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Tribunale di Bari, 15 Gennaio 2024

Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori

Tribunale di Bari, 15 Gennaio 2024
Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all’amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità
integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

Data Sentenza: 15/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Raffaella Simone
Registro: RG 8646 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/07/2026
Massima a cura di: Giuseppe Russo
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