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Quietenza del fallito e opponibilità al fallimento
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito,...

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo.

Il periculum in mora non può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi o soggettivi.

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Competenza della sez. specializzata in materia di cessione di partecipazioni sociali
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d),...

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012), nel determinare la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese, si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (ossia ai diritti del socio che ne derivano), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni e da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ivi compresi quelli relativi al pagamento del prezzo di cessione, anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia stato ceduto dal creditore ad un terzo; sicché anche in tal caso la relativa controversia rientra nella competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

 

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L’essenzialità della causa petendi nella domanda di accertamento giudiziale della natura della responsabilità
La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un...

La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un determinato affare, non risulta essere garantita dai “principali attori e beneficiati dall’operazione oggetto di contestazione” in quanto tali. E ciò nemmeno di guisa che tali soggetti fossero consiglieri di amministrazione della medesima società. In altri termini: il solo fatto di aver tratto beneficio da un negozio - ritenuto nullo, illecito e dannoso, da parte del Curatore fallimentare - non vale a fondare un titolo che legittimi la pretesa di manleva da parte dell’obbligato (tantomeno nell’ambito di un procedimento separatamente instaurato).

Ugualmente, la subordinata richiesta di accertamento di un (eventuale) concorso di responsabilità tra i medesimi soggetti, in assenza di una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non può che ritenersi priva di causa petendi.

In effetti, il presupposto per la domanda di accertamento giudiziale della natura solidale di un debito è pur sempre, ai sensi dell’art. 1299 c.c., l’estinzione dell’intera obbligazione: esso va fatto valere in giudizio, a pena di nullità della pretesa.

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Natura e funzione della sanzione della pubblicazione della sentenza
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di...

La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.

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Ispezione giudiziale: le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita...

In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.

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