È responsabile, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, l’amministratore che induce l’istituto di credito ad intrattenere con la società rapporti negoziali, nella specie la prosecuzione del rapporto di sconto, con la consapevolezza che non vi sarebbe stata l’esecuzione della fornitura relativa alla fattura presentata al medesimo istituto di credito per ottenere l’anticipazione, con la conseguenza che – non essendo versato il corrispettivo – la Banca non avrebbe potuto recuperare il proprio credito.
La prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2476, comma 6, c.c. può essere raggiunta tramite presunzioni.
Ove il Tribunale si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall'attore, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate, atteso che l'operatività della clausola arbitrale è nella disponibilità delle parti quanto alla singola controversia, ai sensi dell’art. 819-ter co. 1 c.p.c., e che dunque l'introduzione della lite da parte dell'attore avanti al Tribunale non può apparire di per sé arbitraria.
In mancanza di incarico all'esperto da parte dei soci che intendono cedere le proprie partecipazioni sociali non è prospettabile una responsabilità contrattuale del perito per la redazione di una relazione di stima delle partecipazioni asseritamente iniqua (nel caso di specie l'incarico al perito era stato conferito dall'amministratore unico della società alla scopo di procedere alla rivalutazione delle quote della società ai sensi della l. 106/11)
In mancanza di una procura a determinare il prezzo di vendita e stipulare il relativo contratto, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria dei soci cedenti le proprie partecipazioni nei confronti di un mediatore che abbia proposto un prezzo asseritamente inadeguato, tanto più nel caso in cui i parametri per la valutazione del prezzo proposto siano nella loro piena disponibilità (nel caso di specie di specie i soci lamentavano una discrepanza fra dati di bilancio dagli stessi regolarmente approvato e perizia dell'esperto assunta a riferimento del prezzo di acquisto suggerito dal mediatore).
L’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio integra il presupposto delle «gravi irregolarità» dell’art. 2376, comma 3, c.c. ai fini della sua revoca in via cautelare: le gravi irregolarità nella gestione devono, infatti, essere intese come “inosservanza dei doveri” imposti all’amministratore “dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”. Tale nozione è idonea a ricomprendere, oltre agli atti strettamente gestionali, anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, come, ad esempio, il compimento degli adempimenti necessari per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Pertanto, a fronte della violazione di tale obbligo di convocazione, sussistono entrambi i presupposti per la revoca ex art. 2476, comma 3, c.c.: i) il fumus boni iuris; ii) il periculum in mora, considerato che la violazione dell’obbligo di convocazione dell’organo assembleare risulta suscettibile di cagionare pregiudizi per il patrimonio sociale. Invero, l’organo gestorio, stante il difetto di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale (in ragione della mancata approvazione dei bilanci di esercizio), prosegue nell’attività di amministrazione, creando altresì una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, in quanto privi di informazioni ufficiali anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria o indennitaria viene riconosciuta dalla legge in forza dell'applicazione analogica dell'art. 1725 c.c. in materia di revoca del mandato oneroso. L'assenza di giusta causa determina il diritto del revocato al risarcimento - se si tratta di soggetto nominato a tempo determinato, ex art. 1725, I comma, cod. civ. - ovvero al congruo preavviso - se si tratta di soggetto nominato a tempo indeterminato, ex art. 1725, II comma, cod. civ.
Il liquidatore nominato a tempo indeterminato e revocato in difetto di un congruo preavviso, senza che ricorra una giusta causa, ha diritto al risarcimento o ad un'indennità da parametrarsi al compenso che egli avrebbe percepito in riferimento al periodo di preavviso mancato, periodo che ben potrebbe essere individuato, secondo parametri di complessiva ragionevolezza, in quello di sei mesi.
La giusta causa di revoca del liquidatore deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva esplicitazione e/o allegazione nel corso del giudizio.
E' responsabile nei confronti della s.r.l. - poi fallita - l'amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l'insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato (altro…)
Deve reputarsi manifestamente infondata la domanda rivolta nei confronti di persona fisica per preteso utilizzo abusivo dello schermo societario là dove risulti che il convenuto non era socio né amministratore della società contraente e che il contratto stipulato sia volto alla soddisfazione di interessi non univocamente riconducili al convenuto (nella specie la società appaltatrice chiedeva la condanna dell'architetto/direttore dei lavori per il mancato pagamento dei lavori di ristrutturazione di una casa della famiglia dello stesso, in titolarità della società committente).
L’assenza di prova in ordine alla cessione di un compendio aziendale preclude l’accoglimento anche della domanda subordinata di sequestro giudiziario, e ciò a prescindere da ogni più approfondita considerazione (altro…)
Non può ritenersi sufficiente l’allegazione della semplice mancanza del pagamento di un corrispettivo ovvero l’irrisorietà di quello indicato in occasione di un atto di disposizione patrimoniale (nella fattispecie, un atto di cessione di quote), per desumere l’animus donandi (altro…)
Anche in mancanza di domanda di parte, va dichiarata d'ufficio la nullità di un contratto bifasico e complesso, del quale sussiste assoluta ed invincibile incertezza su cosa riguardasse esattamente l'impegno traslativo assunto dalle parti e, quindi, in relazione all'oggetto stesso del contratto; (altro…)