In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l’esecuzione o il perdurare dell’efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all’interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.