Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell'aver depurato il motivo decorativo principale - che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 - da alcuni elementi figurativi tipici di quell'epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo - quale potrebbe essere l'organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale (altro…)
Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l'ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli - come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 - quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
L'art. 1453 c.c., nell’attribuire al contraente adempiente la facoltà di optare tra l’adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte, che con la domanda di adempimento abbia inizialmente interesse al suo mantenimento, la possibilità (altro…)
Ai sensi dell.art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale. Egli, invece, può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria. (altro…)
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l'omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta (altro…)
Nell’azione di responsabilità intentata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, il danno da illegittima prosecuzione dell’attività non concorre con quello derivante dagli ingiustificati prelievi a favore di uno degli amministratori, poiché il risultato negativo degli stessi è già ricompreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio netto della società immediatamente prima della dichiarazione di fallimento. In caso contrario si finirebbe per duplicare la medesima voce di danno.
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)
L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina da parte dell'acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un'eventuale azione contrattuale di quest'ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né (altro…)