In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non ricomprende qualsiasi violazione di doveri gravanti sugli amministratori, bensì soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
I comportamenti integranti gravi irregolarità rilevano solo se attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito i loro effetti.
Le gravi irregolarità devono presentare un carattere dannoso, nel senso che devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale (e, di riflesso, agli interessi di soci e creditori) ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
In sede di appello, la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.
Il tentativo di attribuire a un soggetto la veste di parte processuale, agendo senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione la decisione di primo grado con criteri di logicità, sinteticità e chiarezza nonché metodo giuridico, al contrario e addirittura, fondando il proprio motivo di appello su censure avanzate da un soggetto rimasto sempre estraneo alla controversia, integra la fattispecie di lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. Questa particolare fattispecie di responsabilità aggravata, pur non richiedendo né la domanda di parte né la prova del danno, richiede pur sempre, nella più recente elaborazione giurisprudenziale la mala fede o colpa grave della parte soccombente sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel caso in cui il creditore, a fronte della rimodulazione dei termini per il pagamento delle rate già scadute - con conferma, con riguardo alle rate a scadere, dei termini di pagamento originariamente previsti -, abbia chiesto e ottenuto, mediante la sottoscrizione di apposito accordo integrativo, la qualificazione di tutti i termini come essenziali, l’inadempimento del debitore comporta la decadenza di quest’ultimo da tutti i termini previsti in suo favore. Non avrebbe senso, infatti, qualificare i termini come essenziali se, dal mancato rispetto di uno degli stessi, derivasse la unica conseguenza della possibilità di riscuotere la sola rata scaduta: ciò è già insito nella previsione di un termine per il pagamento di una rata.
In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., le condotte poste a fondamento dell'esclusione devono essere necessariamente successive all'introduzione della relativa previsione statutaria che individui le specifiche ipotesi di giusta causa, non potendo la clausola statutaria operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua efficacia.
È assistita da fumus boni iuris l'impugnazione della delibera di esclusione del socio fondata su condotte di concorrenza sleale verificatesi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha introdotto tale ipotesi quale causa di esclusione, atteso che l'efficacia della delibera di modifica statutaria decorre, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., dalla data della sua iscrizione.
Non è opponibile la clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale qualora una specifica disposizione statutaria deroghi espressamente alla previsione generale, attribuendo al socio escluso il diritto di proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.
Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione ex art. 2378, comma 4, c.c., ove si consideri che, in difetto di sospensione, al socio verrebbe impedito l'esercizio dei propri diritti sociali, sia amministrativi sia economici, per l'intera durata del giudizio di merito, a fronte del limitato pregiudizio derivante alla società dal reintegro di un socio di minoranza.
Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore; la misura cautelare deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.
La responsabilità dell'amministratore di società di capitali ex art. 2392 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che alla società che agisce per il risarcimento del danno è sufficiente allegare e dimostrare l'inadempimento, mentre la colpa si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.; spetta all'amministratore convenuto l'onere della prova dei fatti diretti ad escludere o attenuare la propria responsabilità, non essendo sufficiente la prova di una condotta diligente, ma occorrendo la dimostrazione che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sugli amministratori di società di capitali, quali gestori esclusivi della società e del suo patrimonio ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., grava un generale obbligo di gestione e conservazione dell'attivo patrimoniale, quale corollario del dovere di diligenza qualificata stabilito dall'art. 2392, comma 1, c.c., configurandosi in capo ai medesimi una sorta di onere di custodia del patrimonio sociale, in ragione del quale essi sono responsabili in relazione ad ogni accadimento che investa il valore.
L'amministratore dotato di deleghe operative – e a fortiori colui che cumuli le cariche di amministratore delegato e direttore generale - risponde non già con la diligenza del mandatario, bensì in virtù della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ferma l'applicazione della business judgment rule, secondo cui le scelte gestorie sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
Provata l'esistenza di ammanchi di magazzino risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), D.P.R. 600/1973), è onere dell'amministratore dimostrare esattamente "come" e "quando" la merce mancante sia stata impiegata nell'attività di impresa ovvero perduta, sottratta o distratta, in applicazione del principio per cui le scritture contabili redatte dall'organo amministrativo fanno prova contro l'amministratore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c.
L'iscrizione di una determinata posta nelle scritture contabili o nel bilancio d'esercizio, che devono rappresentare in modo chiaro e veritiero le operazioni sociali e la situazione economica e patrimoniale della società, sancisce, salva la sua falsità, l'esistenza di un valore nel patrimonio sociale. Ne consegue che, laddove tale iscrizione, ad un dato momento presente, venga espunta dalle scritture o dal bilancio in epoca successiva, è onere dell'amministratore offrire una puntuale spiegazione delle relative ragioni.
In assenza di evidenze di ammanchi nei bilanci degli esercizi precedenti — regolarmente approvati e non oggetto di contestazione — gli ammanchi risultanti dalle rettifiche inventariali registrate nell'ultimo esercizio di gestione dell'amministratore si presumono verificati nel corso di tale esercizio, con conseguente onere dell'amministratore di dimostrare che essi preesistevano alla data della sua nomina.
Integra colpa grave la condotta dell'amministratore delegato e direttore generale che, munito di ampie deleghe gestionali — ivi compresa quella relativa alla corretta applicazione delle norme contabili — ometta di dotare la società di un sistema adeguato di verifiche e controlli interni sulla gestione del magazzino (procedure di tracciamento, verifiche inventariali periodiche, sistemi di monitoraggio), in violazione degli artt. 2381 e 2086 c.c., allorché ne derivino ammanchi di proporzioni tali da non poter essere considerati fisiologici.
Le differenze inventariali, che per piccole quantità di modesto valore possono essere considerate un fenomeno fisiologico, specialmente in realtà produttive complesse, assumono natura patologica, suscettibile di arrecare grave danno all'impresa, allorché raggiungano proporzioni tali da non poter essere considerate frutto di meri errori scusabili e/o comunque fisiologici, tollerabili e giustificabili.
Integra autonomo profilo di colpa grave la condotta dell'amministratore che occulti ammanchi di magazzino mediante manipolazioni contabili, quali lo storno delle rettifiche inventariali negative e la creazione di magazzini fittizi inesistenti nei quali isolare contabilmente la merce non rinvenuta, in violazione dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e 2219 c.c. e del dovere di redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 c.c.
L'amministratore delegato è tenuto a rapportarsi con il Consiglio di Amministrazione in merito ad ammanchi di magazzino e irregolarità contabili di rilevante entità, onde consentire all'organo collegiale di "agire informato" ai sensi dell'art. 2381 c.c.; la mancata o insufficiente informativa al CdA costituisce ulteriore elemento di colpa grave.
Non esonera l'amministratore delegato da responsabilità la circostanza di essersi affidato per la tenuta della contabilità di magazzino e la redazione del bilancio all'attività di soggetti delegati (direttore finanziario, controller), permanendo in capo all'organo gestorio l'obbligo di vigilanza e controllo sull'operato dei delegati, nell'ambito del generale dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.
L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria mala gestio, trovando applicazione i medesimi parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. e gravando sul direttore generale, in via principale, l'onere di predisporre il bilancio secondo i criteri stabiliti dalle norme inderogabili in materia.
La circostanza che la società di revisione non abbia formulato rilievi sul bilancio non esclude la responsabilità dell'amministratore, potendo la responsabilità del revisore al più concorrere con quella dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Sull'amministratore neo-nominato, in ragione delle deleghe conferitegli, grava il precipuo obbligo di procedere alla puntuale verifica del magazzino esistente al momento del suo insediamento e alla regolare tenuta delle relative scritture, anche al fine di correggere eventuali errori pregressi e di procedere ad una corretta redazione dei bilanci.
È valida ed efficace la transazione tra la società e l'ex amministratore che faccia espressamente salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave, con la conseguenza che la società conserva l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'inadempimento, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in deroga ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Deve ritenersi valida ed efficace la rinuncia all'azione di responsabilità contro l'amministratore da parte della società, anche ove abbia un contenuto ampio e omnicomprensivo riferito ad ogni tipologia di azione di responsabilità per le condotte poste in essere in costanza della carica ricoperta, purché consti un'espressa deliberazione autorizzativa dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 c.c. L'unico limite alla validità della transazione è quello di cui all'art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa a un contratto illecito e l'annullabilità per mancata conoscenza della nullità del titolo.
Ai fini della sussistenza del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito, senza che sia necessaria la prova che il debitore stia ponendo in essere o possa porre in essere attività di dispersione patrimoniale.
La cessione di quote societarie a familiari dell'amministratore, intervenuta in prossimità temporale della contestazione formale degli addebiti, costituisce elemento significativo ai fini della valutazione del periculum in mora, in quanto indicativa della facilità con cui il debitore può disporre del proprio patrimonio nelle more del giudizio ordinario, ferma restando la sufficienza del solo criterio oggettivo dell'incapienza patrimoniale.
Nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, non è sufficiente l'idoneità del patrimonio a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.
Qualora la società creditrice abbia legittimamente scelto di agire nei confronti di un solo coobbligato solidale ex art. 2055 c.c., la valutazione della consistenza patrimoniale ai fini del periculum va condotta con esclusivo riferimento al patrimonio del soggetto convenuto, senza tener conto della capacità patrimoniale degli altri eventuali corresponsabili.
Non può essere concesso il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. d'azienda ai fini dell’accertamento della simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. di atti di trasferimento dell'azienda medesima nel caso in cui non sussistano sufficienti elementi di ragionevole fondatezza, in particolare: (i) in assenza di prova che il bene sia rimasto nella disponibilità di fatto del cedente, il quale abbia continuato a gestirlo e a percepirne i risultati; (ii) qualora non sia dimostrata l'irrisorietà del prezzo di cessione, non potendosi stimare il valore dell'azienda sulla sola base dell'elenco delle attrezzature che la componevano; (iii) considerando che il pagamento rateale del corrispettivo non costituisce modalità anomala di pagamento; (iv) laddove non siano emerse particolari correlazioni tra l'amministratore di fatto della cedente e i soci e amministratori della cessionaria, non essendo insolito che un lavoratore esperto passi alle dipendenze della società acquirente; (v) qualora la cessionaria abbia plausibilmente giustificato il parziale mancato versamento delle rate, documentando pagamenti effettuati a fornitori e locatori dell'immobile aziendale per debiti di pertinenza della cedente, imputati al corrispettivo della cessione.
Non può trovare accoglimento il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. d'azienda in funzione di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 165 CCII riguardante la cessione dell'azienda stessa: (i) qualora, in assenza di pagamenti fittizi, la cessione debba considerarsi a titolo oneroso; (ii) non potendosi considerare né iniquo il prezzo pattuito, né omesso il suo pagamento, attesa la possibilità di compensare il debito della cessionaria per le rate con il credito della medesima per i pagamenti di debiti aziendali di pertinenza della cedente; (iii) considerando che l'estraneità della cessione all'oggetto sociale della cessionaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di particolari rapporti tra cedente e cessionaria, potendo la scelta imprenditoriale derivare da ragioni diverse, quale il tentativo di entrare in un nuovo settore di mercato.
L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio tendente alla sola revoca degli amministratori.
L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone la sua qualità di amministratore di fatto, che si prefigura in capo a quel soggetto che, in assenza di qualsivoglia investitura ancorché irregolare o implicita, da parte della società, si ingerisce nella gestione sociale.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di elementi indicativi dell’inserimento organico e sistematico di un soggetto nella vita della società (quali, ad esempio, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al vaglio dell’amministratore di fatto).
Non risulta sufficiente, ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto, la circostanza che il convenuto abbia formalmente rivestito il ruolo di amministratore della società, giacché, in presenza della nomina di un diverso amministratore, l’attore dovrà allegare e dimostrare la persistenza del ruolo gestorio in capo al convenuto.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società
In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]
Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.
Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.
Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.
Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.