Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i. In tema di tutela del know-how l’art. 98 c.p.i. non richiede la novità assoluta dell’invenzione rispetto allo stato dell'arte, quanto piuttosto la sua non notorietà generale nel settore di riferimento (c.d. "segretezza relativa"). Ad esempio, la tutela sussiste anche nel caso in cui più imprenditori siano a conoscenza di determinate informazioni, purché queste non siano generalmente note nel settore di riferimento e non risultino facilmente accessibili ai concorrenti. Inoltre, l’astratta possibilità di risalire a tali informazioni riservate, anche mediante reverse engineering, non ne esclude la segretezza.
La tutela dei segreti aziendali non si limita alle informazioni di per sé inaccessibili ai concorrenti, ma arriva finanche a prevenire l’acquisizione indebita di informazioni industrialmente rilevanti che, se sottratte, consentirebbero al concorrente di eludere i normali tempi e costi di sviluppo. In questo senso, la protezione mira ad impedire scorciatoie nell’ottenimento di informazioni riservate, garantendo al legittimo titolare delle stesse il vantaggio competitivo derivante dalla loro esclusiva disponibilità.
L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.
La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.
L’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell’autorizzazione all’attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia a norma dell’art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l’obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell’art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall’art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
Ed infatti le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza della perdita del capitale sociale, deve provvedere senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (ai sensi dell’art. 2481 ter c.c.) ovvero alla messa in liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2484 n. 4 e ss. c.c.); in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività caratteristica, che andrà liquidato sulla base dei parametri di cui all’art. 2486, c. 3, c.c.
In ragione della prevalenza dei principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive, quindi al contratto di cessione di partecipazioni societarie, lo squilibrio originario delle prestazioni non invalida il negozio per carenza di causa. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
In forza dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l’esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. Pertanto, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno), il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.
Rispetto alla richiesta di risarcimento del danno da annullabilità per violenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali, nel concetto di violenza, per come definitiva dall’art. 1435 c.c., non è possibile ricomprendere la condotta dell’istituto di credito che subordina la concessione di un finanziamento alla stipulazione del detto contratto di trasferimento di partecipazioni sociali [nel caso di specie, avente ad oggetto azioni della stessa Banca mutuante]. Considerato che, da un lato, la banca gode di ampia discrezionalità nella concessione di una linea di credito, e, dall’altro, il potenziale soggetto finanziato non può vantare alcun diritto alla concessione di un finanziamento, non è possibile ritenere che la prospettazione di non erogare il finanziamento sia un “male ingiusto”. Inoltre, il concetto di “violenza” presuppone comunque una costrizione, nel senso che il soggetto che la subisce deve trovarsi di fronte all’alternativa tra subire il male ingiusto e stipulare il contratto [il Tribunale, nel caso di specie, sottolinea anche che il soggetto mutuatario ben poteva rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di acquisto delle azioni e rivolgersi ad un altro istituto di credito per ottenere il finanziamento, che, con buona probabilità sarebbe stato concesso].
L’art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma. L’art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo, si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l’attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.). Ed invero, l’art. 2358 cc, volto alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015)”. Le banche popolari, infatti pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall’art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina, nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino, con la conseguenza che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz’altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Ciò posto, l’art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti ... per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all’acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni legittimanti stabilite dalla stessa e che venga adottato il procedimento ivi previsto) e detta una norma imperativa di grado elevato, la cui violazione comporta, a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento. Infatti, si tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all’integrità patrimoniale della società, di talché l’operazione realizzata in violazione dell’art. 2358 dà luogo all’inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, dovendosi, quindi, confermare anche alla luce del nuovo testo dell’art. 2358 cc l’orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso. Pertanto, essendo il divieto di cui all’art. 2358 finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all’acquisto di azioni proprie, la sanzione della nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l’acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento.
Affinchè la violazione di detta norma, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produca effetti non solo in ambito “endosocietario” ma anche la nullità negoziale nel rapporto tra Banca e cliente non basta che vi sia stato un autonomo utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l’acquisto azionario, ma necessita che vi sia per l’ appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso detto collegamento il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa di cui all’art 2358 cc.. Necessita insomma che vi sia la prova che l’assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l’appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo sufficiente che in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, il cliente che abbia ottenuto un finanziamento abbia deciso da sé l’impiego della somma.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.
La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
In presenza di clausole nello statuto sociale che richiedano l'esperimento di un tentativo di conciliazione o compromesso prima dell'esercizio di azioni con riferimento a controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro eredi ed aventi causa relativa al contratto di società, sono soggette a tale procedimento preventivo anche le domande di rideterminazione delle quote di partecipazione alla società e di accertamento della sussistenza di un credito del socio pretermesso rispetto agli altri soci per utili da questi ultimi percepiti in eccedenza rispetto alla quota e di risarcimento del danno.
In presenza di domande riconvenzionali che esulano dall'oggetto del tentativo di conciliazione come previsto dallo statuto, comunque, il giudice deve declinare la propria competenza in favore degli arbitri, perché non è possibile ipotizzare che una parte del rapporto (quella tra i soci) possa essere accertata in sede arbitrale e un’altra (quella estranea alla clausola arbitrale) avanti questo Tribunale e perché il socio che subisce tali domande riconvenzionali ha diritto a sollevare l'eccezione di compromesso anche su tali domande là dove l’accoglimento di tali domande incida anche sulla posizione degli altri soci e posto che non è configurabile un interesse della società di persone distinto e diverso dalla sommatoria degli interessi dei singoli soci che ne fanno parte, stante la centralità che nelle società di persone assume il sodalizio personale.
Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.
La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.