Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno dell'espressione "a prima richiesta del creditore" ma la relazione (altro…)
Il contratto di cessione di partecipazioni ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che (altro…)
Sussiste un rapporto di dipendenza tra la delibera assembleare di una S.p.A. recante l’approvazione del bilancio e una precedente delibera della stessa società, la cui esecuzione è stata sospesa in sede cautelare, avente ad oggetto un’illecita patrimonializzazione di una posta in bilancio (non emendata prima dell’approvazione del bilancio stesso). In quanto viziata dai medesimi motivi di illegittimità riscontrati nella prima delibera, si deve ritenere prevalente l’interesse del socio ex art. 2378, 4° co., c.c. alla sospensione dell’esecuzione della delibera recante l’approvazione del bilancio, non rilevando in alcun modo l’intervenuto adeguamento della posta censurata -nel bilancio successivo- al tenore della pronuncia cautelare.
La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione (altro…)
La clausola statutaria in materia di esclusione del socio di cooperativa è nulla se affetta da eccessiva genericità nell'individuazione delle ipotesi in cui l'assemblea o il Cda può deliberare in merito, ciò ponendosi in aperto contrasto con i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc. (altro…)
L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti (altro…)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente - che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo - non può provvedere direttamente alla citazione del terzo, unitamente all’opponente, ma deve preventivamente chiedere al giudice di esserne autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.
Il periculum in mora richiesto dall’art. 671 c.p.c. consiste nella perdita medio tempore della garanzia patrimoniale generica del debitore, risultante da elementi univoci.
La scarsa autonomia finanziaria e la programmata dismissione di assets patrimoniali non esprimono un sensibile peggioramento della garanzia patrimoniale generica della società debitrice se, rispetto all’esercizio precedente, il suo patrimonio netto è aumentato e il suo risultato di esercizio è in utile.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociale cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi incui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.