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Socio moroso di società a responsabilità limitata: diritto di partecipazione all’assemblea dei soci e computo della sua quota nel quorum costitutivo
La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di...

La previsione dell’art. 2466, co. 4, c.p.c. va interpretata nel senso che l’ivi previsto divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci riguarda soltanto il diritto di voto, cioè il diritto di partecipare a dette decisioni, anche quando adottate in sede assembleare, esprimendo il proprio voto, non anche il diritto di controllo sugli affari sociali, giacché il socio moroso non cessa, per ciò solo, di essere socio. Sicché deve ritenersi che – così come, più chiaramente, stabilito, mutatis mutandis, per le azioni del socio moroso di una società per azioni dall’art. 2368, co. 3, c.c. – la quota del socio moroso di una società a responsabilità limitata non può essere computata ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione delle decisioni dei soci, ma va computata nel quorum necessario ai fini della valida costituzione dell’assemblea nella quale tali decisioni debbano eventualmente essere adottate.

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Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: natura, finalità e presupposti del procedimento
Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, quanto piuttosto a tutelare l’interesse generale della società mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, sono inidonei a conseguire l’autorità del giudicato, essendo revocabili e modificabili in ogni tempo (art. 742 c.p.c.) ed hanno un contenuto amministrativo correlato all’interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società. Dopo la riforma del diritto societario, l’istituto è stato modificato sotto il profilo dell’ambito oggettivo d’applicazione. Infatti, la novella ha stabilito che le irregolarità denunziate debbano essere tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate, introducendo quindi come nuovo requisito la potenzialità di danno delle condotte denunziate. I comportamenti integranti gravi irregolarità possono consistere in fatti commissivi oppure omissivi in violazione di legge e di statuto, purchè attuali. Infatti, le gravi irregolarità – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale, anche futuro, e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Pertanto, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza. Il controllo giudiziario quindi mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell’agire amministrativo e il risanamento dell'ente sociale, culminando – solo nei casi più gravi – nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

Invero, la casistica offre un panorama piuttosto variegato delle fattispecie che conducono a riscontare quel livello di gravità idoneo a giustificare la revoca dell’organo gestorio per far spazio ad un amministratore giudiziario che è chiamato a ripristinare la legalità dell’agire amministrativo e quindi a favorire il riassetto amministrativo dell’ente. Rilevano, ex art. 2409 c.c., le seguenti gravi irregolarità: l'omissione delle formalità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio; la violazione dei principi di redazione del bilancio in genere, e nella violazione dei principi di chiarezza e verità in particolare, o nella rappresentazione infedele dei fatti contabili; la violazione dei principi contabili che si traduce nell’erronea iscrizione di un cespite, ad esempio tra le immobilizzazioni anziché nell'attivo circolante; la violazione dei principi di redazione del bilancio in relazione all'iscrizione delle quote di ammortamento delle spese pluriennali e delle immobilizzazioni; la violazione o la mancata annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario di azioni; la distribuzione fittizia di utili. Le irregolarità possono riguardare anche le scritture contabili e l'impianto della documentazione contabile in genere, nel presupposto che la corretta rilevazione dei fatti contabili nelle scritture contabili costituisca l'indispensabile antefatto della corretta gestione dell'impresa.

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Determinazione del valore della quota del socio receduto: esclusività del procedimento camerale e limiti dell’arbitrato
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore...

In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità

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Controllo giudiziario sulla gestione ex art. 2409 c.c.: presupposti
L’art. 2409 c.c. fa riferimento alla sussistenza di un “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità...

L'art. 2409 c.c. fa riferimento alla sussistenza di un “fondato sospetto” di commissione da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione, in violazione dei doveri sui medesimi gravanti: ne discende che è necessaria l’allegazione e documentazione non di meri sospetti e/o supposizioni bensì di fatti, dotati di sicuro riscontro obiettivo, dai quali sia lecito desumere il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale. Inoltre, in ragione del tenore testuale della norma (“gravi irregolarità nella gestione”), le condotte denunciate devono consistere in azioni o omissioni contrarie a regole di carattere giuridico, che comportino la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Non è pertanto mai sindacabile la mera opportunità o la convenienza economica delle scelte di gestione o delle modalità e circostanze di tali scelte (cd. business judgement rule), a meno che le stesse non appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti ovvero compiute in conflitto d’interessi. Le irregolarità denunciate devono essere connotate da gravità, attualità e da potenzialità dannosa. Esse, in primo luogo, devono concretarsi in violazioni di norme civili, penali, amministrative, tributarie o statutarie, nonché in trasgressioni al dovere generale di diligenza nella gestione dell’impresa, di consistenza tale da far emergere l’esistenza di una gestione complessivamente anomala. Inoltre, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. devono essere attuali al momento dell’intervento del Tribunale: non rilevano vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di effetti nocivi per la società. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la ratio sottesa al controllo giudiziario, giacché l’istituto mira al riassetto amministrativo della società e, dunque, non ha una finalità sanzionatoria, bensì meramente ripristinatoria della regolarità della gestione. Infine, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società: si reputa sufficiente il mero pericolo di danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante, non essendo necessario che sia già derivato un danno alla stessa al momento del controllo ispettivo; di contro, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e a terzi non assumono alcun rilievo ai fini dell’art. 2409 c.c..

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Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.: oggetto, presupposti e finalità
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri,...

Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità che possono arrecare un danno e non a irregolarità “consumate”, che hanno prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse. E tanto si spiega alla luce della precipua finalità del procedimento in esame, che non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società. Conferma ne è che per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee  ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Si rileva, ancora, che il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità; pertanto, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, come nel caso di irregolarità nell’approvazione del bilancio d’esercizio.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società e verso i singoli soci e terzi
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei...

A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.

Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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Legittimazione della s.r.l. all’azione di responsabilità verso l’amministratore e decorrenza della prescrizione
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione...

Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.

La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.

In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.

 

 

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La disciplina delle spese nel procedimento ex art. 2409 cod. civ.
Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al...

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che sono a carico dei soci denuncianti.

L’accoglimento dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. per irregolarità gestionali diverse da quelle dedotte dal socio denunciante esclude la condanna degli esponenti aziendali resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’istante, come pure esclude la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori resistenti.

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L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore: il dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

La richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’intera documentazione contabile relativa a più esercizi finanziari, ha carattere esplorativo ed è, pertanto, inammissibile. Essa contrasta con quanto previsto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica dei documenti richiesti, al fine di consentire al giudice di valutarne la pertinenza e l’idoneità probatoria [nel caso di specie, l’stanza ha riguardato tutti i contratti di conto corrente intrattenuti nel tempo dalla società fallita, nonché i relativi estratti conto, dal loro sorgere e sino alla loro chiusura, comprensivi delle distinte di pagamento e delle deleghe esistenti].

L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non sia acquisibile altrimenti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. volta a ricercare la prova di fatti che l’istante sarebbe in grado di provare con altri mezzi.

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Apporti dei soci e regime della restituzione
I conferimenti così come i versamenti “in conto capitale” non comportano il diritto del socio al rimborso. In considerazione del...

I conferimenti così come i versamenti "in conto capitale" non comportano il diritto del socio al rimborso. In considerazione del rilievo secondo cui non può sostenersi che con il contratto di società o col conferimento successivo di danaro a capitale nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento, il diritto alla restituzione sussiste all'esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all'esito del pagamento di tutti i creditori. Il che significa che vi è per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali che è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori

L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”, o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo di bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale “residual claimant”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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Sulla congruità dei compensi degli amministratori
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un...

La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.

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