Ricerca Sentenze
Erronea appostazione in bilancio di un finanziamento soci e nullità della delibera di approvazione
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui...

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.  Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all'altro, posto che, giusta il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite "in casi eccezionali"; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Leggi tutto
Gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori e presupposti della denuncia da parte dei soci
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c. se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

Leggi tutto
S.r.l.: il diritto di ispezione del socio esige accesso diretto ai documenti sociali, rendendo la consegna parziale inidonea a estinguere il contenzioso
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto...

In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.

Leggi tutto
Azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori: onere della prova e danno risarcibile
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario in quanto in essa confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392 – 2393 c.c., sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall’art. 2394 c.c., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.

Il termine di prescrizione è quinquennale; nell’azione sociale di responsabilità viene sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore, mentre nell’azione esercitata ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussistendo una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori per condotte di mala gestio, tanto quando agisca la società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare, è tenuto ad allegare e dimostrare sia l’esistenza di un danno attuale e concreto (ossia il depauperamento del patrimonio societario) di chi si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore, mentre incombe su costui l’onere di far emergere l’inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell’evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto.

Non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica una effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali in tema di an e quantum debeatur; il ristoro economico va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva o omissiva) dell’amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile che incida sul patrimonio sociale. Ciò trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe trovare accoglimento nel caso di mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146 L.F., la mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni e sempre che il ricorso ad esso sia logicamente plausibile e l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all’amministratore medesimo.

L’irregolare tenuta delle scritture contabili non consente al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa possa essere addotta essa stessa come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell’espletamento dei compiti del curatore e dall’aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell’insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa non li determina; ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.

Dall’eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell’amministratore.

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, potendo essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate da condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.

Integra condotta distrattiva il prelievo dal conto cassa contanti privo di giustificazione, ove l’operazione contabile mascheri uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione ufficiale, determinando un danno al patrimonio sociale imputabile all’amministratore.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e obbligo di conservazione del patrimonio sociale
Gli amministratori, in quanto responsabili della conservazione del patrimonio sociale, sono tenuti a controllare che non vengano effettuate operazioni totalmente...

Gli amministratori, in quanto responsabili della conservazione del patrimonio sociale, sono tenuti a controllare che non vengano effettuate operazioni totalmente estranee all'oggetto sociale.

Leggi tutto
Azione di responsabilità: onere della prova in caso di violazione di specifici obblighi di legge
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l’onere di...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra le violazioni e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Nel caso in cui le condotte contestate agli amministratori non costituiscano dirette violazioni di legge o dello statuto, ma integrino piuttosto una violazione dei generali doveri di lealtà e diligenza, grava sulla società attrice l'onere di provare la concreta illiceità dei comportamenti contestati agli amministratori per violazione di uno dei summenzionati doveri.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può configurarsi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento; in questo caso, infatti, la condotta tenuta integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori ed è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

Leggi tutto
Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dell’art. 2423 c.c.
La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme...

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.

Leggi tutto
Diritto di ispezione del socio non amministratore ex art. 2476 c.c.: contenuto e limiti
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie...

Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato.

Il diritto può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e, pertanto, incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

Leggi tutto
Diritto di accesso alla documentazione sociale dopo l’estinzione della società e onere probatorio
Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall’art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all’estinzione della società, nei confronti dei...

Gli obblighi di esibizione documentale previsti dall'art. 2476 c.c., co. 2, permangono anche successivamente all'estinzione della società, nei confronti dei soci che ne richiedono la consultazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l'onere di provare la persistente disponibilità in capo al liquidatore della documentazione richiesta grava sui soci richiedenti. Ciò si ricava dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che, sebbene in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esige che l’istante dimostri la prova dell’altrui possesso del documento.

Leggi tutto
Recesso del socio di S.r.l. e liquidazione della quota
In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando...

In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando vi è contestazione circa la valutazione del valore di liquidazione della quota, il Tribunale nomina un esperto indipendente affinché esegua una relazione giurata. Con la nomina di detto esperto, si instaura un procedimento avente natura negoziale. L’esperto così nominato non è da considerarsi un ausiliario del Tribunale né un consulente tecnico d’ufficio; l’oggetto del suo incarico rientra nel perimetro dell’art. 1349 c.c. La valutazione operata dall’esperto può essere oggetto di censura dalle parti – e dunque sostituita da una determinazione giudiziale – solo ove essa risulti, a seguito dell’introduzione di un distinto contenzioso, manifestamente iniqua o erronea.

Leggi tutto
Inerzia dell’organo amministrativo rispetto allo stato di crisi e insolvenza: grave irregolarità ex art. 2409 c.c.
L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a...

L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a fronteggiare lo stato di crisi e insolvenza e l’operare in sostanziale perdita senza redigere bilanci veritieri, ma con consapevole rappresentazione contabile errata costituiscono gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., a cui occorre rimediare mediante la revoca degli amministratori in carica e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale affidare il compito di individuare le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale e al superamento della crisi, proponendo, se del caso, all’assemblea la messa in liquidazione della società oppure optando per l’adesione ad una delle misure previste dal CCII, il tutto previa redazione di un nuovo bilancio che tenga conto della criticità in precedenza evidenziate.

Leggi tutto
Postergazione finanziamenti soci: applicabilità e irrilevanza della perdita della qualità di socio
La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La...

La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La norma, avente una finalità antielusiva, si applica a qualsiasi forma di erogazione di fondi, diretta o indiretta, che comporti l’obbligo di rimborso in capo alla società.

È irrilevante la perdita della qualifica di socio ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., atteso che la postergazione opera in relazione alla natura originaria del credito, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi. Una diversa interpretazione esporrebbe la norma a facili elusioni nonché a pregiudizi per il ceto creditorio.

Leggi tutto
logo