L’azione di responsabilità sociale è volta a far valere la responsabilità di natura contrattuale dell'amministratore nei confronti della società e pertanto è onere del creditore (la società) allegare il titolo da cui sorge il proprio credito e l’inadempimento del debitore (l'amministratore), mentre spetta a quest’ultimo, per non incorrere in responsabilità, dare prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione assunta.
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva (altro…)
Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a tal fine, non abbia fornito prova di aver instaurato il rapporto processuale con la società, ovvero con l’ente destinatario principale delle azioni di impugnazione delle decisioni assunte dai suoi organi, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Se da un lato l’onere di allegazione nell'azione di responsabilità contrattuale contro l'amministratore ex art. 2392 c.c. è comune a quello nell'azione di responsabilità extracontrattuale contro l'amministratore ex art. 2043 c.c. (e quindi l’attore deve indicare puntualmente, in modo determinato, la condotta che assume inadempiente e dannosa, la contrarietà all'obbligo di diligenza dell’amministratore o a specifici obblighi di legge o il profilo di colpa o dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta), dall'altro il riparto dell’onere della prova è differente.
Per la responsabilità contrattuale la distribuzione dell'onere della prova è regolata dal regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte convenuta incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile. In ipotesi di responsabilità extracontrattuale anche l’elemento soggettivo della fattispecie deve essere provato da chi agisce, e cioè dal danneggiato. Resta fermo che sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato attore fornire la prova dei fatti allegati e, quindi, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità alla condotta del convenuto. L’allegazione dei fatti deve essere puntuale e specifica, come puntualizzato ormai da tempo dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità dell’amministratore (Cass. 23180/2006: "Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”).
L' amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio (da ultimo Cass. 24139/2018). Non può desumersi dalla mera inerzia dell'amministratore nel richiedere il compenso, perché condotta non univoca, una sua rinuncia al diritto.
In mancanza dell’indicazione del nome del compilatore, della non leggibilità della firma in calce e dell’assenza di una data la dichiarazione il documento manoscritto, prodotto in copia, determina incertezza circa la riconducibilità della dichiarazione alle intese tra le parti.
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, del termine di scadenza e ad allegare l’inadempimento della controparte in quanto spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell'ambito dell'assemblea dell'ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento (altro…)
Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.
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La cessione di partecipazioni sociali da parte di una srl il cui statuto riconosca ad uno dei soci il diritto particolare a riscuotere utili in misura non proporzionale rispetto al capitale posseduto non dev’essere autorizzata all’unanimità dai soci, atteso che (altro…)
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione (altro…)