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Responsabilità degli amministratori: prova del danno, nesso eziologico e criteri di quantificazione
Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima...

Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – deve allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto. Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali, in tema di an debeatur e di quantum; il ristoro economico va limitato ai danni rispetto ai quali si dimostrino: 1) l'esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione tra i danni ed una condotta dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile, che incida sul patrimonio sociale. L'attività di impresa, infatti, è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai essere considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore.

In ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, deve allegare e provare che, successivamente alla perdita di capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico commerciale e compiute fuori da una logica meramente conservativa, individuare tali iniziative e indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi.

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Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività sociale
Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti...

Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti dello scioglimento, occorre ricorrere - ove ne ricorrano i presupposti - al criterio equitativo della differenza tra i patrimoni netti (art. 2486 co. 3 c.c.), avendo cioè riguardo alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura del fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

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Clausola compromissoria e azione risarcitoria per dolo incidente nella cessione di quote
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto...

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.

L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.

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Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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La revoca del liquidatore di S.r.l. ex art. 700 c.p.c.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di...

La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.

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Diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia della documentazione sociale
Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui...

Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell'organo gestorio.

Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all'art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all'effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.

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Comunione ereditaria di quota di s.r.l. e rappresentante comune
In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione...

In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione entra a far parte della comunione ereditaria e i diritti sociali devono essere esercitati mediante rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., non essendo i singoli coeredi legittimati ad esercitarli uti singuli.

La nomina del rappresentante comune, deliberata dai comunisti e iscritta nel Registro delle Imprese, attribuisce allo stesso la titolarità esclusiva dell’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota, secondo le regole del mandato collettivo.

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Procedimento cautelare ex art. 2476, co. 2, c.c.: esclusa l’urgenza in re ipsa per l’accesso ai documenti sociali
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in...
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in mora non è configurabile in re ipsa: la tutela d’urgenza è ammissibile solo ove il socio alleghi e dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza che rendano incompatibile l’attesa del giudizio ordinario, non essendo sufficiente il carattere meramente eventuale e strumentale del diritto di controllo rispetto a future iniziative. In difetto di allegazioni puntuali sull’urgenza, il reclamo avverso il rigetto del ricorso cautelare deve essere respinto.
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Revoca cautelare in via d’urgenza del Presidente del CdA di una srl
I presupposti per la revoca cautelare dell’amministratore risiedono nell’intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l’attualità o la permanenza...

I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.

 

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Natura e operatività del diritto di informazione e accesso alla documentazione sociale.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476, comma 2, c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è ampio e si esplica in due direzioni: 1) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; 2) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.

Se da un lato la società nei quindici giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve depositare il fascicolo di bilancio al fine di consentire ai soci di esprimere un voto informato, dall’altro, comunque, pur con i tempi necessari affinché l’esercizio di tale diritto non ostacoli la ordinaria gestione sociale, è tenuta a organizzarsi per consentire l’esercizio del diritto di controllo del socio ex art 2476 c.c. che può avere a oggetto elementi ulteriori rispetto a quanto inserito nel fascicolo di bilancio.

L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia a oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali, esigenze di modulazione della facoltà di esercizio del diritto che qui non sono state prospettate dalla società.

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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Procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c.: presupposti e natura
Il procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non...

Il procedimento cautelare per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore: il termine “altresì”, contenuto al terzo comma dell'art. 2476 cod civ, deve essere inteso non come volto a subordinare l'esercizio dell'azione cautelare alla pendenza di un'azione di merito di responsabilità, ma come attributivo di un potere aggiuntivo ai soci legittimati.
La misura cautelare invocata può inoltre reputarsi sia come strumentale ad un'azione risarcitoria, nella misura in cui tale strumentalità venga intesa come preordinata non tanto ad assicurare al ricorrente il risarcimento del danno già verificatosi (per la quale ben potrebbe soccorrere il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), quanto piuttosto a prevenire il compimento di ulteriori futuri danni e quindi di preservare il patrimonio sociale, sia come anticipatoria rispetto ad un'azione di merito che abbia ad oggetto esclusivamente la revoca dell'amministratore. Tale orientamento può essere ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, che ha esteso alle società a responsabilità limitata la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in seno al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. sono più ampi.
Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere carattere di stabilità.

Al fine dell’adozione del rimedio cautelare ai sensi dell'art. 2476 terzo comma, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, il compimento di gravi irregolarità nella gestione. Si deve trattare di irregolarità che presentino carattere di serietà e che possono essere anche non attuali ma, in tale caso, devono essere valutate con particolare rigore ed assumere connotati di gravità tali da denotare la propensione dell'amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto.
Deve poi sussistere l'ulteriore requisito del periculum in mora, e cioè il pericolo che la permanenza in carica dell'amministratore nel tempo necessario alla definizione del giudizio a cognizione piena sia tale da provocare ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.

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