L’amministratore di diritto è responsabile dei danni che terzi, ingeritisi nella gestione della società come pretesi amministratori di fatto, senza alcun controllo o ostacolo da parte dell’amministratore di diritto, abbiano causato alla società stessa. L’aver – consapevolmente e coscientemente – omesso i necessari controlli a tutela degli interessi della società, ovvero il non aver evitato il verificarsi di danni che si aveva l’obbligo, per quanto imposto dalla legge o dall’atto costitutivo, di evitare, equivale a commetterli; ciò senz’altro si verifica nel caso di omissione di interventi impeditivi nei confronti di chi si sapeva si stesse ingerendo nella gestione sociale come preteso amministratore di fatto.