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Uso del marchio dopo una licenza verbale: onere della prova della contraffazione e pretese contrattuali per il periodo autorizzato
Chi lamenta l’uso non autorizzato del proprio marchio deve provare la diffusione commerciale dei prodotti contraddistinti dal segno dopo la...

Chi lamenta l’uso non autorizzato del proprio marchio deve provare la diffusione commerciale dei prodotti contraddistinti dal segno dopo la revoca del consenso, i profitti conseguiti dal contraffattore e il danno subito; la domanda risarcitoria e inibitoria va respinta quando l’istruttoria dimostri soltanto una commercializzazione di modesta entità, come per le capsule di caffè prodotte nell’ambito di una collaborazione tra le parti, e non consenta di determinare il prezzo di vendita e il profitto ricavato, né provi che i prodotti siano ancora in commercio.

La licenza di marchio non richiede la forma scritta: quando l’uso sia avvenuto con il consenso, anche solo verbale, del titolare, le pretese relative al periodo di validità del consenso, come la ripartizione dei proventi pattuita, attengono alla responsabilità contrattuale e non all’illecito extracontrattuale da contraffazione.

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Fotografia creativa riprodotta senza consenso: danno patrimoniale secondo i compensi dell’autore e danno morale in re ipsa
Per la lesione del diritto d’autore derivante dalla messa in rete di una fotografia su un sito accessibile in Italia,...

Per la lesione del diritto d’autore derivante dalla messa in rete di una fotografia su un sito accessibile in Italia, gestito da una società con sede in altro Stato membro, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato, senza che occorra che il sito sia diretto verso l’Italia, limitatamente al danno cagionato nel territorio nazionale; la legge applicabile è, ai sensi dell’art. 8 del reg. (CE) n. 864/2007, quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità previsto dal reg. (CE) n. 861/2007, applicabile alle controversie transfrontaliere entro il valore di cinquemila euro, è regolato dalle norme processuali italiane e spetta alla sezione specializzata in materia di impresa.

La riproduzione non autorizzata di una fotografia dotata di carattere creativo, come l’immagine di un’isola all’alba esposta in una mostra istituzionale e usata dalla convenuta per pubblicizzare un’escursione, lede sia il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto come tale, indipendentemente dallo sfruttamento economico, sia il diritto esclusivo di utilizzazione economica. Il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa sulla base dei compensi normalmente praticati dall’autore, anche raddoppiati per la mancanza di consenso, e il danno non patrimoniale è in re ipsa, dovendosi provare solo la sua estensione, da valutare equitativamente in ragione della diffusione delle pubblicazioni.

L’obbligazione risarcitoria, di valore, si converte in obbligazione di valuta alla pubblicazione della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

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Marchio debole tutelato solo negli elementi distintivi e indirizzo del locale altrui mantenuto sulla pagina Facebook
Eccepita la decadenza per non uso, spetta al titolare provare l’uso effettivo del marchio ai sensi dell’art. 121, primo comma,...

Eccepita la decadenza per non uso, spetta al titolare provare l’uso effettivo del marchio ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i. L’uso da parte di un terzo con il consenso del titolare non può essere provato con testimoni quando il titolare lo riconduca a un contratto di franchising, che richiede la forma scritta ad substantiam, e non integra uso del marchio figurativo registrato l’impiego della sola componente denominativa, più descrittiva, in caratteri sempre diversi o all’interno di altro marchio registrato dalla società amministrata dal titolare, che è soggetto distinto; né vale come uso la diffida inviata al concorrente.

Il marchio debole, dotato di bassa capacità distintiva perché composto da elementi descrittivi rispetto ai servizi offerti, come «Il Caffè dei Libri» con una tazzina posta su una pila di libri per una caffetteria culturale, è tutelato soltanto nei suoi specifici elementi di differenziazione, dovendo le espressioni generiche e descrittive restare a disposizione di chiunque. Anche una lieve differenziazione basta quindi a escludere il rischio di confusione, come l’uso di «Cafè dei Libri» con elementi grafici diversi, mentre sono irrilevanti le diciture riportate per errore sugli scontrini.

Il mantenimento sulla propria pagina Facebook dell’indirizzo del locale ormai gestito da un’altra impresa, in assenza di un legittimo interesse e di qualsiasi precisazione che il precedente esercizio non è più operativo in quel luogo, altera la chiarezza e la trasparenza commerciale e lede l’identità e la reputazione dell’impresa che vi opera, anche se l’autore non ne è concorrente diretto, e giustifica l’ordine di rimozione su domanda riconvenzionale.

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Storno di dipendenti tra reti di consulenti finanziari: animus nocendi e indici sintomatici
Costituisce concorrenza sleale nella figura dello storno di dipendenti l’assunzione, da parte di un imprenditore, di un lavoratore precedentemente legato...

Costituisce concorrenza sleale nella figura dello storno di dipendenti l'assunzione, da parte di un imprenditore, di un lavoratore precedentemente legato ad un suo concorrente solo nella misura in cui detta assunzione sia avvenuta al preciso scopo di danneggiare l'altrui impresa.

Per stabilire se ricorre l'animus nocendi occorre verificare che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.

Sono indicatori oggettivi sintomatici di una condotta di storno di dipendenti: la quantità di personale stornato, avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa; la posizione dei dipendenti stornati e il loro grado di fungibilità; l'utilizzazione ai fini dello storno dell'opera di dirigenti del concorrente; la sussistenza di un patto di non concorrenza in capo ai lavoratori stornati; i metodi adottati per convincere i dipendenti a passare all'impresa concorrente; la concentrazione temporale degli episodi di storno; la concentrazione geografica dei lavoratori stornati.

Va respinta la domanda della società di gestione del risparmio contro la banca concorrente e il consulente finanziario passato alla sua rete quando, pur provata l’attività del capo del gruppo nel convincere i colleghi a trasferirsi con incentivi proporzionati alle masse patrimoniali spostate, il recesso simultaneo di nove consulenti non abbia messo a rischio la continuità aziendale né provocato uno choc non riassorbibile con un’adeguata organizzazione, incidendo per percentuali modeste sulla rete e sulle masse gestite. Non è di per sé sleale che i clienti seguano il consulente di fiducia, esercitando la libertà di allocare i propri risparmi, né che le richieste di disinvestimento siano predisposte dai consulenti, e rileva l’assenza di patti di non concorrenza, mentre gli episodi precedenti, distribuiti in un arco temporale ampio, non denotano un disegno unitario. La legittimazione passiva del consulente, convenuto per una condotta propria in concorso con la banca, va valutata sulla base della prospettazione dell’attore e non della titolarità effettiva del rapporto, ed esclusa la slealtà della banca cade anche il suo concorso.

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Tutela cautelare inibitoria anche in assenza di violazione attuale del brevetto
La non attualità della violazione del brevetto, sia di prodotto sia di procedimento, non esclude la concedibilità di un provvedimento...

La non attualità della violazione del brevetto, sia di prodotto sia di procedimento, non esclude la concedibilità di un provvedimento cautelare inibitorio qualora sussistano elementi idonei a far ritenere verosimile la commissione dell’illecito in passato — ancorché non accertata a causa della mancata concessione della descrizione inaudita altera parte — nonché un concreto pericolo di reiterazione. La mancata esecuzione della descrizione inaudita altera parte, infatti, pur impedendo l’immediata cristallizzazione della prova, non preclude l’adozione di un provvedimento volto a inibire, in via provvisoria, la ripresa della condotta lesiva, in quanto risponde all’esigenza di prevenire future violazioni dei diritti di esclusiva del ricorrente, in particolare con riferimento all’utilizzo del procedimento e del prodotto.
In relazione al brevetto di procedimento, opera la presunzione di cui all’art. 67 CPI, qualora ne ricorrano i presupposti.

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Regolarità della convocazione dell’assemblea dei soci nelle S.r.l. e tutela del socio non informato
Salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, l’assemblea dei soci si considera regolarmente costituita quando gli...

Salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, l’assemblea dei soci si considera regolarmente costituita quando gli avvisi di convocazione siano stati inviati agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione, oppure nel diverso termine eventualmente stabilito dall’atto costitutivo. Tale presunzione di regolarità, tuttavia, può essere superata qualora il destinatario provi che, per ragioni a lui non imputabili, non abbia ricevuto l’avviso di convocazione oppure lo abbia ricevuto con un ritardo tale da impedirgli concretamente di partecipare all’assemblea. L’accertamento e la valutazione di tali circostanze di fatto spettano al giudice di merito.

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La preclusione per coesistenza dei marchi: presupposti ed eccezionalità della fattispecie
La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi...

La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi può impedire al titolare del marchio anteriore di agire per la tutela del proprio diritto, in virtù del legittimo affidamento ingeneratosi in capo al titolare del marchio posteriormente registrato. Detto istituto presuppone la registrazione di entrambi i marchi, sia anteriore che posteriore, in quanto in assenza non può dirsi legittimamente ingenerato alcun affidamento giuridicamente tutelabile.

La tolleranza rilevante ai fini della preclusione può decorrere solo da un'effettiva consapevolezza della registrazione e dell'uso del marchio posteriore.

La preclusione per coesistenza dei marchi ha natura del tutto eccezionale e richiede, oltre alla conoscenza e alla tolleranza, l'ulteriore presupposto dell'assenza di rischio attuale di confusione.

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Responsabilità gestoria, criteri per la determinazione e liquidazione del danno ex art. 2486 cc
Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino...

Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino una componente preponderante dell’attivo e la loro valorizzazione risulti anomala e non giustificata, con conseguente inattendibilità delle scritture e della rappresentazione di bilancio.

Ai fini della quantificazione del pregiudizio da responsabilità gestoria, quando le scritture contabili presentino irregolarità tali da impedire l’accertamento dei “netti patrimoniali”, il danno può essere determinato secondo il criterio legale della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, in applicazione dell’art. 2486, comma 3, c.c. come introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

In tema di sequestro conservativo, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando siano documentalmente riscontrate omissioni gestorie idonee a incidere sull’attendibilità della rappresentazione contabile e tali omissioni risultino corroborate da dichiarazioni confessorie stragiudiziali circa la non corrispondenza delle risultanze contabili alla situazione reale.

Il periculum in mora, in sede cautelare, può desumersi da elementi oggettivi di incapienza o progressiva aggressione del patrimonio del resistente (e.g. azioni esecutive, gravami, insufficienza dei beni a garanzia), unitamente a condotte processuali indicative di disinteresse alla tutela della pretesa di parte attrice.

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Opzione ex art. 1331 c.c.: effetto traslativo della quota di s.r.l. e funzione sostitutiva della sentenza ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese
L’opzione ex art. 1331 c.c. vincola il proponente e attribuisce al promissario un diritto potestativo. L’esercizio dell’opzione mediante un atto...

L’opzione ex art. 1331 c.c. vincola il proponente e attribuisce al promissario un diritto potestativo. L’esercizio dell’opzione mediante un atto conforme al regolamento pattizio determina il perfezionamento del contratto e produce l’effetto traslativo, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà della parte vincolata.

Il mero decorso del tempo non integra, di per sé, rinuncia tacita all’opzione. La rinuncia tacita richiede atti positivi e univoci dai quali desumere la volontà abdicativa, non essendo sufficiente l’inerzia o il ritardo nell’azionare giudizialmente la pretesa.

La mancata ripetizione del contratto in forma di scrittura autenticata o atto pubblico non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento già perfezionato, rilevando esclusivamente sul piano della pubblicità legale. In difetto di cooperazione della parte obbligata, la sentenza di accertamento assolve la funzione di titolo sostitutivo idoneo a consentire l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese.

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Validità della revoca dell’incarico di amministratore e violazione dei doveri gestori
Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non...

Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non è legittima in assenza di giusta causa, e conferisce all’amministratore illegittimamente revocato il diritto al risarcimento del danno, quantificato secondo i compensi residui non percepiti per l’anticipata revoca.

Sull’amministratore incombono doveri gestori imposti dall’art. 2392 c.c., dovendo quest’ultimo agire con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, richiesta ai fini della tutela del patrimonio sociale. Gli amministratori sono responsabili in ogni caso se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, ivi compresa la omessa adozione delle misure minime di contenimento del rischio commerciale in presenza di reiterata morosità della società.

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Curatore speciale, conflitto di interessi e liquidazione del compenso
Il curatore speciale nominato nel corso di un processo – ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. – alla società...

Il curatore speciale nominato nel corso di un processo - ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. - alla società il cui rappresentante sostanziale e processuale versi in conflitto di interessi, agisce in veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quale ausiliario del giudice. Pertanto, spetta alla società, nell’interesse della quale il curatore speciale ha agito, liquidare il compenso di questi e non al Tribunale.

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L’esercizio del diritto di ispezione del socio non (più) amministratore
L’art. 2476 c.c. riconosce il c.d. diritto di ispezione in capo ai soci che non partecipano all’amministrazione. La portata di...

L’art. 2476 c.c. riconosce il c.d. diritto di ispezione in capo ai soci che non partecipano all’amministrazione. La portata di tale diritto si manifesta nella possibilità per i soci di “avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Il diritto in esame va comunque esercitato, in concreto, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede - principi sui quali si impernia l’intera disciplina societaria.

La domanda cautelare di riconoscimento del diritto ispettivo, instaurata dal socio non (più) amministratore - anche relativamente ai periodi durante i quali, in precedenza, lo era stato - non appare lesiva di per sé del principio di buona fede. Il solo rilievo della pregressa partecipazione all’attività di gestione del socio ricorrente da parte della società resistente non è elemento sufficiente ai fini del rigetto della domanda cautelare, essendo onere di quest’ultima provare un serio e concreto pregiudizio alla diffusione delle informazioni richieste. E ciò è tanto più ragionevole se si considera che, ad ogni modo, l’eventuale diffusione delle notizie e/o dei documenti sociali da parte del socio costituisce comportamento fraudolento e illecito. Dal canto suo, la reticenza della società a consentire l’ispezione al socio può configurare un comportamento quantomeno indiziario della volontà di impedire l’esercizio di un’azione di responsabilità dell’organo amministrativo e tanto può bastare a giustificare l’interesse del socio alla verifica della regolarità della gestione societaria.

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