L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società diretta nel senso che quest’ultima, nonostante la direzione unitaria data dalla controllante, deve poter perseguire il suo fine proprio di creare valore, mentre sussiste responsabilità se l’attività di direzione è esercitata in funzione dell’interesse esclusivo imprenditoriale della controllante o di terzi e in conflitto con quello imprenditoriale della controllata, tanto da arrecare pregiudizio al patrimonio di quest’ultima.
In mancanza di prova contraria, deve presumersi che la non veridicità dei bilanci dell'emittente abbia influenzato le scelte dell'investitore indotto in errore sull'effettivo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
La quantificazione del danno da investimento dovuto alla non veridicità del prospetto d'offerta o dei bilanci dell'emittente deve tenere conto anche dell'andamento generale del mercato di borsa e, in particolare, dei titoli di società appartenenti al medesimo settore industriale dell'emitte.
L'accordo fra soci che abbia ad oggetto la rinuncia al diritto di opzione contro il pagamento di un prezzo ha pacificamente natura negoziale e pertanto il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. nell'interpretare detto accordo al fine di stabilire se la causa del pagamento del prezzo sia da ravvisarsi nella rinuncia al diritto di opzione e non alla liquidazione della quota in esito all'esercizio del diritto di recesso (come l'intitolazione del contratto suggeriva).
In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale. (altro…)
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. (altro…)
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti (altro…)
A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora trovasse pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe comunque idonea ad assicurare ai soci un'adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.
In ipotesi di ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità (altro…)
In caso di contitolarità del diritto di usufrutto si applica (in forza del richiamo contenuto all'art. 1100 c.c.) l'art. 1111 c.c. che assegna a ciascun cousufruttuario il diritto potestativo di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale. Si tratta di un principio generale e, pertanto, le eventuali limitazioni di tale diritto previste dalla legge hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione. (altro…)
Il versamento a titolo di futuro aumento di capitale sociale va a costituire una riserva di capitale che può essere destinata solo allo scopo per la quale la somma è stata corrisposta alla società.
A seguito della deliberazione assembleare di aumento di capitale e la sua sottoscrizione da parte del socio, il pregresso versamento dallo stesso effettuato in conto futuro aumento di capitale è finalizzato a liberare il debito così sottoscritto.
I principi di diligente e corretta gestione richiamati dagli artt. 2392 e 2476 c.c. impongono agli amministratori di società di capitali, tra l’altro, di astenersi dal compiere ovvero di contrastare la realizzazione di qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori. (altro…)