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Distrazione indebita di denaro per acquisti personali dell’amministratore e azione di responsabilità sociale
La condotta di distrazione indebita di somme di denaro di una società a responsabilità limitata utilizzate per l’acquisto di beni...

La condotta di distrazione indebita di somme di denaro di una società a responsabilità limitata utilizzate per l’acquisto di beni ad esclusivo uso personale, messa in atto da parte dell’amministratore unico abusando dei propri poteri, facendo prevalere un interesse extrasociale (nella fattispecie personale) ed arrecando pregiudizio alla società dallo stesso amministrata, va qualificata ex art. 2476 c.c. come azione di responsabilità sociale che può essere proposta dalla società verso l’amministratore per i danni che le ha causato con le sue condotte di mala gestio.

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Il diritto di controllo del socio non amministratore: potere ispettivo e divieto di abuso
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di...

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Si tratta di un diritto potestativo di controllo, esercitabile senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza di determinati documenti o di informazioni a cui si voglia accedere. Il ritardo nel permettere l'esercizio del diritto di accesso determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, da sanarsi con provvedimento immediato.

Il diritto di controllo si realizza mediante la richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale ed attraverso la consultazione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale. Gli unici limiti opponibili all’esercizio di tale facoltà sono quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e dalle esigenze di tutela della società medesima.

Contrarie ai principi di buona fede sono la richiesta di informazioni per fini antisociali e la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale. Tra le esigenze di tutela della società rientrano la salvaguardia dei dati e del know-how aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d'ispezione da parte del socio, non indirizzato a fini di controllo individuale, quanto piuttosto a scopi concorrenziali.

La presentazione di una denuncia ex art. 2408 c.c. non fa venir meno l'interesse all'istanza di accesso documentale.

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Diligenza e prudenza come criteri di responsabilità dell’amministratore
L’aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non costituisce fonte di responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società....

L'aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non costituisce fonte di responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Ciò che rileva è la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per sé la sussistenza di un danno risarcibile poiché l'attore deve allegare un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

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Inadempimento contrattuale della società e responsabilità dell’amministratore verso il socio o il terzo
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., ha natura...

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, potendo al più il socio farlo valere in sostituzione di quest’ultima (ex art. 81 c.p.c.).

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva da tale loro qualità (dunque, dall’aver agito in nome e per conto della società) e dal mero inadempimento della società alle proprie obbligazioni, ma richiede da parte degli amministratori il compimento di una condotta illecita in sé idonea a produrre nella sfera del terzo il danno diretto, secondo i presupposti degli artt. 2395 e 2476, settimo comma, c.c. che non a caso integrano fattispecie di responsabilità extracontrattuale (nel caso di specie, è stato escluso il concorso tra tale responsabilità contrattuale della società mandataria e quella, extracontrattuale, dei suoi amministratori - ex art. 2476, comma 7, c.c. o ex art. 2043 c.c. - in quanto il comportamento ascritto agli amministratori non rivestiva la natura di autonomo atto illecito ex art. 2043 c.c., ponendosi all’interno della stessa esecuzione dell’incarico affidato e in lesione degli interessi dei mandanti coincidenti con l’aspettativa al corretto adempimento del contratto).

Il rapporto tra i proprietari delle unità immobiliari di un complesso turistico-alberghiero e la società incaricata della gestione unitaria del complesso integra un mandato con rappresentanza, cui si applicano gli artt. 1710 e 1711 c.c., nonché, in via residuale, le norme sul mandato richiamate dall’art. 1129 c.c.

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Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive e omessi versamenti fiscali
Sussiste la responsabilità dell’amministratore unico per avere illegittimamente distratto il denaro presente nelle casse sociali in favore di soggetti terzi...

Sussiste la responsabilità dell’amministratore unico per avere illegittimamente distratto il denaro presente nelle casse sociali in favore di soggetti terzi anziché impiegarlo per adempiere agli obblighi contributivi e tributari pendenti in capo alla società, in tal modo aggravando la situazione di dissesto per la società e per i creditori sociali.

Il danno causato al patrimonio sociale è pari alle distrazioni accertate e alle sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate per gli omessi versamenti d’imposta, oltre agli interessi e alle spese, con esclusione delle imposte comunque dovute.

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Effetti processuali delle dimissioni dell’amministratore nel giudizio cautelare di revoca ex art. 2476, co. 3, c.c
Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere...

Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore di cui all'art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione al momento della decisione sull’istanza; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.

La cessazione dalla carica di amministratore comporta quindi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di revoca, dovendosi ritenere superato il rischio che le condotte poste in essere dall'amministratore cessato possano anche solo potenzialmente arrecare danno alla compagine sociale, come invece richiesto dal co. 3 dell’art 2476.

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Diritto di controllo del socio non amministratore di Srl e presupposti della tutela cautelare d’urgenza
Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c., ha...

Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., ha natura di diritto potestativo esercitabile in ogni momento, anche nella fase di liquidazione, in funzione di qualsiasi prerogativa spettante al socio, senza bisogno che venga dichiarato il fine a cui il controllo è diretto; in tal modo, il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di tutelarsi rispetto agli abusi della maggioranza.

Il diritto di controllo comprende sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese.

Il diritto di controllo trova il proprio limite nel rispetto del canone di buona fede oggettiva e nel divieto di abuso del diritto: è illegittimo l'esercizio del diritto di consultazione rivolto a fini diversi da quelli strettamente informativi, ovvero finalizzato a ingerenze nell'attività gestoria con intento di turbativa o a osteggiare l'attività sociale. Allo stesso modo, è contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali, così come è abusiva la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.

In sede di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzata all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., il periculum in mora sussiste per il solo fatto dell'ingiustificato protrarsi della situazione di impossibilità di accesso alla documentazione sociale, poiché il ritardo lede di per sé il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia endosocietari sia giudiziari.

In tema di vantaggi compensativi nell'ambito di gruppi societari, l'appartenenza della società a un gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare operazioni che ledano il patrimonio dell'ente a vantaggio di altre società del gruppo. Grava sull'amministratore l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta; in difetto, non possono considerarsi compensabili i pregiudizi che comportino il venir meno della liquidità necessaria alla sopravvivenza della società.

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Il diritto all’informazione sulla gestione della società del socio non amministratore nelle S.r.l.
Il diritto informativo e di controllo sulla gestione del socio non amministratore di S.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c.,...

Il diritto informativo e di controllo sulla gestione del socio non amministratore di S.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c., pur avendo natura potestativa, non può essere esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, i quali ne precludono l’esercizio con modalità abusive o puramente emulative. Tale prerogativa informativa, non implicando poteri di carattere gestorio, non legittima comunque l’accesso diretto del socio o dei suoi ausiliari ai sistemi informatici e alle banche dati aziendali, restando l’ispezione limitata alla visione e all’estrazione di copia della documentazione sociale.

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La pretesa di ricevere la documentazione sociale via e-mail è contraria a buona fede
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e...

L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto permea il modello organizzativo del tipo s.r.l. ed è uno dei tratti distintivi più significativi rispetto al modello s.p.a. La rilevanza centrale del socio si impone anche in ragione delle materie riservate alla sua competenza e a quelle che un terzo del capitale sociale voglia sottoporre all’assemblea ex art. 2479 c.c.; stante l’ampio spettro dei fini in relazione ai quali può essere esercitato il controllo (prodromico all’impugnazione di delibera sociale, alla denunzia di fatti ex art. 2408 c.c., all’esercizio del diritto di recesso e altro) il socio che non è amministratore (né di diritto né di fatto) ha diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato. La prerogativa riguarda i documenti relativi all’amministrazione e, dunque, legittima la richiesta di accedere, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, al libro inventari, al libro giornale, ai registri IVA, alle dichiarazioni fiscali, alle fatture attive e passive, al registro cespiti, agli estratti conto bancari e a tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e non necessita, in generale, di motivazione.

Il limite generale della correttezza e della buona fede non concorre a definire le caratteristiche identificative del diritto ma solo a modularne le modalità di esercizio. Il superamento del limite generale della buona fede può essere individuato in richieste oggettivamente vessatorie, ad esempio perché reiterative di istanze già evase o che manifestino nei tempi o nei modi, per l’eccessiva vaghezza, un carattere ostruzionistico o emulativo.

Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se è vero che al socio non amministratore di s.r.l. è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia (ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi), è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

La richiesta del socio di ricevere la documentazione sociale via e-mail a cura e spese (di gestione) della società travalica il diritto del socio a essere informato, in quanto, ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il socio non amministratore di una s.r.l. ha diritto ad accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile e amministrativa, e ha diritto a consultare tutta la documentazione che ivi si trova. Del resto, mentre la richiesta di invio di uno specifico atto anche tramite mail potrebbe ritenersi incluso nell’ambito del diritto del socio ad avere contezza degli affari sociali, interpretato in un’ottica di buona fede e correttezza, l’invio di tutta la documentazione contabile senz’altro esorbita dal diritto del socio.

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Responsabilità dell’amministratore per prelievi ingiustificati dalle casse sociali – Rilevanza indiziaria della sentenza penale di patteggiamento
L’amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di...

L'amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di somme tratte dal conto corrente della società – mediante emissione di assegni circolari privi di giustificazione e di un bonifico la cui causale («saldo compenso amministratore più servizi vari») resta priva di oggettivi riscontri, atteso che i «servizi vari» rimangono imprecisati e nulla dimostra il diritto dell'amministratore al compenso che si è autonomamente attribuito – è responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. per violazione dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale, e deve risarcire alla società il danno corrispondente ai prelievi ingiustificati.

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita dei medesimi importi integra un elemento indiziario di responsabilità civile dell'amministratore nei confronti della società.

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