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Responsabilità per atti di mala gestio dell’amministratore (per incauto versamento di somme per opzionare terreni e aree edificabili) e delibera dell’azione di responsabilità in sede di approvazione del bilancio
E’ imprudente ed eseguito con modalità del tutto irragionevoli – e come tale fonte di responsabilità per l’amministratore che lo...

E' imprudente ed eseguito con modalità del tutto irragionevoli - e come tale fonte di responsabilità per l'amministratore che lo compie - il versamento a favore di persona fisica o giuridica incaricata di opzionare certi terreni allorché l'incarico sia stato affidato: (a) ad una società o ad una persona fisica del tutto priva di capitalizzazione e di consistenza economica; (b) in assenza di garanzie per la restituzione delle somme; (c) senza che vi sia la prova che il soggetto o l'ente incaricato della ricerca dei terreni abbia eseguito il mandato, non essendo state acquisite le quietanze di eventuali opzioni sottoscritte dai proprietari delle aree.

Ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., la deliberazione concernente l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.), purché si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di discussione, dovendo intendersi come tali, in senso ampio e non tecnico−contabile ex art. 2423 bis c.c., anche quei fatti derivanti da condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso di esercizi precedenti, ma le cui conseguenze dannose si siano manifestate o siano emerse nell’esercizio considerato, così ripercuotendosi sui risultati del bilancio oggetto di approvazione.

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Insussistenza della responsabilità degli amministratori in caso di stipulazione di un accordo-premio legato ad un contratto di sub-appalto
Non è ritenuto atto di mala gestio in quanto non privo di causa, e come tale non è addebitabile agli...

Non è ritenuto atto di mala gestio in quanto non privo di causa, e come tale non è addebitabile agli amministratori ex art. 2476 c.c., la sottoscrizione con la società sub-appaltatrice di un accordo-premio finalizzato ad erogare una somma di denaro aggiuntiva a quella pattuita nel contratto di sub-appalto cui l'accordo-premio si riferisce se (i) l'accordo-premio è in sé munito di causa economico-sociale ben definita e distinta, sebbene connessa a quella propria dei contratti cui lo stesso accordo è collegato e se (ii) l'accordo-premio ha una funzione economica autonoma ben definita e l'evento al quale il riconoscimento del premio è subordinato è un fatto distinto dal mero adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di sub-appalto al quale lo stesso accordo-premio è connesso.

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Legittimità della nomina della persona giuridica amministratrice di s.r.l. e responsabilità (concorrente) della persona fisica preposta per lo svolgimento dell’ufficio di amministrazione
È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona...

È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione e all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. In secondo luogo, l’art. 2361, co. 2, c.c. richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di società per azioni per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone, in cui potrà anche rivestire l’incarico di amministratore.

In s.r.l. non può più invocarsi, a seguito della riforma del 2003, l’obiezione della necessaria nomina degli amministratori da parte dell’assemblea, stante l’eventualità che la competenza a eleggere i membri degli organi sociali formi oggetto di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. o, ancora, che il procedimento di nomina abbia natura extra-assembleare (artt. 2475 e 2479 c.c.). A sostegno della tesi, vanno altresì segnalate le disposizioni sui gruppi europei di interesse economico (art. 5 D.lgs. n. 240/1991) e sulla società europea (art. 47 Reg. UE/2057/2001), norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo.

Ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica persona giuridica delle regole portate in tema di responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la persona fisica designata dalla persona giuridica e concretamente autrice degli atti gestori censurati in causa deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società amministrata e i creditori nei casi in cui dovesse ravvisarsi una violazione dei doveri gestori di legge. Deve, infatti, concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di g.e.i.e., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore». Pare, inoltre, innegabile che la persona fisica  preposta all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411, co. 2, c.c.

Una volta accertata una responsabilità esclusiva o concorrente della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratore, la circostanza che la gestione della società amministrata sia stata eterodiretta da un soggetto formalmente estraneo all’amministrazione - vuoi nell'ambito di un rapporto di dominazione tra socio unico e s.r.l., vuoi quale amministratore de facto – la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata, bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

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Accettazione della nomina ad amministratore
La partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

La partecipazione all'assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

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Impugnazione di delibera del collegio sindacale e funzionamento della clausola simul stabunt simul cadent. Il caso Telecom.
L’innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la...

L'innesco della clausola statutaria simul stabunt simul cadent comporta la necessità di integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali. Non può considerarsi di per sé abusiva la presentazione di dimissioni da parte di consiglieri a fronte della richiesta di un socio di integrazione dell'o.d.g. ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f. avente ad oggetto revoca di amministratori, non apparendo di per sé priva di giustificazione, ed, anzi, facendo seguito ad una evidente manifestazione di conflittualità tra i soci dalla quale, in tesi, gli amministratori dimissionari ben avrebbero potuto ritenere opportuno estraniarsi, salvo il caso di complessivo rinnovo dell’organo.

Devono considerarsi impugnabili le delibere del collegio sindacale pur in assenza di un'espressa previsione normativa quando queste siano di per sé, in specifici casi eccezionali rispetto alle normali manifestazioni del potere di controllo, produttive di effetti diretti rispetto alla organizzazione societaria ovvero rispetto alla posizione di singoli soci, essendo ricavabile dalle disposizioni degli artt. 2377 e 2388 c.c. un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo (nella specie l'organo di controllo ha chiesto un'integrazione dell'odg ai sensi dell'art. 126 bis t.u.f.).

Legittimato all'impugnazione delle delibere del collegio sindacale deve ritenersi anche il socio là dove ricorrano i presupposti dell'art. 2388 co. 4 c.c.

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Omogeneità dei criteri di determinazione dei compensi annuali spettanti ai membri degli organi sociali
Qualora in una causa esperita per ottenere la corresponsione di un compenso per l’incarico di sindaco non risulti in discussione...

Qualora in una causa esperita per ottenere la corresponsione di un compenso per l’incarico di sindaco non risulti in discussione la sussistenza del diritto di quest’ultimo, ma il solo quantum e i criteri per la sua determinazione, è infondata la pretesa di utilizzare, ai fini della concreta determinazione del dovuto e a fronte della delibera assembleare di un compenso su base “annua”, criteri disomogenei di computo, alcuni concernenti l’esercizio sociale i cui termini sono formalmente individuati nell'atto costitutivo e nello statuto, altri, invece, concernenti l’anno solare.

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Diritto al compenso del sindaco e prova del credito
A seguito dell’abrogazione del decreto ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010 – che elencava all’art. 37 le attività del...

A seguito dell’abrogazione del decreto ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010 – che elencava all’art. 37 le attività del sindaco che facevano sorgere il diritto al compenso – ad opera del D.M. 140/2012, oggi vige una libertà negoziale in materia di compensi professionali. In mancanza di un accordo sul compenso deve, pertanto, aversi riguardo all’art. 29 del decreto ministeriale da ultimo menzionato - che indica nel riquadro 11, tabella C, le singole voci oggetto di prestazione – al fine di poter affermare ovvero negare il diritto al compenso del sindaco.

La notula provvisoria, o avviso di parcella, non può assurgere a prova scritta del credito, neppure in sede monitoria, trattandosi di mero documento informale e di provenienza unilaterale e privo di ogni carattere di ufficialità.

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Invalidità della delibera negativa di azione di responsabilità sociale assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi
La delibera assembleare con cui viene rigettata l’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, assunta con il voto determinante di quest’ultimo...

La delibera assembleare con cui viene rigettata l'azione di responsabilità sociale contro l'amministratore, assunta con il voto determinante di quest'ultimo in violazione dell'art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. (altro…)

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Giusta causa di recesso dell’accomandante e valore di liquidazione della quota
Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà...

Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà tra soci (altro…)

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Accordo tra soci, accollo di debiti sociali e parallela ripartizione dei crediti
L’accordo tra i soci che prevede l’accollo dei debiti sociali da parte di un socio non può prevedere l’attribuzione privata...

L’accordo tra i soci che prevede l’accollo dei debiti sociali da parte di un socio non può prevedere l’attribuzione privata di utilità riservate in primo luogo alla soddisfazione dei creditori, in palese contrasto con le disposizioni inderogabili di legge in materia.

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Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto sul contratto presupposto
Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato...

Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo con i relativi effetti preclusivi sia il dedotto che il deducibile.

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Non vi è periculum se le condotte addebitate all’amministratore di società fallita sono diverse da quelle distrattive
In un procedimento cautelare di sequestro conservativo, non è ravvisabile il requisito del periculum in mora di dispersione del patrimonio...

In un procedimento cautelare di sequestro conservativo, non è ravvisabile il requisito del periculum in mora di dispersione del patrimonio in danno dei creditori, se all’amministratore di una società fallita, che cede il proprio immobile alla moglie in virtù di accordi di separazione dei coniugi, vengono addebitate condotte del tutto diverse da quelle distrattive del patrimonio sociale in danno dei creditori e diverse da quelle volte a sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei creditori.

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