In tema di contratti di appalto pubblico, la competenza arbitrale (in caso di assenza di una clausola contrattuale in tal senso) è solo facoltativa; e ciò sia perché l’art.133 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) deve essere interpretato in correlazione con il successivo art. 241 dello stesso codice (secondo cui “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici [...]possono essere deferite ad arbitri”); sia perché una contraria interpretazione e la postulazione di un arbitrato obbligatorio si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha già avuto modo di dichiarare incostituzionale un’altra ipotesi di arbitrato obbligatorio (sent. n.152/1996).
Nel potere dei soci di s.r.l. che rappresentano almeno 1/3 del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all'assemblea attribuito dall'art. 2479 c.c., rientra anche il potere di convocare direttamente l'assemblea su quegli stessi argomenti, anche senza previa sollecitazione della convocazione da parte dell'organo amministrativo.
Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all'asserito eventus damni tali e tanti fattori - tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo - la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.
Il rinvio alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione stipulato dal debitore garantito (nella specie, una s.r.l. garantita dal socio unico) rende determinabile l'oggetto della fideiussione e non ne giustifica la declaratoria di nullità per indeterminatezza delle obbligazioni garantite.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare l'istanza risarcitoria tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma una volta effettuata la scelta, nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata. (altro…)
In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve essere “legale” ovvero acquisita (altro…)
Il giudizio in materia di impugnativa di bilancio non può risolversi in una verifica formale del rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma deve piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società (altro…)
In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un “convenuto fittizio” la società italiana, facente parte del gruppo della convenuta, chiamata in causa in virtù di una mera richiesta di condanna in solido non ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, né extracontrattuale). (altro…)
In una causa in cui sono presenti tre parti, opera la clausola compromissoria, anche se avente carattere binario, laddove la controversia sussiste in realtà solo fra due delle parti e nessuna domanda sia stata formulata nei confronti della terza, a nulla rilevando che quest'ultima (altro…)
Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Sussiste il requisito del periculum in mora e, quindi, il fondato timore di dispersione del patrimonio, in relazione a soggetti che hanno dimostrato con le loro condotte una spiccata propensione ad acquisire (o a far acquisire ad altri) utilità personali in danno delle società di rilevanza nazionale e quotate in borsa da loro (altro…)