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Sulla nozione di “grave irregolarità” ai fini della denunzia ex art. 2409 c.c.
La denunzia ex art. 2409 c.c. presuppone la sussistenza attuale di gravi irregolarità gestorie idonee a cagionare un danno, anche...

La denunzia ex art. 2409 c.c. presuppone la sussistenza attuale di gravi irregolarità gestorie idonee a cagionare un danno, anche solo potenziale, al patrimonio sociale, non essendo invece sufficienti né l’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, né mere irregolarità informative o formali prive di immediata incidenza negativa sull’integrità patrimoniale della società.

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Responsabilità solidale di soci e amministratori ex art. 2476, co. 7, c.c.: l’approvazione del bilancio in perdita quale autorizzazione alla gestione non conservativa
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente...

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità ex art. 2476 c.7 c.c. presuppone che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti gestori dannosi e in tal senso sarebbero solidamente responsabili, di detti atti, con gli amministratori. Tale fattispecie si configura qualora i soci, pur edotti della perdita integrale del capitale sociale risultante dai bilanci d’esercizio, abbiano reiteratamente approvato i bilanci omettendo di adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.; tale condotta integra un'autorizzazione implicita, ma inequivocabile alla prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione degli obblighi di gestione conservativa, rendendo - così -  i soci responsabili pro quota per l'aggravamento del dissesto patrimoniale della società.

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Prelazione statutaria e condizione sospensiva nel preliminare di cessione di quote
In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola...

In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.

Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.

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L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l’attuazione delle...

L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.

Quando si tratta di attuare ordini di consegna o rilascio, e più in particolare obblighi di fare o non fare, il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione del provvedimento cautelare è estraneo alla logica della cautela. Infatti, il significato dell'art. 669 duodecies c.p.c. consiste nel fatto che l'attuazione dei provvedimenti cautelari del contenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento (in deroga a quanto previsto dall’art. 26 c.p.c.), giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Secondo la logica sottesa alla norma in esame, infatti, ciò può conseguirsi in modo più efficace se si lascia al giudice della cautela il compito di disporre per l'attuazione della misura data, se del caso modificandola, o tornando ad intervenire per contrastare ostacoli frapposti dall'obbligato dopo la prima attuazione, attraverso la possibilità di un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti.

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni.

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Donazione dissimulata o indiretta di quote sociali: collazione e riduzione
Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti...

Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti possono essere considerati indici per ritenere che la compravendita sia, in realtà, una donazione, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, è soggetta all'obbligo di collazione e all'azione di riduzione per lesione di legittima.

La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione (anche ove dissimulata o indiretta) è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.

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Delibera di esclusione del socio di cooperativa: principio di non discriminazione
Le società cooperative, oltre che al generale principio di correttezza e buona fede, devono anche adeguare i loro comportamenti alla...

Le società cooperative, oltre che al generale principio di correttezza e buona fede, devono anche adeguare i loro comportamenti alla status di riconosciute “organizzazioni di produttori”, regolato a livello comunitario, che prevede come dette compagini debbano adeguarsi al principio di assenza di discriminazione tra gli aderenti, funzionamento democratico, proporzionalità delle sanzioni in caso di inosservanza dei regolamenti interni [il tribunale, nel caso di specie, in applicazione del detto principio, ha ritenuto illegittima la delibera del CdA di esclusione di un socio cooperatore alla luce della mancata esclusioni di altri soci che si trovavano nella medesima circostanza, e precisamente che partecipavano in altre società astrattamente concorrenti].

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Sequestro conservativo in azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e atti di scissione societaria: periculum in mora, patrimonio residuo e competenza della sezione imprese.
In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità...

In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità di atti dispositivi (tra cui scissione societaria, costituzione di usufrutto e cessione di ramo d’azienda), il giudice deve verificare, oltre al fumus del credito, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore non resti sufficiente a garantire la soddisfazione del creditore nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito; è legittimo il rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei bilanci e della documentazione contabile, il patrimonio e l’operatività della società debitrice risultano idonei a garantire i creditori, non emergendo alcun concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.

In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore avverso gli atti di assegnazione rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio relativo a un atto tipico dell’organizzazione societaria, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, ferma la competenza del tribunale fallimentare ove l’azione sia esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall.

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Attività di direzione e coordinamento e giudizio di responsabilità in punto di contraffazione di design
A norma dell’art. 2497 sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia...

A norma dell’art. 2497 sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità di mercato, si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. A tale riguardo, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante nei confronti della sua controllata. Siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l'esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari.

Il giudizio sulla contraffazione di un design assume come riferimento l’utilizzatore informato, ossia un consumatore finale attento che, pur non essendo un esperto di settore e/o un designer, usi il prodotto e conosca il mercato specifico all'interno del quale si colloca il modello. A quest’ultimo, dunque, si chiede di operare un confronto tra il modello e il prodotto asseritamente contraffattivo, al fine di accertare se questo susciti o meno, all'esito di una analisi di insieme e complessiva, una impressione generale diversa rispetto alle linee rivendicate dal disegno o modello registrato. Nella conduzione di tale test il disegno o modello va considerato nel suo effetto di insieme e non va dato peso alle modifiche insignificanti apportate dal presunto contraffattore; va invece attribuito particolare rilievo all'identità degli elementi formali che conferiscono al disegno o modello un proprio carattere individuale. Pertanto, il necessario confronto con le anteriorità non andrà condotto sul piano esclusivo delle analogie o differenze esistenti nei disegni, ma sulla base dell'impressione generale di novità che il detto oggetto avrà suscitato nell'utilizzatore informato.

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Tra diritto di accesso ex art. 2476 c.c. ed esigenze di riservatezza: sull’allocazione dei costi di mascheramento dei dati
Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all’amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la...

Il diritto del socio di S.r.l. non partecipante all'amministrazione di esercitare il controllo sulla gestione societaria – anche mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. – non può tuttavia pregiudicare il diritto della società a preservare la riservatezza sui propri dati sensibili, dei quali il socio potrebbe avvalersi in suo danno.

Tale contrasto tra il diritto di accesso del socio e le esigenze di riservatezza della società deve essere risolto alla luce del principio di buona fede. In applicazione di tale principio, il diritto alla consultazione della documentazione sociale e all'estrazione di copia è suscettibile di specifica limitazione – mediante il mascheramento preventivo dei dati sensibili ivi contenuti, quali i nominativi di clienti e fornitori – ogniqualvolta alle esigenze di controllo individuale sulla gestione si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza legittimamente fatte valere dalla società.

Ne consegue che i costi del mascheramento dei dati sensibili – in quanto operazione strumentale all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni societarie, necessaria a garantire l'effettiva tutela delle contrapposte esigenze di riservatezza che ne costituiscono limite – devono essere posti a carico del socio non amministratore richiedente.

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Postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: ratio, ambito di applicazione e presupposti per l’estensione analogica
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis...

L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).

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Sulla natura residuale della denuncia ex art. 2409 c.c.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di...

La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società che “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata. Le violazioni devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale (la norma, infatti, fa riferimento non a “gravi irregolarità” in genere, ma a “gravi irregolarità nella gestione”). In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria. Le irregolarità devono involgere l'attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Quindi, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.

Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta non siano più tangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c. In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili e non rilevano le irregolarità i cui effetti non siano più attuali.

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Ricostituzione del capitale sociale e abuso di maggioranza
Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando...

Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando tale scelta non sia sorretta da comprovate e oggettive ragioni economiche né da un’adeguata pianificazione industriale, dimostrando invece che la società avrebbe potuto operare con buoni risultati anche con una dotazione patrimoniale più limitata.

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