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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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Patto di non concorrenza, concorrenza sleale e contraffazione di marchi nel settore nutraceutico
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le...

Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.

La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.

Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.

Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

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Lo storno di dipendenti e la sottrazione di segreti commerciali
La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul...

La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul mercato del lavoro offrendo condizioni migliori delle imprese rivali) integra, in particolare, una libertà fondamentale tutelata anche dal diritto dell’Unione europea che solo in presenza di condizioni eccezionali è suscettibile di compressione, assumendo connotati di illiceità. Tali condizioni possono ravvisarsi esclusivamente in presenza di una massiva campagna di reclutamento del personale addetto alle principali aree e funzioni aziendali dell’impresa rivale concentrata in un ristretto orizzonte temporale, priva di un vero razionale economico (in quanto diretta esclusivamente verso uno specifico rivale) e perciò sorretta univocamente da una strategia intenzionale di annientamento del concorrente finalizzata a rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte con la clientela o addirittura a metterne a repentaglio la stessa continuità aziendale, attraverso lo svuotamento repentino dell’impresa dalla maggior parte dei suoi collaboratori.

Dalla nozione di segreto commerciale (e dal perimetro della relativa tutela) devono senz’altro escludersi le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. La natura genericamente confidenziale o riservata di un certo dato o di una certa informazione è dunque irrilevante ai fini della tutela prevista dal 98 e 99 c.p.i., atteso che non tutte le informazioni e i dati confidenziali o riservati possono ambire alla tutela disposta dagli artt. 98 e 99 e 129 c.p.i. ma solo quei dati e quelle informazioni provviste delle speciali note tipologiche previste dalla legge.

La tutela apprestata alle informazioni genericamente confidenziali o riservate dell’imprenditore, diverse dai segreti commerciali protetti dagli artt. 98 e 99, è dunque esclusivamente quella prevista dagli artt. 2598-2600 c.c. (e più in generale dalla disciplina contrattuale o extracontrattuale che governa i rapporti tra le parti), senza che ad esse possa estendersi la speciale disciplina di favore, anche processuale, destinata ai diritti di proprietà industriale.

La disposizione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ., e ciò in quanto l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Quanto alla determinazione della somma dovuta a titolo di responsabilità aggravata va notato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari e che pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza.

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La decadenza per non uso di un marchio
Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine...

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.

Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.

Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.

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Il requisito del fumus boni iuris in relazione alla concorrenza sleale per denigrazione
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le...

Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.

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L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

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La sussistenza del periculum in mora: la tempestiva presentazione del ricorso cautelare
Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro...

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro un periodo di tempo compatibile con il carattere urgente di siffatta tutela volta ad evitare un pregiudizio attuale ed altrimenti irreparabile [Nel caso di specie la resistente aveva interrotto la condotta in asserita violazione nel luglio 2023, mentre la notificazione del ricorso da opera della ricorrente è avvenuta a fine maggio 2024]

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Misura coercitiva indiretta (614 bis cpc): natura e limiti
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva...

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché la misura non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale.

L’art. 614 bis c.p.c. tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” quale forma di esecuzione indiretta volta a coartare la volontà del debitore nella esecuzione spontanea di prestazioni che presentano un nucleo di incoercibilità. È escluso che la norma abbia una funzione sanzionatoria ovvero risarcitoria, poiché la sua quantificazione avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde da qualsiasi prova o rappresentazione di un danno, anche futuro.

È da escludere che il precetto possa conservare la propria efficacia nel caso in cui si siano verificate, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi della prestazione cui la penale accede, ovvero laddove le stesse modalità di escussione dell’astreinte siano idonee a rivelare un uso distorto e abusivo del rimedio processuale da parte del beneficiario della previsione.
La penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. è finalizzata non già a far conseguire al creditore una posizione di vantaggio qualitativamente maggiore o diversa da quella derivante dalla statuizione di condanna principale, bensì a garantire una tutela ausiliaria volta alla realizzazione del diritto, a cui la statuizione di condanna accede.

Il fondamentale principio di buona fede e correttezza impone al creditore di agire, anche in via esecutiva, per il soddisfacimento dei propri diritti senza porre a carico dell’obbligato indebiti aggravi.

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Informativa pre-contrattuale nel contratto di franchising e omissione di un procedimento pendente a carico del franchisor
Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l’eventuale omissione da parte dell’affiliante circa l’esistenza di un procedimento giudiziario...

Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l'eventuale omissione da parte dell'affiliante circa l'esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda. Invero, non ogni condotta omissiva determina una violazione dei doveri generici di lealtà, correttezza o buona fede al cui rispetto sono vincolati l'affiliane e l'affiliato. La prova del carattere determinante della falsa rappresentazione sulla decisione di concludere il contratto incombe sulla vittima dell'inganno.

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La funzione della pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale ex art. 126, comma 1, c.p.i.
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. In particolare, la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. Tale sanzione deve applicarsi, peraltro, secondo un regime di proporzionalità, dovendosi considerare le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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Condanna di immediata consegna di documenti in sede cautelare e modalità di attuazione: autorizzazione all’assistenza dell’Ufficiale giudiziario
Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore...

Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore del ricorrente di documentazione e il resistenti non ottemperi, il Tribunale, in sede di ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., può autorizzare il ricorrente a farsi assistere dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente coadiuvato dalla Forza Pubblica, nelle operazioni di ritiro della documentazione presso il domicilio del resistente. Inoltre, sussistendone i presupposti, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta e degli altri presupposti di legge, l’obbligato può essere condannato al pagamento di una astreinte ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’obbligo di consegna di cui alla condanna [nel caso di specie il resistente, ex amministratore di una società è stato condannato alla consegna immediata della documentazione bancaria e sociale verosimilmente ubicata presso il suo domicilio, circostanza mai negata in giudizio dal ricorrente]

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Concorrenza sleale per soggetto interposto; presupposti dello storno di dipendenti e di clientela
Se è vero che gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva...

Se è vero che gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore, ciò non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo.

In materia di concorrenza sleale, qualora risulti prospettata la ricorrenza di un illecito concorrenziale tra imprenditori posto in essere avvalendosi delle informazioni fornite da un lavoratore, prima dipendente dell'uno e poi dell'altro, è ammissibile la prosecuzione del giudizio nei confronti del lavoratore dipendente, uno dei corresponsabili solidali originariamente individuati, sebbene la controversia tra gli imprenditori sia cessata, avendo essi raggiunto un accordo transattivo.

Lo storno di dipendenti è considerato illecito quando il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

  • in violazione della disciplina gius-lavorististica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali, ad esempio, la reputazione e i diritti di proprietà intellettuale);
  • con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente lesive per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva;
  • con modalità non prevedibili, in grado cioè di creare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo storno.

Lo storno di clientela è illecito allorché sia dimostrato che esso è stato provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale non è, ad esempio, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.

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