La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica e pertanto inammissibile, in quanto l’omessa descrizione delle condotte che costituirebbero atti di concorrenza sleale non consente alle controparti di svolgere le proprie difese e quindi di contraddire efficacemente sul punto.