Deve essere accolta l'istanza di esibizione formulata da uno dei convenuti in responsabilità avente ad oggetto gli atti di transazione intervenuti tra il fallimento attore e gli altri condebitori solidali, dovendo concludersi che il debito residuo che resta a carico degli altri obbligati dovrà (altro…)
Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. (altro…)
Qualora l’atto di citazione indichi in modo generico e impreciso il petitum della domanda e i fatti posti a fondamento, non potrà proporsi la mutatio libelli, in quanto tale istituto è eccessivamente abrogante rispetto al principio della determinatezza della editio actionis. Una tale lata interpretazione finirebbe, infatti, per essere lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio del convenuto, non consentendo un’adeguata difesa e aprendo al contempo la strada a facili quanto evidenti abusi.
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Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a consultare e, quindi, prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene.
La previsione di cui all’art.614-bis c.p.c. trova applicazione anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito
Ai fini della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori trova applicazione il periodo di sospensione previsto dall’art. 2941 n. 7.
La prescrizione dell'azione di responsabilità attivata dai creditori (altro…)
L'art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.
All'impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria inserita nello statuto sociale in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il predetto decreto legislativo e dunque tanto meno l'art. 808 ter c.p.c., ma sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso. (Cfr. Cass. n. 13899/2014) (altro…)
Nei giudizi che hanno a oggetto l’impugnazione di delibere assunte da organi societari unico legittimato passivo (e litisconsorte necessario) è la società i cui organi hanno adottato le decisioni contestate in base al principio di immedesimazione organica, e non invece i singoli soggetti (consiglieri, soci, sindaci) partecipanti all’organo; da cui discende ulteriormente che nei giudizi di impugnazione delle decisioni del c.d.a. non sussiste litisconsorzio necessario con riguardo ai singoli amministratori.
Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di concorrenza sleale, è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Laddove il contratto sia sottoscritto tra due società non è applicabile la disposizione dell'art. 2125 c.c. dettato per il rapporto di lavoro subordinato.
Chiunque, sia impresa o consumatore, ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno sofferto per violazione dell’art. 101 o 102 TFUE, quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dalle norme dell’UE sulla concorrenza.