Le previsioni in materia di tasso di interesse contenute nel d. lgs. n. 231/2002 non sono applicabili al rapporto obbligazionario nel quale il sottoscrittore del prestito abbia agito non nella veste di imprenditore (vale a dire quale soggetto “esercente un’attività economica organizzata od una libera professione”, secondo la definizione di cui all’art.2 dello stesso d. lgs.) ma (altro…)
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, (altro…)
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di consorzio deve ritenersi valida ed efficace anche in quanto estranea all'ambito della disciplina dettata per le clausole compromissorie statutarie dagli artt. 34 e segg. del d. lgs. n. 5/2003, sia che lo si interpreti alla luce del pur abrogato art. 1 del medesimo decreto, sia che si consideri a tal fine l'attuale art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 come modificato dal D.L. n. 1/2012 (norme entrambe che escludono i consorzi in sé e per sé considerati dal proprio ambito di applicazione).
Non perde la legittimazione ad agire il socio che ha esercitato il diritto di opzione a vendere la propria partecipazione sociale, se il trasferimento delle quote non si è ancora perfezionato. (altro…)
In tema di postergazione, deve accedersi ad un’interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 cc – l’"eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio" e la "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, (altro…)
L’ art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di "gravi irregolarità" nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora).
Nelle società cooperative di lavoro è ben possibile che il rapporto lavorativo e il rapporto associativo siano autonomi l'uno dall'altro (nel caso di specie nessuna disposizione di legge né dello statuto della società cooperativa subordinavano l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa medesima al previo acquisto della qualità di socio).
In seguito a una fusione tra società, i soci di una delle società fuse non possono agire asserendo l'irragionevolezza della scelta della fusione per far valere danni diretti della propria sfera patrimoniale. L'eventuale danno rileva direttamente nel patrimonio della società e solo di riflesso in quello dei singoli azionisti. (altro…)
La pronuncia arbitrale produce i suoi effetti sin dalla sua sottoscrizione e vincola le parti regolando il rapporto tra le stesse controverso, ma anche travolgendo i provvedimenti provvisori e anticipatori con essa incompatibili. Pertanto, in un procedimento di reclamo contro un provvedimento cautelare deve tenersi conto della pronuncia arbitrale, anche se impugnata, che ha escluso la qualità di socio di una delle parti, con la conseguente impossibilità per la stessa di far valere un patto parasociale.
Sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 cpc tra il procedimento di opposizione allo stato passivo e l'azione di responsabilità quando l'oggetto del processo di opposizione allo stato passivo riguarda una situazione sostanziale che rappresenta un elemento della fattispecie di responsabilità invocata dalla curatela (Nel caso di specie nel procedimento di opposizione allo stato passivo la curatela richiede la nullità di un contratto di lease back, mentre in costanza dell'azione di responsabilità la stessa curatela deduce il pregiudizio subito dal patrimonio della società quale conseguenza dello stesso contratto).
E' nullo per mancanza di causa in concreto il contratto che preveda la fornitura di generici servizi di management da parte di società interamente partecipata dagli amministratori della società ex contractu beneficiaria dei servizi. Pertanto, quest'ultimi sono responsabili nei confronti della società amministrata (altro…)