Sono da ritenersi privi di causa i prelievi effettuati dall'amministratore unico, nonché socio di (larga) maggioranza, a titolo di asserita remunerazione per la propria attività gestoria, se la loro attribuzione, benché genericamente prevista nello statuto, non sia stata opportunamente deliberata dagli organi sociali.
L’attore che chieda la nullità di delibere assembleari delle quali assuma l'invalidità, ma che non allega la sussistenza di un interesse “concreto e attuale” all'invalidità medesima, mostra di non avere in realtà alcun interesse alla rimozione delle delibere impugnate ma piuttosto all’accertamento di determinati fatti storici (nella specie, reale dimensione di perdite maturate, in tesi non correttamente rappresentata in bilancio) quale mero accertamento preliminare in realtà esclusivamente funzionale ad una diversa e successiva (e dunque eventuale) azione di danno nei confronti degli amministratori.
In virtù dell’intestazione delle quote la fiduciaria viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, quale unico soggetto formalmente legittimato all’esercizio dei diritti sociali e come tale necessariamente gravato dei correlativi obblighi, del tutto a prescindere dai rapporti fiduciante/fiduciario disciplinati invece dal negozio di mandato cui la società partecipata risulta estranea.
Nella s.r.l. un obbligo di immediato versamento è previsto dal codice civile solo in relazione ai decimi iniziali di capitale, mentre è rimesso alla discrezionalità degli amministratori il richiamo dei versamenti ulteriori, per cui deve reputarsi che solo l’assunzione della relativa iniziativa vale ad attualizzare il suddetto obbligo in capo ai soci, come tale determinando anche il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto.
Vanno ricomprese nella competenza del Tribunale delle Imprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.
Laddove l’azione risarcitoria non risulti sorretta da delibera di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (questione preliminare di per sé assorbente), non può supplire il deposito di una mera “dichiarazione di ratifica” dell’iniziativa processuale assunta dall'attore e sottoscritta dal socio di maggioranza – dichiarazione come tale esclusivamente riferibile allo stesso dichiarante e non già alla società, quale unico soggetto competente a pronunciarsi sul tema in rilievo, dovendosi certamente escludere che la volontà del socio di maggioranza possa legittimamente venire a costituire la volontà dell’ente al di fuori del procedimento tipico previsto a tale scopo (in particolare con le tutele impugnatorie del caso).
Ove risulti addebitata all'amministratore ex art. 2476, commi 6 e 7, c.c., una condotta atta in realtà ad incidere negativamente sulla stessa società amministrata e come tale da reputarsi suscettibile di arrecare (eventuale) danno alle ragioni dei creditori solo “di riflesso”, sarà da ricercare una responsabilità secondo tipica prospettazione rilevante ex art. 2394 c.c. Se, in corso di causa, intervenga dichiarazione di fallimento della società creditrice, la legittimazione ad agire in tal senso spetterà unicamente al curatore fallimentare.
Il rilascio di assegni posdatati, espressamente consegnati in funzione di mera “garanzia” costituisce patto indiscutibilmente nullo quale contrario a norma imperativa ma, ove consapevolmente accettato dall’attore/creditore nell’interesse proprio ad ottenere un aumento complessivo del fido necessario per le forniture - a fronte di una espressa richiesta degli acquirenti di ottenere significative dilazioni di pagamento in ragione della asserita necessità di recuperare la provvista per pagamento dalle vendite della merce - vale ad escludere la possibilità di ravvisare gli estremi di una condotta illecita di frode personalmente ascrivibile all'amministratore di s.r.l. (e al socio ex art 2476 comma 7°, c.c.) cagionativa di danno diretto al patrimonio del creditore.
Il contenuto dell'accertamento della causa di scioglimento ex art. 2485 c.c. riservato agli amministratori non è sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al conservatore in sede di iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa.
La misura cautelare della revoca degli amministratori di s.r.l. a fronte di gravi irregolarità di gestione può essere concessa anche all'esito di un procedimento cautelare ante causam e senza la necessità della preventiva instaurazione di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell'amministratore.
L'ammissibilità della domanda di revoca cautelare non è esclusa dalla contemporanea pendenza di un giudizio di impugnazione della delibera di nomina.
Nella cessione di quote, la clausola con la quale il venditore manleva l’acquirente per tutte le sopravvenienze passive, anche di natura fiscale, rilevate per fatti anteriori alla cessione si riferisce alle nuove passività che si aggiungono a quelle già note e ai nuovi costi sorti in relazione a operazioni anteriori alla cessione; ne resta esclusa la rettifica dei valori di bilancio [dei beni conferiti nella società, indicati nel contratto e conoscibili dall’acquirente prima della stipula].
La contestazione del valore attribuito in bilancio e nella perizia di conferimento a beni sociali di cui l’acquirente riconosce l’esistenza attiene a un’irregolare annotazione contabile priva di riflessi sulla consistenza del patrimonio sociale; il mero valore dei beni sociali incide soltanto sui motivi a contrarre ed è estraneo all’oggetto immediato della compravendita delle quote.
L’acquirente delle quote non ha diritto al ristoro del danno derivante dalla sproporzione tra il prezzo corrisposto e l’effettivo valore della società quando le parti non hanno condizionato la determinazione del prezzo al valore dei beni sociali [e l’acquirente ha potuto prendere conoscenza della situazione aziendale prima della stipula].
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti, poteri e obblighi, patrimoniali e amministrativi, inerenti allo status di socio, e soltanto come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; il valore economico della quota attiene perciò alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, estranea all’oggetto del contratto, e il cessionario può far valere la difformità del patrimonio sociale, o dei singoli beni che lo compongono, da quanto rappresentato dal venditore al momento della stipula solo se le parti hanno espressamente previsto garanzie sulla consistenza patrimoniale della società o se ricorre il dolo.
L’attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. – produttori musicali indipendenti – e numerose altre case discografiche non associate). In veste di mandataria di tutti tali soggetti, SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.
La legittimazione all’esercizio del diritto a remunerazione (o all’equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del primo comma dell’art. 73 l.d.a.), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti. La SCF è, quindi, legittimata, in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali. Il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.
La nozione di comunicazione al pubblico, che esclude individui appartenenti ad un gruppo privato, non può ritenersi estranea ai casi in cui, pur dovendo gli utenti registrarsi mediante una forma di iscrizione, il numero dei potenziali destinatari rimane indeterminato e comunque “piuttosto considerevole”. Il discrimine, al fine della applicabilità della normativa, va invero riconosciuto nel valore aggiunto attribuito dall’emissione di musica, che diviene una prestazione supplementare cui consegue un qualche utile (quale l’emissione di musica negli ambienti di una palestra, ed ancor più nell’effettuazione dei corsi che attribuisce un tale cospicuo valore).
La cessione delle azioni di una società di capitali (nella specie di una società di calcio) ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Va negata la natura definitiva alla pronuncia cautelare sulle spese, anche ove essa sia resa in fase di reclamo poichè, richiamandosi il principio di strumentalità, deve affermarsi che tale statuizione non è definitiva, nel senso di esclusione di ogni rimedio, contrariamente (altro…)
Nella qualificazione delle erogazioni di denaro effettuate dal socio alla società negli alternativi termini di mutuo ovvero di apporto di patrimonio, è determinante ricostruire la volontà negoziale delle parti e non tanto dal nomen iuris che emerge dalle scritture contabili, quanto piuttosto dal modo con cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso era diretto e dagli interessi sottesi. Qualora alle poste in esame vada annessa la sostanziale natura di versamento in conto capitale, la restituzione dell'importo deve ritenersi indebito oggettivo e quindi la somma va retrocessa alla società.
In caso di compravendita di un complesso immobiliare intervenuta tra i soci inter partes e conclusa con accollo all'acquirente delle restanti rate di mutuo, il prezzo non può intendersi corrisposto quando gli assegni risultino non pagati e le addotte operazioni di compensazione non siano state precedute ad alcun accordo tra le parti o comunque siano prive di alcun titolo giuridico; la fattura emessa dall'acquirente manca quindi di una effettiva transazione economica o di una qualsiasi operazione contrattuale sottostante.