La prolungata commercializzazione di un determinato prodotto, gli investimenti ingenti sostenuti per la sua promozione e la sua ampia diffusione possono integrare un fatto notorio se non per il quisque de populo quantomeno per gli operatori del settore, rendendo il prodotto e i marchi di fatto utilizzati per contraddistinguerlo meritevoli di tutela a fronte di violazioni della privativa di fatto e di condotte di concorrenza sleale confusoria.
Il fatto che l’immagine di un prodotto con forma e caratteristiche intrinseche analoghe a quello per il quale si invoca la tutela sia presente sulla piattaforma social di un concorrente sulla quale viene altresì fatto uso – in altri contenuti – di un marchio confondibile con il marchio azionato, integra ugualmente un’ipotesi di concorrenza sleale [Nel caso di specie, la resistente aveva caricato sul proprio profilo social l’immagine di un salume identico a quello della ricorrente per forma e caratteristiche intrinseche (ossia bassa percentuale di grassi ed alto contenuto proteico), senza tuttavia utilizzare un marchio verbale assimilabile, che, tuttavia, compariva su altri contenuti presenti all’interno del medesimo profilo].
La lesione della posizione di mercato non può essere ristorata in forma generica, in quanto il risarcimento del danno non è di agevole quantificazione essendo complicato separare la perdita dovuta alla fattispecie illecita dal calo di fatturato ascrivibile ad altre cause. Pertanto, laddove si configuri il rischio di tale lesione, sussistono il periculum in mora e la conseguente esigenza di una tutela urgente.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.
In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.
In sede cautelare, al fine di pervenire ad un dispositivo di condanna (dare/facere/non facere), è possibile transitare, come passaggio necessario, per un accertamento incidentale, che in sede di merito, ove confermato, potrà poi assumere effetti di giudicato.
In presenza di una precisa clausola nel contratto di licenza, che consente alla parte di sciogliersi dal vincolo per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, è efficace il recesso comunicato al verificarsi di tale mancato raggiungimento. Né possono determinare la novazione del contratto o una sua modifica i buoni rapporti tra le parti o le interlocuzioni tra esse avvenute per un possibile rinnovo, se la licenza prevedeva che le modifiche al contratto dovessero essere effettuate mediante atto scritto.
Nel giudizio cautelare relativo all’accertamento incidentale dello scioglimento di rapporti giuridici complessi derivanti da un contratto di durata, gli effetti dell’inibitoria devono essere graduati mediante un bilanciamento tra il periculum del ricorrente e il pregiudizio che potrebbe subire il resistente. Ne consegue che, per preservare l’operatività economica di quest’ultimo, soprattutto laddove abbia intrapreso rapporti contrattuali con terzi sulla base del contratto di licenza oggetto del recesso, possono essere fatti salvi detti rapporti, purché aventi data certa anteriore alla comunicazione dell’ordinanza cautelare o purché accompagnati dal versamento di caparra o acconto.
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.
In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad agire per la nomina del rappresentante comune, perché il chiamato, ai sensi degli artt. 486 e 460 c.c., può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, tra i quali va inquadrata la presente azione.
La presenza di un esecutore testamentario non esclude necessariamente il diritto dei coeredi contitolari della quota di nominare un rappresentante comune. Ai sensi dell’art. 703 c.c., l’esecutore testamentario amministra la massa ereditaria, al fine di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L’amministrazione della massa ereditaria dunque non è il fine, ma il mezzo della sua attività, e il potere di gestione non coinvolge necessariamente tutta la massa, ma solo quella parte di essa che serve ad attuare le disposizioni del testatore. Tale conclusione trova conferma nell’art. 707 c.c., che prevede che l’esecutore testamentario consegni all’erede i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
In tema di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, ai sensi dell’art. 2367 c.c., gli organi di gestione non possono rifiutare la convocazione per ragioni di opportunità o di merito, ma solo quando la questione che il socio intende sottoporre all’assemblea sia illecita, impossibile o estranea alla competenza assembleare. Gli amministratori possono pertanto limitarsi a verificare la legittimazione del socio richiedente, la correttezza procedurale dell’istanza, l’assenza di abuso manifesto e la legittimità degli argomenti proposti all’ordine del giorno
E' integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484,
primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle società di capitali in via generale) ove l'assemblea, varie volte convocata, non sia in grado di approvare il bilancio, a prescindere
dalla circostanza, non rilevante, se la mancata approvazione del bilancio si verifichi per un consapevole dissenso dei soci, rispetto alla gestione societaria; ovvero, per semplice disinteresse della maggioranza dei soci.
Quanto alla nomina dei liquidatori, il sistema normativo prevede una struttura bifasica. In un primo momento, si accerta la causa di scioglimento, di cui all’articolo 2484 c.c.; in un secondo momento, sono gli amministratori a convocare la assemblea e la società a nominare il liquidatore o i liquidatori. In questo modo, la seconda fase lascia un margine di autonomia negoziale, alla società; se vi è omissione della convocazione da parte degli amministratori (2487 c.c.) o comunque mancata nomina del liquidatore, interviene un secondo momento tutorio del Tribunale, con la nomina del liquidatore da parte del Tribunale. Tuttavia, quando appare probabile che la seconda fase richieda a sua volta un intervento tutorio del Tribunale, per la impossibilità alla nomina di un liquidatore, allora ben è possibile operare con unico provvedimento, in relazione ad entrambe le fasi. Infatti, sarebbe contrario a principi di ragionevole durata del processo – oltre che nocivo per il tessuto economico – attendere la probabile mancata nomina del liquidatore, instaurandosi un nuovo procedimento.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; ove manchi la concreta trattazione degli elementi essenziali e non risulti alcuna intesa, anche solo sommaria, deve escludersi l’affidamento e la domanda risarcitoria va respinta.
In tema di modello di utilità, l’accertamento della contraffazione per equivalenti presuppone che il trovato contestato riproduca il medesimo concetto innovativo e consegua una sostanziale “pari utilità” rispetto alla soluzione rivendicata; non sussiste equivalenza quando la diversa conformazione realizza un meccanismo funzionale e operativo distinto, con modalità di utilizzo che comportano risultati pratici non sovrapponibili.
Integra concorrenza sleale per sviamento di clientela la condotta dell’ex subagente che, avvalendosi di informazioni riservate relative a contratti e scadenze della clientela acquisita presso il precedente intermediario, determini in un arco temporale ristretto un anomalo e sistematico trasferimento dei clienti a favore del concorrente, non essendo di per sé illecito il mero contatto con la clientela in assenza di mezzi contrari a correttezza professionale.
Ai fini della qualificazione di informazioni aziendali come segrete ex art. 98 c.p.i. non è sufficiente l’ordinaria protezione tramite credenziali di accesso, occorrendo allegare e provare in modo puntuale le misure ragionevolmente adottate per mantenerne la segretezza. le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 CPI. Resta tuttavia configurabile la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per l’uso di informazioni comunque riservate.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.
La cessione dei diritti patrimoniali d’autore intervenuta dopo l’esaurimento dell’illecito non attribuisce al cessionario la legittimazione a domandare il risarcimento del danno già maturato nel patrimonio del cedente, poiché la titolarità del diritto patrimoniale ceduto e quella del credito risarcitorio da lesione del diritto sono situazioni giuridiche distinte e il trasferimento di quest’ultimo richiede una specifica manifestazione di volontà da parte del cedente.
La clausola contrattuale che attribuisce al cessionario il potere di “tutelare in qualsiasi modo verso terzi i diritti ceduti” mediante azioni giudiziarie, in difetto di espresso riferimento a violazioni già verificatesi, va intesa come riferita alle indebite utilizzazioni future e non implica, di per sé, la cessione del diritto al risarcimento per fatti illeciti pregressi.
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]