Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Tale estensione è giustificata dall’esigenza di tutelare il debitore dal rischio di un approfittamento da parte del creditore e di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Ai fini dell’operatività del divieto rileva il profilo funzionale dell’operazione: l’assetto di interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti deve essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale del trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato ad uno scopo di garanzia, piuttosto che alla funzione di scambio.
Al di fuori della ipotesi tipica definita dall’art. 2744 c.c., l’operatività del divieto è subordinata alla configurabilità di un negozio come mezzo per eludere la norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 c.c.
Il contratto preliminare mediante il quale una parte si obbliga a trasferire all’altra quote di partecipazione sociale, a garanzia dell’obbligazione di rimborso di somme date a titolo di mutuo, integra in concreto la funzione di garanzia vietata dall’art. 2744 c.c.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura restitutoria ed è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento. Essa costituisce il rimedio accordato dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto quando venga meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione del contratto, o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente.
Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute. Il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore. Il creditore che richieda il maggior danno ha l’onere di allegare l’esistenza di tale saggio.
In capo al creditore che riveste la qualità di imprenditore sussiste l’onere di dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, sempre che il ricorso al credito, in relazione alla sua entità e alle dimensioni dell’impresa, sia stato effettiva conseguenza dell’inadempimento.
È sospendibile la delibera assembleare di s.r.l. che escluda un socio quando l’esclusione non figuri tra gli argomenti all’ordine del giorno [indicante soltanto l’approvazione del bilancio e le «varie ed eventuali»]. Anche quando lo statuto escluda il diritto del socio escludendo di partecipare all’assemblea che delibera sulla sua esclusione, il principio di buona fede impone di informarlo preventivamente dell’argomento, perché solo così egli può far valere le proprie ragioni e prepararsi a contestare la decisione.
Integra il *fumus* di una esclusione abusiva la delibera che si limiti a richiamare in modo generico e stilistico le clausole statutarie sull’esclusione, senza indicare condotte concrete del socio idonee a integrarle, specie quando sia adottata [lo stesso giorno dell’approvazione del bilancio, dopo che il tribunale abbia accertato l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea] al solo fine di eludere lo scioglimento della società per il persistente dissidio tra i soci.
Nella comparazione dei pregiudizi ai fini della sospensione della delibera di esclusione del socio prevale il danno del socio escluso, che perde ogni diritto inerente alla partecipazione, perché per la società la sospensione comporta soltanto la reviviscenza del dissidio tra i soci, destinato a sfociare nella liquidazione senza pregiudizio per il patrimonio sociale.
È illegittima la delibera del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che iscriva d’ufficio nel libro dei soci, in luogo del socio persona fisica, la società semplice da questi costituita [cui il socio ha conferito i vigneti la cui produzione era vincolata al conferimento alla cooperativa], perché la società semplice, pur dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, è soggetto distinto dai suoi soci e non può assumere la qualità di socio senza una propria espressa richiesta; né il subentro può fondarsi su una clausola statutaria che consenta il trasferimento dei contratti intestati ai soci, in mancanza di un atto di cessione della partecipazione rispettoso dei requisiti di forma.
Il recesso del socio di cooperativa, quando lo statuto ne prescriva la comunicazione, richiede un’espressa dichiarazione e non può desumersi dal venir meno di fatto dei requisiti di partecipazione, così come l’esclusione richiede una deliberazione espressa; non è perciò configurabile una mera «presa d’atto» della cessazione del rapporto sociale.
È invalida la delibera che irroghi al socio una sanzione per il mancato conferimento dei prodotti indicandone soltanto l’importo complessivo, senza enunciare i criteri di calcolo previsti dal regolamento, perché ne è impedito il controllo da parte del socio; né il giudice può sostituirsi all’organo amministrativo nella determinazione della sanzione. La successiva delibera meramente confermativa di quella impugnata non onera il socio di una nuova impugnazione.
È inammissibile la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. chiesta dal socio di s.r.l. per verificare, mediante un controllo contabile di più esercizi, i danni arrecati alla società dalla gestione degli altri soci, quando la finalità conciliativa difetti in concreto [per l’esternata volontà di agire in via contenziosa ex art. 2476 c.c. e la forte litigiosità tra le parti], perché tale volontà non può ritenersi implicita nella mera scelta del rito. Il ricorso è inoltre privo di interesse quando il socio intenda comunque proporre l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., ed è inammissibile se i quesiti proposti implicano valutazioni giuridiche, apprezzamenti di scelte imprenditoriali o indagini esplorative, non delegabili al consulente perché estranee alla quaestio facti di natura tecnica.
L’art. 11-ter l. n. 41/2007 obbliga le società organizzatrici di manifestazioni sportive a rilasciare, per almeno la metà degli eventi organizzati nell’anno, biglietti gratuiti nominativi per i minori di quattordici anni accompagnati da un genitore o da un parente entro il quarto grado. Poiché la norma pone come unico limite quantitativo quello del numero di eventi, senza fissare un numero massimo di biglietti né i settori dello stadio cui limitare l’agevolazione, questa va estesa a tutti i settori, con il solo limite dell’esaurimento dei posti disponibili, e la società non può stabilire arbitrariamente limiti quantitativi all’emissione dei tagliandi gratuiti.
Nell’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., la violazione dell’obbligo di rilasciare biglietti gratuiti ai minori può ritenersi provata in via presuntiva quando il sito ufficiale della società sportiva non contenga alcuna informazione sull’agevolazione e l’ufficio preposto all’emissione dei biglietti, interpellato, ne abbia negato l’esistenza. All’accoglimento della domanda seguono l’ordine di cessare la condotta omissiva e di adottare misure idonee a eliminarne gli effetti, la condanna a dare diffusione del provvedimento e la fissazione della somma dovuta ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
Nella società consortile a responsabilità limitata il presidente dell’assemblea convocata per deliberare sull’esclusione di più soci non ha il potere di sottrarre in blocco al voto tutti i soci da escludere e di indire un’unica votazione, scomputando dai quorum costitutivo e deliberativo le partecipazioni di ciascuno di essi [nella specie, pari complessivamente a due terzi del capitale], perché né la legge né lo statuto [che si limiti a non computare la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa] gli attribuiscono il potere di selezionare quali soci siano portatori di un comune interesse in conflitto con quello sociale. È pertanto invalida, per difetto dei quorum di legge e di statuto, la delibera di esclusione così adottata con il voto dei soli soci residui, titolari di una minoranza del capitale.
La prova dell’asserita comunanza dell’interesse dei soci da escludere, in conflitto con quello della società, grava sulla società che intenda giustificare la loro esclusione congiunta dal voto, e tale comunanza non può desumersi dalla mera identità tipologica degli addebiti mossi a ciascuno di essi [quale l’inadempimento dell’obbligo di versare i contributi consortili].
In caso di devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari, la domanda di sospensione proposta prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale si propone, ai sensi degli artt. 818 e 838-ter, 4° comma, c.p.c., al giudice competente ex art. 669-quinquies c.p.c., e la competenza cautelare così radicata permane anche dopo la successiva costituzione del collegio, perché a tal fine rileva, ex art. 5 c.p.c., il momento del deposito del ricorso.
La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio ha natura conservativa e non è soggetta al regime di strumentalità attenuata, sicché il giudice che la conferma prima dell’inizio del giudizio di merito non provvede sulle spese ai sensi dell’art. 669-octies, 7° comma, c.p.c., e la loro regolazione resta rimessa alla definizione del giudizio di merito [nella specie, arbitrale].
Nell’affitto d’azienda la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione per il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone consente al concedente di risolvere il contratto con la semplice dichiarazione di avvalersene, quando l’affittuario non abbia pagato la mensilità scaduta e abbia corrisposto solo in parte la precedente, operando unilateralmente la compensazione con un asserito controcredito per spese di riparazione e mancati guadagni. L’affittuario può sospendere il pagamento del canone solo se la prestazione del concedente manchi del tutto, e non quando abbia proseguito l’esercizio dell’azienda fino al rilascio; né può lamentare l’inidoneità dei locali e degli impianti che conosceva al momento della stipula, stato di fatto considerato nella determinazione del canone, mentre gli interventi di ordinaria manutenzione gravano su di lui.
Per la detenzione protratta dopo la risoluzione l’affittuario deve, ai sensi dell’art. 1591 c.c., applicabile anche all’affitto d’azienda, un’indennità pari almeno al canone fino alla riconsegna, oltre al risarcimento delle spese sostenute dal concedente per l’esecuzione forzata del rilascio; il suo credito alla restituzione della cauzione si compensa con quello del concedente per le spese del procedimento cautelare.
Il rapporto tra la società per azioni e il sindaco si perfeziona con la nomina e con l’accettazione, ai sensi dell’art. 2400 c.c., senza che occorra la stipulazione di un contratto d’opera; l’accettazione, per la quale la legge non prevede formalità, può essere tacita e risultare dall’inizio dell’attività, come la partecipazione alla riunione di insediamento del collegio, che supera la riserva di accettare solo previa sottoscrizione di una lettera di incarico.
Il compenso, se non fissato dallo statuto, deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina ai sensi dell’art. 2402 c.c.; quando la delibera promani in realtà dal consiglio di amministrazione, o il sindaco abbia accettato la sola nomina manifestando un fermo disaccordo sulla misura del compenso, la retribuzione è determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c., senza rilievo per gli accordi con gli amministratori, sulla base del parere dell’ordine professionale e limitatamente al periodo di attività effettivamente svolta, con gli interessi del d.lgs. n. 231/2002 dalla messa in mora.
Non spetta il risarcimento per i compensi del restante triennio quando il rapporto sia cessato per le dimissioni dei sindaci, determinate dal mancato accordo sul compenso e non dall’omessa consegna della documentazione contabile. La società contumace che si costituisca il giorno prima della precisazione delle conclusioni non può essere rimessa in termini per le condizioni di salute del legale rappresentante, rimasto in carica e non impossibilitato a rilasciare la procura.
In mancanza delle figure necessarie alla gestione e alla continuità aziendale, la società incorre nelle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, primo comma, n. 2) e n. 3) c.c., per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, poiché, pur in assenza di un ostacolo assoluto e generale, la società non può raggiungere concretamente i suoi fini, e per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea, allorché i soci non possano, per cause oggettive e di lunga durata, partecipare alla gestione sociale. È il caso della s.r.l. di commercio al dettaglio rimasta priva, per la morte improvvisa, dell’amministratore unico titolare del 95% del capitale, le cui eredi non sono in grado di gestirla, con contabilità non aggiornata, bilancio non approvato e negozio chiuso.
In tale situazione il tribunale, adito da tutte le socie in un procedimento di volontaria giurisdizione al quale la società resta estranea, può nominare subito il liquidatore, per saltum, senza previa convocazione dell’assemblea; nel silenzio della legge la determinazione del compenso del liquidatore nominato dal giudice resta di competenza dell’assemblea, salvo che i soci disertino ripetutamente l’assemblea convocata a tal fine, nel qual caso vi provvede il tribunale.
Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione amministrativa costituisce un diritto soggettivo pieno e immediatamente azionabile, che trova il proprio limite esclusivamente nell'abuso, ossia quando le richieste risultino manifestamente estranee all'interesse sociale o idonee a pregiudicare l'attività della società.
Nell'ambito del diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., l'accesso alla casella di posta elettronica certificata della società rientra nel perimetro tutelato, in quanto naturalmente destinata a comunicazioni di rilievo amministrativo, contabile o legale. È invece esclusa, perché eccedente tale perimetro, la pretesa di consegna del backup integrale della posta elettronica ordinaria della società.
Il periculum in mora a fondamento della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., posta a presidio del diritto di controllo di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., sussiste quando l'assenza di informazioni complete e tempestive impedisca al socio di esercitare consapevolmente i propri diritti sociali e di valutare eventuali iniziative di tutela, specie in un contesto di conflittualità con l'amministratore e di tensione finanziaria della società, non potendo tale diritto attendere i tempi del giudizio di merito senza risultarne sostanzialmente svuotato. [nella specie, ricorso della socia accolto nonostante il rifiuto di sottoscrivere un accordo di riservatezza opposto dall’amministratore].
In tema di nomina giudiziale del liquidatore di società a responsabilità limitata, il presupposto per l'intervento sostitutivo del tribunale ricorre quando risulti, anche per facta concludentia (assenza di soci disponibili a ricoprire la carica, reiterate assemblee andate deserte o prive di esito, decesso del liquidatore in carica), l'impossibilità per l'assemblea dei soci di addivenire alla nomina o sostituzione del liquidatore, così da lasciare la società priva dell'organo necessario alla fase di liquidazione.
Il procedimento di nomina giudiziale del liquidatore ex art. 2487, co. 2, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione con funzione sostitutiva-suppletiva rispetto alla competenza assembleare e vede quali contraddittori necessari i soci (e i loro chiamati all'eredità, in caso di decesso), risultando la società tecnicamente estranea al giudizio, non essendo portatrice di un interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
La determinazione del compenso del liquidatore, anche quando la nomina sia disposta giudizialmente in via sostitutiva, rimane di regola attribuzione dell'assemblea dei soci. La competenza si radica in capo al tribunale solo in caso di reiterata diserzione, da parte dei soci, dell'assemblea appositamente convocata dal liquidatore per deliberare sul punto.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di compensazione legale non può essere accolta quando il controcredito opposto necessiti di accertamento istruttorio ai fini della sua stessa esistenza e del relativo ammontare, non potendosi in tal caso qualificare il credito come certo, liquido ed esigibile.
La delibera assembleare che riconosce all'amministratore di S.r.l. compensi, rimborsi spese o fringe benefit non costituisce, da sola, piena prova del quantum complessivamente dovuto a tale titolo, specialmente quando le maggiori somme asseritamente percepite in eccedenza non risultino evidenziate come poste da recuperare nei bilanci regolarmente approvati relativi agli esercizi di riferimento né siano state oggetto di tempestiva richiesta di restituzione.
Non è provata l’appropriazione di beni sociali da parte dell’ex amministratore quando dall’istruttoria emerga una prassi aziendale di ordinativi eseguiti a nome della società nell’interesse dei soci e manchi la prova che i beni fatturati siano stati destinati a finalità private, tanto più quando le fatture per beni ricevuti anni prima siano emesse solo a esercizio chiuso e dopo il pignoramento promosso dall’amministratore. Resta così confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore dimissionario per l’indennità di tre mensilità riconosciutagli dall’assemblea che ne aveva preso atto delle dimissioni, quantificata al lordo dell’aliquota fiscale marginale.