: contiguità dell’amministratore con la precedente dannosa gestione
L’amministratore che ritardi nel recupero dei crediti della società e, più in generale, agisca con lassità nell’adempimento dei propri doveri,...

L'amministratore che ritardi nel recupero dei crediti della società e, più in generale, agisca con lassità nell'adempimento dei propri doveri, in continuità e contiguità con la precedente dannosa gestione, pone in essere condotte non in linea con i doveri gestori di cui all'articolo 2086 c.c., secondo il quale "[l]'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di [...] attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Realizza viceversa, in tal caso, una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi dei creditori e della società stessa, rilevante ai fini della sua revoca ai sensi dell'articolo 2409 c.c.

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Gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c. e insindacabilità del merito gestorio
Il merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) è insindacabile, salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o...

Il merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) è insindacabile, salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.

Le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società.

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Revoca giudiziale dell’amministratore di s.p.a.: inapplicabilità del rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.
Lo strumento tipico che l’ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari...

Lo strumento tipico che l'ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari almeno al 10% al fine di ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore è quello previsto dall'art. 2409 c.c. e non se ne possono riconoscere altri. In particolare, al socio di minoranza di spa è dato dal legislatore lo strumento di tutela per conseguire la revoca giudiziale dell'amministratore previsto dall'art. 2409 c.c., si tratta, questa, di una precisa scelta del legislatore che non ha predisposto all'interno della disciplina della spa una norma analoga all'art. 2476 co. 3, c.c. la quale riconosce al socio di minoranza della srl, oltre all'azione di responsabilità dell'amministratore, anche l'azione di revoca dell'amministratore esperibile pure in via cautelare. Il rimedio cautelare tipico accordato al socio della srl dall’art 2476 comma 3 c.c.. non è estensibile alla spa, nemmeno nel quadro attuale che vede l’apertura della tutela ex art 2409 c.c. anche alle srl.. La ratio della diversa disciplina tra spa e srl sta nella diversità del tipo delle due società di capitali; da un lato nella più intensa base personale della srl, nel più stretto rapporto fra i suoi soci e la gestione sociale che giustifica l’attribuzione a ciascun socio (al pari di ciò che si riscontra nella società di persone, art 2259 u.c. c.c.) della facoltà di chiedere la revoca dell’organo gestorio oltre che la facoltà di agire, senza sbarramenti di partecipazione sociale, per far valere la responsabilità sociale dell’amministratore; dall’altro in una più marcata struttura organizzativa retta dal principio di maggioranza della spa, dove il potere di revoca dell'amministratore sta solo in capo alla assemblea ex artt. 2383 e 2393, co 5, c.c. e non al socio di minoranza il quale, se minoranza qualificata, può attivare lo strumento di controllo previsto dall'art. 2409 c.c..

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Controllo di legalità sulla gestione dell’amministratore di società: presupposti per l’intervento del giudice
Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a...

Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a ripristinare la legalità e la regolarità della gestione attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla “legittimità” della stessa e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.

Dette irregolarità giustificano un intervento dell’autorità giudiziaria, in funzione di ripristino, solo se “gravi” e “attuali”, nonché laddove persistano al momento dell’adozione del provvedimento, nella loro potenzialità lesiva dell’interesse della società.

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