La prestazione prevista dall'art. 2289 c.c., relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro e, in quanto obbligazione fin dall'origine pecuniaria, costituisce credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. La svalutazione monetaria assume rilievo quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore. Principi che peraltro, vertendosi in tema di credito di valuta, non comportano automaticamente la rivalutazione della somma dovuta, ma richiedono la deduzione e la dimostrazione, da parte del creditore, del maggior danno sofferto, in aggiunta a quello coperto con l'attribuzione degli interessi di mora.
Per la liquidazione del socio uscente il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società.
Va accolta la domanda del socio receduto volta ad ottenere la rifusione della spese sostenute per attività che avrebbero dovuto essere compiute dalla società, quali la redazione della situazione patrimoniale aggiornata e la stima del valore di liquidazione quota.
Il socio che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; in assenza le somme devono reputarsi erogate a fondo perduto o quale apporto di capitale.
L'amministratore non risponde del danno subito dal creditore sociale, in via automatica, per il mero fatto dell'avvenuto inadempimento della società da lui amministrata, occorrendo a tal riguardo individuare gli atti di mala gestio allo stesso imputati.
La responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. non può essere conseguenza necessaria dell'esercizio di direzione e coordinamento (nella specie, da parte di persona fisica) sulle società che compongono il gruppo, tenuto conto che detto esercizio non è di per sé illecito, tanto da essere espressamente disciplinato dalla legge, ma diviene illecito solo ove ricorrano fattispecie di abuso.
La delibera con cui l'assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità nella destinazione ai soci e i diversi strati del netto costituiscono un presidio avanzato del capitale sociale, progressivamente vincolati a contrappeso di garanzia dell'irresponsabilità dei soci.
D'altra parte, in una valutazione comparativa dei rispettivi pregiudizi non può essere concessa in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della deliberata ricapitalizzazione realizzata con integrale sottoscrizione dell'azionista di maggioranza (per la parte di sua spettanza seduta stante, per la parte restante all'esito del mancato esercizio del diritto di opzione dell'azionista di minoranza): risulta infatti vitale per la s.p.a. presentarsi come società ancora in bonis e in grado di proseguire l'attività, laddove la impugnante per evitare l'estromissione dalla società avrebbe potuto compiere un investimento pienamente compatibile con le sue possibilità economiche e finanziarie.
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura funzionale, sicché la disciplina dell'art. 669 quater c.p.c. non può in nessun modo essere derogata. Il tenore letterale dell'art. 669 quater non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma, che "quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice delle stessa", cioè al giudice avanti al quale pende la causa per il merito, e ciò a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria (nella specie il richiedente la misura cautelare aveva previamente instaurato il giudizio di merito avanti il Tribunale di Milano, di cui la resistente contestava l'incompetenza per territorio e per sussistenza di una clausola compromissoria).
L'opportunità di disporre il sequestro giudiziario della partecipazione sociale oggetto di contenzioso deriva non tanto dal rischio di alienazione della partecipazione, vista l'iscrivibilità nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità delle quote di s.r.l., ma dal rischio di perdita di valore della partecipazione derivante dalle ripercussioni del contenzioso sull'ordinario svolgimento dell'attività della società partecipata (nel caso di specie il contenzioso instauratosi tra i due soci con eguale partecipazione al capitale sociale stava precludendo l'adozione di qualsivoglia deliberazione assembleare)
La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l'esclusione di un socio per comportamenti incivili, insalubri e violenti è atto unilaterale recettizio: una volta notificata e non opposta nei termini di legge, essa comporta il definitivo scioglimento del rapporto sociale ma anche, ai sensi di una legittima previsione dello Statuto sociale, la risoluzione di diritto del relativo negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale. Il socio escluso va dunque condannato al rilascio immediato dell'unità immobiliare che senza titolo continui a detenere, mentre non deve corrispondere alcuna indennità per l'occupazione successiva alla consolidazione della delibera quando manchi la prova che sia egli stesso ad occuparlo o altri ma con il suo consenso.
In caso di contestazione della illegittima prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non decorre dalla data in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale sociale, ma dal momento (altro…)
E' ammissibile l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di quote sociali di società in nome collettivo. Su richiesta di una delle parti, il giudice (altro…)
Per poter invocare la sospensione in via d'urgenza degli effetti di un contratto con misure interdittive rimesse alla discrezionalità del giudice, occorre allegare -prima ancora che dimostrare- che le condotte asseritamente inadempienti della controparte stiano minacciando un diritto almeno potenzialmente assoluto con un pregiudizio di tipo non meramente patrimoniale o quantomeno non suscettibile (ex se o in concreto) di ristoro per equivalente pecuniario.
In tema di ricorso cautelare a seguito dell'inadempimento del cessionario in un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà, integra il presupposto cautelare del periculum in mora, quale danno irreparabile, il concreto ed attuale pericolo di deterioramento dell'azienda, pregiudizio non interamente riparabile per equivalente. Per tali ragioni, la tutela più adeguata non potrebbe essere conseguita con altre misure tipiche e specificatamente con il sequestro giudiziario dell'azienda che, lungi dall'essere funzionale ad assicurare che l'azienda conservi piena operatività, ha prevalente funzione conservativa.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)