Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.
Ai fini della sussistenza del grave inadempimento del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. primo comma, non è necessario che esso impedisca il raggiungimento dello scopo sociale, ma che egli con le sue azioni incida negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficoltoso il perseguimento dei fini comuni e questo può rilevarsi sia nell'inadempimento dell'obbligo del socio di contribuire pro quota alle passività sociali sia nella condotta del socio che, dopo aver prestato per anni attività professionale in favore della società senza mai richiedere un compenso, decida di autoliquidarsi e cedere a terzi un credito professionale mai previamente rivendicato, esponendo la società – specie in situazione di crisi finanziaria – al rischio di azioni monitorie per importi non verificati o in parte prescritti.
In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi ha diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; tuttavia, qualora il patrimonio netto rettificato abbia valore negativo, il valore della quota assume parimenti valore negativo e può essere portato a zero ai fini della stima, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione.
Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la controversia avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quota sociale, in quanto la domanda, seppure fondata sull’inadempimento del contratto preliminare di vendita di quota, riguarda un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e inerisce ai rapporti societari, essendo destinata ad incidere sulla struttura della società.
La relazione di stima del valore della quota sociale affidata dalle parti a un terzo costituisce arbitraggio ex art. 1349 c.c., e non perizia contrattuale, quando sia diretta a completare l’incompleta volontà negoziale delle parti mediante la determinazione di un elemento del contratto non ancora compiutamente definito. Nell’arbitraggio ex art. 1349 c.c., le parti, inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla; l’arbitratore, sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. L’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, e sono suscettibili di controllo in sede giudiziale nel caso in cui la determinazione dell’arbitratore sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, ravvisabile quando emerga una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. In tema di arbitraggio, ai fini dell’impugnabilità della determinazione dell’arbitratore, l’erroneità o l’iniquità devono essere manifeste, quindi riscontrabili ictu oculi, dovendo la manifesta erroneità tradursi in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto. Per stabilire quando la determinazione sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 c.c.; la motivata scelta di utilizzare un metodo di valutazione della partecipazione piuttosto che un altro non è, di per sé, indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione rilevanti ex art. 1349 c.c.
La perizia contrattuale, invece, ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che, nel caso di perizia contrattuale, va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio.
La ratio dell’art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinviene nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza sull’accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII), in tal modo si intende limitare o escludere qualsiasi ingerenza dei soci che possa, in qualche modo, ostacolare il risanamento, subordinando la stessa revoca degli amministratori non già ad una qualsiasi deliberazione assembleare incidente sulla loro rimozione, ma alla ricorrenza di una “giusta causa” sottoposta alla successiva e determinante valutazione del tribunale. Orbene, in questo contesto, resta evidente che una delibera assembleare che si limiti a revocare l’amministratore, pur in presenza di una ritenuta giusta causa (in assenza del necessario provvedimento del Tribunale), e contemporaneamente nomini un nuovo amministratore con piene funzioni, finisce per creare in concreto un “ostacolo” al processo di ristrutturazione, posto che le azioni dell’amministratore revocato (con revoca non ancora assentita dall’autorità giudiziaria) potrebbero restare in contrasto con quelle assumibili dal nuovo amministratore, con evidente confusione e possibile pregiudizio per gli obiettivi di superamento della crisi. Solo con l’intervenuta assentita revoca per giusta causa, come disposta dal tribunale – in perfetta sintonia con la disciplina della revoca dei sindaci – si realizzano gli effetti della nomina del nuovo amministratore e/o liquidatore, non prima, e ciò vale non solo nel rapporto con i terzi, ma pure in relazione alle dinamiche interne della società, in quanto tali sottratte alla libera determinazione dei soci. Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l’equilibrio interno tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell’ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.
Così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi. Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell’impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale. Pertanto, sebbene l’art. 120 bis, comma 4, CCII faccia espresso riferimento in proposito alla sola omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessa altresì con l’adozione degli altri provvedimenti che chiudono la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per quanto si riferisce al caso della liquidazione giudiziale, in corrispondenza della relativa sentenza di apertura. Conseguentemente, una volta intervenuta quest’ultima, il riparto di competenze tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori.
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui - già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato in caso di assenza del cd periculum in mora, consistente nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ove nelle more del giudizio di merito non venga concessa l’invocata cautela atteso che, il pregiudizio lamentato consisterebbe nell’atteggiamento ostile del socio amministratore, il quale con la propria condotta ostruzionistica impedirebbe lo scioglimento della società, fondato sulle condotte tenute in violazione degli obblighi su di lui gravanti quale socio amministratore (attività compiuta in conflitto di interessi e senza adottare le misure necessarie a cautela della società).
L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, ha introdotto un'azione individuale del terzo (o del socio), il quale ha diritto al risarcimento del danno subito ove sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. Si tratta di una azione di natura extracontrattuale e pertanto comporta che il soggetto che agisce (oltre a dimostrare la sua veste di creditore ovvero la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile nei confronti della società) deve anche allegare in maniera specifica e provare a) l’addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione del citato art. 2476 co. 7 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi. L'avverbio "direttamente" delimita -infatti- l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2476 co. 7 c.c. (e ex art. 2395 c.c.) e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.
L’azione contemplata dall’art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Con riferimento all’azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7, c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all’amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.
Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: (a) dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; (b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero (c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia: L’«impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. A proposito giova chiarire che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio (per almeno due esercizi consecutivi) o di nomina degli organi sociali. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’«impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.
Sia l’“impossibilità di funzionamento”, sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo prolungato, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.
L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.
La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società, sia “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.
Le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, reputandosi, sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza, come visto, eventuali profili di danno diretto ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Dunque, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.
Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c.
Il ruolo del Tribunale, pertanto, è quello di individuare le soluzioni idonee a rimuovere le irregolarità di gestione ed i loro effetti, essendo il conseguimento di tale fine l'unico rimedio che garantisca l'eliminazione in radice di qualsivoglia lesione di posizioni soggettive.
In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono tanto l'azione spettante alla società quanto quella dei creditori sociali.
Il fallimento, esercitando l’azione sociale di responsabilità, ha l'onere di allegare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di gestione dei beni sociali nell’interesse dell’ente; i convenuti sono invece onerati, a fronte di tale allegazione, della dimostrazione del proprio adempimento.