Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della cessione di quote per motivo illecito comune ai sensi dell’art. 1345 c.c. che non deduca specifici profili di illiceità dello scopo perseguito resta indeterminata e non può fondare il fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute.
L’autorizzazione, anche sostanziale, del socio di controllo all’operazione conclusa dagli amministratori della controllata in conflitto di interessi esclude la rilevanza del conflitto ai sensi dell’art. 1395 c.c. e priva di ragionevole probabilità di accoglimento la domanda di annullamento del contratto ex art. 2475-ter c.c. [nella specie, gli amministratori della società cedente erano al contempo amministratori della società controllante].
Le quote della società beneficiaria costituita mediante scissione proporzionale della società le cui partecipazioni sono state cedute non sono le medesime quote con un diverso nome, ma partecipazioni in una società diversa da quella che ha beneficiato della cessione: la loro restituzione al cedente presuppone l’inefficacia della scissione nei suoi confronti, sicché, in difetto di deduzione delle relative ragioni, il sequestro giudiziario non può estendersi a esse né alle partecipazioni nelle società controllate dalla beneficiaria.
In tema di misure cautelari relative a partecipazioni sociali, il periculum in mora non può ritenersi sussistente quando le irregolarità gestionali addotte a fondamento della richiesta risultino risalenti nel tempo [nella specie, di oltre un anno anteriori al ricorso] e non emergano elementi attuali idonei a dimostrare un concreto e imminente rischio di pregiudizio.