Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.
L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.
La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.
Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, conseguendone che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio.
L’azione sociale di responsabilità deve essere deliberata, da ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio di liquidazione, non potendo il socio promuoverla dopo aver partecipato alla delibera di approvazione del bilancio finale, o avendo egli omesso di impugnarla, e surrogandosi alla società ormai estinta.
La confessione stragiudiziale dell’amministratore non costituisce piena prova della sua responsabilità diretta, soprattutto se, nonostante tali dichiarazioni, l’assemblea gli abbia rinnovato la fiducia, lasciandolo al suo posto e approvando il successivo bilancio di liquidazione necessario per l’estinzione della società.
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti gestori dannosi e in tal senso sarebbero solidamente responsabili, di detti atti, con gli amministratori. Tale fattispecie si configura qualora i soci, pur edotti della perdita integrale del capitale sociale risultante dai bilanci d’esercizio, abbiano reiteratamente approvato i bilanci omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.; tale condotta integra un'autorizzazione implicita, ma inequivocabile alla prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa, rendendo - così - i soci responsabili pro quota per l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società.
Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all'amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. – non può tuttavia pregiudicare il diritto della società a preservare la riservatezza sui propri dati sensibili, dei quali il socio potrebbe avvalersi in suo danno.
Tale contrasto tra il diritto di accesso del socio e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede. In applicazione di tale principio, il diritto alla consultazione della documentazione sociale e all'estrazione di copia è suscettibile di specifica limitazione – mediante il mascheramento preventivo dei dati sensibili ivi contenuti, quali i nominativi di clienti e fornitori – ogniqualvolta alle esigenze di controllo individuale sulla gestione si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza legittimamente fatte valere dalla società.
Ne consegue che i costi del mascheramento dei dati sensibili – in quanto operazione strumentale all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni societarie, necessaria a garantire l'effettiva tutela delle contrapposte esigenze di riservatezza che ne costituiscono limite – devono essere posti a carico del socio non amministratore richiedente.
L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).
La morte dell’amministratore, in assenza di elementi di segno contrario, determina l'inammissibilità della domanda di revoca del medesimo, essendo l’esistenza giuridica del soggetto convenuto quale amministratore una condizione di ammissibilità per la domanda di revoca.
L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio tendente alla sola revoca degli amministratori.
L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone la sua qualità di amministratore di fatto, che si prefigura in capo a quel soggetto che, in assenza di qualsivoglia investitura ancorché irregolare o implicita, da parte della società, si ingerisce nella gestione sociale.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di elementi indicativi dell’inserimento organico e sistematico di un soggetto nella vita della società (quali, ad esempio, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al vaglio dell’amministratore di fatto).
Non risulta sufficiente, ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto, la circostanza che il convenuto abbia formalmente rivestito il ruolo di amministratore della società, giacché, in presenza della nomina di un diverso amministratore, l’attore dovrà allegare e dimostrare la persistenza del ruolo gestorio in capo al convenuto.
In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]
La clausola compromissoria statutaria che, in base al suo tenore letterale, si applica alle sole controversie tra soci (o alcuni soci) e società, non si estende ai rapporti tra società e amministratori e, di conseguenza, non devolve agli arbitri la competenza in materia di azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori stessi; essa opera, invece, per le domande promosse contro i soci non amministratori, aventi a oggetto la violazione di clausole statutarie.
La clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale, che devolve agli arbitri, inter alia, le controversie tra le parti e la società in relazione alle clausole del patto, radica la competenza arbitrale per tutte le domande che dipendono dal patto medesimo.
Il danno risarcibile derivante da atti di mala gestio od omessa cura dell’attività sociale non coincide con il fatturato, dovendo invece essere commisurato all’utile netto della società; la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo ove sia provata l’esistenza del danno e il relativo nesso causale, non potendo supplire alla carenza di allegazione e prova del pregiudizio.
Il socio non ha l’obbligo di partecipare alle assemblee: la mera assenza non può di per sé essere qualificata come condotta ostruzionistica. Quanto all’amministratore, l’eventuale mancata partecipazione alle assemblee, pur rilevante sul piano dei doveri gestori, non legittima pretese risarcitorie in difetto di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio e del relativo nesso causale con l’inadempimento.
L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti sociali, poiché, qualora egli consenta di essere di fatto sostituito nell’esercizio delle proprie funzioni, assume consapevolmente i rischi relativi a detta scelta.
Esclusa l’esistenza di qualsivoglia forma di simulazione in relazione all’assunzione della qualità di amministratore, la veste formale acquisita impone all’amministratore di diritto l’osservanza dei doveri imposti dalla legge ed in ogni caso un obbligo di controllo delle attività di gestione compiute dall’amministratore di fatto.
La figura dell’amministratore di fatto ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. Tuttavia, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni anche d’ordine da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di diritto, ove sia comprovata una gestione paritetica. L’amministratore di diritto essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di fatto è responsabile, sia penalmente che civilmente, per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, c. 2, c.p.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
In difetto di un'ostensione spontanea della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società, il socio è tenuto a ottenere un provvedimento giudiziale che gli consenta l'ispezione della stessa, non potendo arbitrariamente e indebitamente consultare i documenti della società.
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere e che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nel caso in cui questo sia volto a censurare non la mera liquidazione delle spese, bensì la valutazione di soccombenza formulata all’esito del giudizio sulla fondatezza della domanda proposta. Sussiste l’interesse della società a proporre il reclamo avverso l'ordinanza di cessazione della materia del contendere qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la condanna alle spese.
Nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., qualora venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel giudizio. Tra questi rilevano, in particolare, la mancata contestazione del diritto del socio a consultare la documentazione sociale, la tempestiva adozione di misure volte a consentire tale consultazione e l’elevato livello di conflittualità tra le parti.