Ricerca Sentenze
Sulla esclusione del socio consorziato
I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della...

I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della sua adozione [nel caso di specie, in cui motivo dell'esclusione era il mancato pagamento di un debito del socio verso il Consorzio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la compensazione giudiziale (e non legale) del debito predetto in virtù di sentenza successiva alla delibera di esclusione, dato che la compensazione giudiziale comporta l'estinzione delle reciproche obbligazioni al momento della pubblicazione della sentenza ed è quindi vicenda irrilevante ai fini della validità della delibera di esclusione: ciò che conta è che il debito nei confronti del Consorzio sussistesse al momento dell'emanazione della delibera di esclusione].

Leggi tutto
Obbligo di appostare fondi per rischi e sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio
L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento...

L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.

Leggi tutto
Assenza del periculum in mora
Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso...

Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Secondo la giurisprudenza, il requisito del pericolo è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, lasso di tempo che lascia presumere, se non la tolleranza verso l’illecito, certo la tollerabilità delle sue conseguenze, che evidentemente non vengono considerate bisognose di immediata riparazione.

Un lasso di tempo tra i sette ai dodici mesi è così ampio, da far presumere che il pregiudizio in ipotesi a essi conseguente non abbia il carattere dell’irreparabilità.

Leggi tutto
Clausola compromissoria statutaria e competenza sulle controversie relative alla liquidazione della quota del socio lavoratore
La presenza nello statuto di una clausola compromissoria ampia, che devolve agli arbitri tutte le controversie tra socio e società...

La presenza nello statuto di una clausola compromissoria ampia, che devolve agli arbitri tutte le controversie tra socio e società relative a diritti disponibili, comporta che anche la lite concernente la liquidazione della quota del socio lavoratore receduto debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, trattandosi di controversia attiene al quantum dei rapporti dare/avere fra le parti e, dunque, di controversia che attiene a diritti disponibili e che trae la sua fonte (fonte della obbligazione) da titolo societario.

Leggi tutto
Liquidazione del danno ex art. 2486 cod. civ.: presupposti per l’applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare
In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai...

In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, cod. civ., è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. E' altresì onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale tra gli adempimenti e il danno.

Leggi tutto
La business judgment rule
Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano...

Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano nella cosiddetta business judgment rule. In sintesi, si tratta di merito, di scelte imprenditoriali non censurabili; il tribunale non può in ogni caso inserirsi in una valutazione di merito, rispetto a scelte gestorie che appaiono: a) coerenti con l’oggetto sociale, b) non rovinose dal punto di vista economico.

Leggi tutto
Azione di responsabilità verso gli amministratori di s.r.l.: legittimazione attiva e danni diretti al socio
Il socio, ai sensi dell’art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., è legittimato ad esercitare in nome proprio e...

Il socio, ai sensi dell’art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., è legittimato ad esercitare in nome proprio e nell’interesse della società l’azione di responsabilità contro l’amministratore per atti di mala gestio, senza che sia necessario il possesso di una quota minima di capitale, a differenza di quanto previsto per le società per azioni.
L’azione individuale del socio ex art. 2476, comma 7, cod. civ. richiede la prova di un danno diretto e immediato al patrimonio del socio, con esclusione, quindi, dei meri danni riflessi derivanti dall'essere socio della società.

Leggi tutto
Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti e nomina giudiziale del liquidatore
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per...

Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.

Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.

In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.

Leggi tutto
Revoca cautelare dell’amministratore unico
La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere...

La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere disposta quando vi sia fondato motivo di rilevare gravi irregolarità nella gestione della società e vi sia urgenza di provvedere. Si deve procedere alla predisposizione di misure meno radicali di una revoca se le condotte rilevate non sono da considerarsi irregolari, ma al più censurabili nel merito.

Leggi tutto
L’approvazione di bilanci irregolari non integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c.
La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non...

La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.

Leggi tutto
Sviamento di clientela tra patto di non concorrenza e illecito extracontrattuale
Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità...

Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.

Leggi tutto
Azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore: clausola compromissoria e regime della prescrizione
Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146...

Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. (o dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l.f. nel caso di liquidazione coatta ammnistrativa), pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.

L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall., così come quella di cui all’art. 206 l. fall., cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., che tuttavia conservano la propria natura e i propri diversi presupposti anche per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione. Invero, l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. e il termine di prescrizione dell’azione sociale è sospeso finché gli amministratori sono in carica, ai sensi dell’art. 2941 n. 7 c.c.; mentre il termine di prescrizione dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti è oggettivamente percepibile. Il termine di prescrizione diviene decennale allorquando gli illeciti contestati agli amministratori siano sono astrattamente idonei a configurare fattispecie di reato (nel caso di specie la Curatela contestava la sussistenza degli illeciti di bancarotta, esclusi però per assenza di prova dell’elemento soggettivo intesa quale volontà del fallimento o alla prevedibilità del dissesto come effetto delle condotte pregiudizievoli)

Leggi tutto
logo