La trasmissione delle informazioni relative alla clientela, da parte del titolare, sugli indirizzi di posta elettronica personali dei collaboratori cui quella clientela è affidata non priva tali informazioni del carattere della segretezza ai sensi dell’art. 98 Cpi, perché si tratta di comunicazioni intercorse tra i soli soggetti legittimati a utilizzarle e non prova che le informazioni fossero liberamente o facilmente accessibili ad altri, all’interno o all’esterno della compagine organizzativa. Depongono anzi per l’adeguatezza delle misure di protezione gli obblighi di riservatezza pattuiti con i collaboratori, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, e i sistemi di sicurezza informatica che consentono a ciascuno l’accesso ai soli dati della clientela assegnatagli [agenzia di assicurazione; liste dei clienti e delle condizioni di polizza inviate dal titolare ai subagenti, poi passati a una compagnia concorrente portando con sé numerose polizze].
È irrilevante che alcuni clienti si siano rivolti spontaneamente all’ex collaboratore, perché ciò che rileva non è la libertà del cliente di scegliere l’intermediario cui affidarsi, ma l’utilizzo, nell’attività concorrente, di informazioni specifiche appartenenti esclusivamente all’impresa che, per mole e complessità, eccedono il normale bagaglio di esperienza acquisito dal collaboratore nell’esercizio della propria attività. Un complesso organizzato di dati sui nominativi dei clienti e sulle condizioni loro applicate è comunque tutelabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., a prescindere dalla sua segretezza e dall’esistenza di un patto di non concorrenza, quando costituisca una banca dati capace di fornire un vantaggio competitivo che trascende la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo.