La cessione di azienda non è riconducibile tout court alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.
[Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al ricorso proposto per la nomina di un esperto volta alla redazione di perizia giurata di ramo d’azienda ex art. 16, comma 10, allegato II.12, del d. Lgs. n. 36/2023, poiché oltre l’insussistenza di un legame diretto tra l’oggetto del procedimento e la materia dei rapporti societari, rilevava, altresì, l’assenza di un rapporto di connessione tra l’oggetto del procedimento e la materia dei contratti pubblici aventi rilevanza comunitaria, ritenendo trascurabile la circostanza dell’eventuale conseguimento, da parte del ricorrente, di attestazioni SOA per effetto della cessione d’azienda.]
La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
Nell’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti per aver, ognuno di essi, concorso in modo efficiente a produrlo, l’obbligazione tra i responsabili è solidale e l’adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità̀, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che non danno luogo ad un litisconsorzio necessario, bensì ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui, nel caso di atti di mala gestio commessi in pregiudizio dell’interesse della società, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno.
Il trasferimento di fatto d’azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria in favore della società cessionaria ed i creditori sociali qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità̀ essendo in concreto finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile concordato per il trasferimento o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.
In tema di confondibilità dei segni distintivi, si osserva che il conflitto tra il nome a dominio ed il marchio si verifica per il solo effetto della registrazione di quest’ultimo; pertanto, anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui appare idonea a trarre in inganno gli utenti, poiché anche in assenza di attivazione del relativo sito internet, li induce a ritenere che il titolare del segno distintivo non sia rintracciabile in rete con conseguente diminuzione dell’apprezzamento della capacità organizzativa ed imprenditoriale del medesimo.
L’utilizzo di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli propri per i quali il marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell’utente l’opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione.
La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n. 633/1941, è riconosciuta a tutte le opere dell’ingegno connotate dal carattere della creatività, intesa come idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori. Con specifico riferimento agli articoli di giornale, l’opera del giornalista va considerata di carattere creativo quando consista nel risultato delle attività di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, dovendosi ritenere, invece, escluso il requisito della creatività e quindi, non riconosciuta la relativa tutela del diritto d’autore, per le attività compiute dal giornalista consistite nella mera pubblicazione di notizie senza elaborazione e coordinamento dei contenuti da parte del professionista.
La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto di proprietà industriale sui generis, volto, da un lato, ad incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo delle nuove varietà vegetali e dall’altro, a tutelare il diritto del costitutore, inteso come soggetto che ha creato, scoperto o messo a punto la nuova varietà vegetale (art. 101 C.P.I.). L’ambito di tutela del diritto di privativa varietale (art. 107 C.P.I.) concerne il diritto esclusivo del costitutore a compiere determinati atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta, ed in particolare: l’attività di produzione e riproduzione, l’attività di condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, l’attività di offerta in vendita, vendita o altra forma di commercializzazione, sull’importazione o esportazione, l’attività di detenzione per tali fini.
In tema di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla proprietà industriale, la portata applicativa dell'art. 125 C.P.I., così come modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (c.d. decreto enforcement), va individuata tenendo conto del fatto che tale norma, più che aver introdotto una figura rimediale innovativa, costituita dalla cd. retroversione degli utili, ha, invero, introdotto la restituzione degli utili quale sanzione alternativa al risarcimento del danno. Va infatti considerato che, in primo luogo, la rubrica in cui la disposizione è stata inserita, titolata “risarcimento e restituzione”, lascia intendere una sostanziale differenza tra i due rimendi, in secondo luogo, va osservato che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato perseguendo una finalità compensativo-riparatoria del danno subito, la misura restitutoria, invece, quale sanzione alternativa al risarcimento, attua uno spostamento patrimoniale realizzando l’attribuzione, in favore del titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti dal contraffattore attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.
In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da questi ultimi, atteso che l’art. 2479 ter, co. 3, c.c., tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma. Inoltre, va osservato che ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima.
Non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione perpetrata dalla società. In particolare, a mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società e che, per tale ragione, la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima determina la sottrazione all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa incombente.
In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.
In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.
La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.
È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.
L’art. 808 quater c.p.c. enuncia il principio secondo cui, nell’ipotesi di dubbio interpretativo in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie riferite alle pretese aventi la causa petendi nel contratto cui è annessa la clausola, comprese le questioni attinenti all’interpretazione del contratto.
I diritti sottesi allo scioglimento ed alla liquidazione di una società di capitali, essendo posti a presidio di interessi generali, hanno natura indisponibile; ne deriva che l’atto di nomina del liquidatore, essendo un atto organizzativo che ugualmente attiene ad interessi superindividuali della società, non è suscettibile di arbitrato.
]Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria competenza in ordine al procedimento di volontaria giurisdizione instaurato dai soci con ricorso proposto ex art. 2487, II co., c.c., ritenendo non evocabile la competenza arbitrale nel procedimento de quo anche in considerazione della genericità della formulazione della clausola compromissoria inserita nello statuto, riferita soltanto agli eventuali diritti controversi tra i soci e la società e non anche agli eventuali procedimenti instaurati].
In tema di tutela del diritto d’autore, con riguardo alla documentazione dei fatti di cronaca, realizzata mediante contenuti presenti su siti web, trovano applicazione le disposizioni dettate per le fotografie. Uno dei presupposti affinché, ai sensi dell’art. 90 l.d.a., la riproduzione possa essere considerata abusiva è costituito dalla prova della malafede del riproduttore, che deve essere fornita dall’attore; tale elemento soggettivo può ritenersi integrato in capo al gestore di una testata giornalistica che, nonostante abbia affermato di aver ricevuto il filmato in licenza, non abbia depositato il relativo contratto, poiché si tratta di un soggetto tenuto ad essere consapevole dell'esistenza delle norme a tutela del diritto d’autore e ad adottare le cautele necessarie per evitare violazioni.