Il soggetto che assume formalmente l’incarico gestorio dal momento della nomina ha, tra gli altri, l’obbligo di vigilanza sulla società, che non viene meno qualora l’amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. L’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo.
Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è, sotto il profilo causale, necessario compartecipe e, sotto quello giuridico, corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre quando un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale. L’amministratore di fatto è titolare, nello svolgimento della sua gestione, dei medesimi poteri degli amministratori di diritto ed è correlativamente assoggettato agli obblighi previsti dalla legge, ivi compreso, ai sensi dell'art. 2392 c.c., quello generale di vigilanza sull’andamento della gestione.
La responsabilità dell’organo gestorio per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale compromessa da atti distrattivi può essere provata per presunzioni ove l’amministratore convenuto non provi la riferibilità all’attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione dei debiti sociali. In mancanza della documentazione contabile che l’amministratore convenuto non ha tenuto o, comunque, non ha consegnato al curatore, deve presumersi l’avvenuta distrazione delle somme in questione dal patrimonio sociale. Avendo l’azione sociale di responsabilità natura contrattuale, è onere dell’amministratore convenuto fornire prova dell’impiego coerente con gli scopi della società degli importi, risultanti dal bilancio, che il curatore non ha rinvenuto nelle casse sociali, così come della destinazione conforme all’interesse della società e dei suoi creditori, dei beni mobili.
Ai sensi dell’art. 2476 c.c., gli amministratori rispondono verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ovvero per non avere osservato, nell’adempimento di tali doveri, la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, come previsto dall’art. 2392 c.c. sulla responsabilità degli amministratori della s.p.a., applicabile ex art. 12 disp. prel. al c.c. anche alle s.r.l.
Nonostante i doveri degli amministratori non trovino un’enumerazione precisa e ordinata nella legge, possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, spetta all’attore allegare l’inadempimento ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
In mancanza del deposito dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili obbligatorie i danni devono essere liquidati nella misura pari alla differenza tra attivo e passivo (c.d. deficit fallimentare), secondo il criterio equitativo già invalso nella giurisprudenza di legittimità e oggi codificato all’art. 2486, co. 3, seconda parte, c.c.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. 287 del 1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ogniqualvolta la fideiussione oggetto d’esame sia stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (e comunque ricadente nel periodo della relativa istruttoria), l’onere della prova incombente sul fideiussore attore risulta parzialmente attenuato, in virtù del riconoscimento a tale provvedimento del valore di prova privilegiata unicamente sulla sussistenza dell’intesa, idonea pertanto ex se a far presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia derivato un danno al fideiussore. Per contro, ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, il provvedimento della Banca d’Italia perde la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell’onere probatorio in capo all’attore, il quale è chiamato a provare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti, dell’intesa illecita e quindi della uniforme applicazione delle clausole anticoncorrenziali da parte degli istituti di credito.
Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all’assetto societario o al funzionamento della struttura societaria. Per configurare la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve, infatti, essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
L’art 2479 ter, co. 3, c.c., in tema di invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., sancisce la impugnabilità delle decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni, al fine di tutelare il diritto dei singoli soci di partecipare alle deliberazioni societarie. Pertanto, tali delibere sono impugnabili, nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di s.r.l., trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’ art. 2379 c.c. dettato in tema di s.p.a. Posto che la regola dell’art 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni, deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare, ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo, con la conseguenza che la deliberazione dell'assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla. Pertanto, l’omessa informazione e l’omessa convocazione di uno o più soci con diritto al voto determina una fattispecie qualificabile in termini di decisione presa in difetto assoluto di informazione, dovendosi di conseguenza dichiarare la nullità della delibera viziata, se impugnata da chiunque vi abbia interesse, nel termine di tre anni.
Grava sul socio impugnante la delibera assembleare l’onere di provare la falsità delle attestazioni risultanti dal verbale. Il socio può far valere la difformità del verbale rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova, senza dover ricorrere alla querela di falso, non essendo il verbale di assemblea documento dotato di fede privilegiata.
Nel caso di delibera adottata dall’assemblea di una s.r.l. in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci, incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.
La ratio della previsione dell’art. 2434 bis c.c. consiste nella finalità di attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci –, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico-patrimoniale della società ai soci e ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (e organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato. Pertanto, non sussiste interesse ad agire rispetto all’impugnativa di un bilancio superato dall’approvazione di quello successivo.
È annullabile il contratto concluso dal rappresentate con sé stesso se la procura, che pure un tale contratto autorizzi, non contenga una determinazione degli elementi negoziali sufficienti a tutelare il rappresentato, e in particolare l’indicazione di un prezzo minimo di vendita che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.
L’oggetto di un contratto è determinato quando, pur se non indicato con assoluta precisione, sia però chiara la volontà delle parti quale risulta dal contratto, mentre è determinabile quando è individuabile in base a criteri oggettivi o quando le parti abbiano previsto il procedimento mediante il quale pervenire alla determinazione.
Ai sensi dell’art. 2476 c.c. gli amministratori rispondono verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ovvero per non avere osservato, nell’adempimento di tali doveri, la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, come previsto dall’art. 2392 c.c. sulla responsabilità degli amministratori della s.p.a., applicabile ex art. 12 disp. prel. al c.c. anche alla s.r.l.
Nonostante i doveri degli amministratori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.
Nei casi di azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. intentata dal curatore nei confronti degli ex amministratori di una società fallita viene esercitata cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c. (o 2476 c.c. per le s.r.l.), sia l’azione che, ai sensi del successivo art. 2394 c.c., sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall’incapienza del patrimonio della società debitrice (2476, co. 6, c.c. per le s.r.l.). L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale; dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, spetta all’attore allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
Per quanto riguarda il criterio liquidativo del danno, in caso di totale assenza delle scritture contabili e dei bilanci, è legittimo l'utilizzo del criterio del c.d. deficit fallimentare secondo cui il danno viene liquidato, in via equitativa, nella misura pari alla differenza tra attivo e passivo del fallimento.
L'amministratore di una società di capitali, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in forza di un contratto che, per legge, si presume oneroso. Tuttavia, trattandosi di diritto disponibile, è legittima la previsione statutaria di gratuità della funzione di amministratore nelle ipotesi in cui nello statuto sia espressamente stabilito che la remunerazione sia eventuale e subordinata alla determinazione dei soci all'atto della nomina dell'amministratore.
Se lo statuto prevede come meramente eventuale l’attribuzione di indennità in favore degli amministratori, all’amministratore non spetta alcun compenso in assenza di una espressa delibera dell’assemblea dei soci, senza che possa trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 36 Cost. in merito al diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, applicabile solo al lavoro subordinato.
La cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. Si tratta di un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di procedura civile, di elaborazione giurisprudenziale, che porta ad una definizione del giudizio ontologicamente diversa rispetto alla rinuncia agli atti o all’azione, perché vengono meno le ragioni per le quali si è in giudizio a causa di eventi sopravvenuti, ma che conduce alle medesime conseguenze relativamente all’impossibilità di proseguire il processo. Con riguardo alle spese di lite, venuta meno la materia del contendere quanto al diritto sostanziale originariamente dedotto in giudizio, ove persista tra le parti contrasto sulla ripartizione delle spese processuali, esso deve essere risolto mediante il ricorso al principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Per attività di direzione e coordinamento si intende la formulazione ed attuazione di regole organizzative secondo un progetto unitario, inteso quale manifestazione di volontà dell’ente dirigente. In particolare, la direzione unitaria non si esaurisce nel solo effettivo esercizio di influenza dominante ad opera di una società o di un ente su altra società: ciò che connota l’attività di direzione e coordinamento è l’accentramento presso gli organi gestori della controllante o delle holding intermedie di funzioni amministrative inerenti alle diverse entità aggregate, in modo da creare una struttura organizzativa intesa ad assicurare un processo di direzione unitario, articolato nella pianificazione e programmazione, nell’organizzazione, nel coordinamento e nella guida riconducibile ad un unico soggetto giuridico. L’attività di direzione e coordinamento è un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, involgenti momenti significativi della vita della società quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio e la conclusione di contratti importanti.
L’art 2497 c.c., nel mentre configura una responsabilità da abuso di direzione e coordinamento della società dirigente verso i soci e creditori della società controllata, finisce inevitabilmente per svolgere una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, cioè la società controllata, la quale è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 2497 c.c.