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Sentenze con tag: azione di responsabilità contro il liquidatore

Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2025, n. 3962/2025
Fallimento sopravvenuto della s.r.l.: improcedibili l’impugnazione dei bilanci funzionale al credito e la domanda di pagamento del socio
L’impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento...

L'impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.

L'interesse ad agire del socio all'impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l'azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l'azione sociale sia quella dei creditori, e l’accertamento dei vizi dei bilanci reso nel giudizio contro la sola società non sarebbe comunque opponibile al liquidatore, che non ne è parte, in un’eventuale azione per danno diretto.

La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento, come per le domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/01/2025
Numero: 3962/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4197 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 17 Ottobre 2026, n. 2433/2025
La responsabilità del liquidatore di s.r.l.: presupposti, natura e cancellazione della società
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla...

Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.

Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.

Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.

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20/09/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 2433/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 2864 –  2020
Tribunale di Bari, 17 Ottobre 2026
Azione di responsabilità contro liquidatore di società di persone e competenza delle sezioni imprese
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.

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19/06/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 5741 –  2025
Tribunale di Firenze, 17 Ottobre 2026, n. 2753/2025
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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30/05/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 2753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 8105 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 17 Ottobre 2026, n. 1729/2025
La natura contrattuale dell’azione di responsabilità contro il curatore revocato
L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall’art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore,...

L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.

I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.

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14/05/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 1729/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RI – 2171 –  2023
Tribunale di Brescia, 7 Luglio 2025, n. 2889/2025
Responsabilità del liquidatore e valore confessorio della situazione patrimoniale: la mancata consegna della cassa contanti al fallimento tra onere della prova e risultanze contabili.
Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza...

Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l'intero importo ivi indicato, atteso il valore di prova legale della confessione, invalidabile solo mediante allegazione e dimostrazione di un errore di fatto o di violenza e non già mediante la mera prova della non veridicità del dato contabile.

Parimenti illegittimo è il pagamento effettuato dal liquidatore in proprio favore a titolo di compenso, in assenza di una delibera assembleare attributiva dello stesso e di idonea prova di spese anticipate per conto della società; tale condotta, unitamente alla dispersione delle disponibilità di cassa, integra un atto depauperativo del patrimonio sociale costitutivo di responsabilità risarcitoria.

Decade dal diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato che, ricevuta dal creditore una comunicazione contenente un'espressa richiesta di risarcimento, ometta di darne notizia alla compagnia assicuratrice nel termine contrattualmente previsto, a nulla rilevando la qualificazione restitutoria attribuita alla pretesa dal debitore medesimo.

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09/05/2026
Data sentenza: 07/07/2025
Numero: 2889/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaele Del Porto
Registro : RG – 14534 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 17 Ottobre 2026, n. 1641/2025
Azione di responsabilità verso amministratori e soci di s.r.l. ex art. 146 l. fall.
Deve ritenersi ammissibile l’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. La...

Deve ritenersi ammissibile l’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. La responsabilità del socio di S.r.l. si configura come una responsabilità in solido con quella degli amministratori, per cui si ritiene ricompresa nella previsione di cui all’art. 146 l. fall., anche se non espressamente menzionata.

La responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata è concorrente rispetto a quella dell’amministratore o liquidatore ed è per legge solidale, con conseguente applicazione (tra gli altri) degli artt. 1294 e 2055 c.c. La misura dell’apporto causale della condotta del socio assume rilevanza solo in sede di azione di regresso per determinare il quantum che il socio, il quale abbia risarcito il danno per intero, dovrà rivendicare nei confronti dell’amministratore o liquidatore e/o di eventuali altri soci compartecipi.

Il dies a quo della prescrizione dell’azione ex art. 2497 c.c. esperita da parte dei creditori sociali decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione).

In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

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15/03/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 1641/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Song Damiani
Registro : RG – 4402 –  2022
Tribunale di Bari, 7 Settembre 2025
Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali: nesso causale
È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione...

È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione causale tra il comportamento omissivo del liquidatore e l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare lo specifico credito, dimostrando che, se il liquidatore fosse stato diligente nella conservazione del patrimonio, vi sarebbe stata una capienza che invece è venuta meno proprio per fatto e colpa del liquidatore.

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17/01/2026
Data sentenza: 07/09/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 5965 –  2025
Tribunale di Bologna, 17 Ottobre 2026, n. 756/2025
Prescrizione dell’azione di responsabilità e accertamento incidentale del reato di bancarotta
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio...

Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.

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21/12/2025
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 756/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 6107 –  2021
Tribunale di Firenze, 17 Giugno 2024, n. 1915/2024
Ripartizione di acconti sul risultato di liquidazione: responsabilità del liquidatore e del socio
Indipendentemente da una preventiva delibera assembleare in senso lato autorizzativa, sussiste la responsabilità del liquidatore che, in spregio all’art. 2491...

Indipendentemente da una preventiva delibera assembleare in senso lato autorizzativa, sussiste la responsabilità del liquidatore che, in spregio all'art. 2491 c.c., provvede, a fronte dell'indisponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, alla ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione sotto forma di distribuzione di utili che, quand'anche attinenti all'esercizio antecedente alla messa in liquidazione della società, costituiscono una parte dell'attivo che avrebbe determinato il risultato della liquidazione e  ne rappresentano un acconto.
Il disposto dell’art. 2495 c.c. nella parte in cui afferma che "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" deve essere inteso come comprensivo delle somme che i soci hanno ricevuto a titolo di acconto, proprio perché l’acconto è solo l’anticipazione di quanto (eventualmente) dovuto in base al bilancio finale; e indipendentemente dal fatto che le somme siano state erogate dal liquidatore di sua iniziativa o, come nel caso in esame, in esecuzione di una delibera assembleare.
Una volta sorte le condizioni che ai sensi dell'art. 2467 c.c. rendono un credito postergato, il medesimo mantiene questo suo carattere fino a quando la situazione di sottocapitalizzazione non è superata dal conseguimento di quei vantaggi economici che l’operazione, in funzione della quale è stato elargito il finanziamento sociale, mirava a ottenere. All'uopo non può dedursi l’avvenuto superamento delle condizioni della postergazione dal fatto che la maggior parte dei debiti sociali è rappresentata proprio da quelli verso i soci. Infatti, le condizioni determinanti la postergazione vanno valutate in rapporto all’insieme dei debiti, non solo a quelli verso creditori “esterni”, perché, una volta pagati questi, i debiti verso i soci dovranno essere estinti secondo le regole interne – in particolare, quella del rimborso proporzionale a tutti – e non premiando un socio a discapito degli altri.

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04/04/2025
Data sentenza: 17/06/2024
Numero: 1915/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 11081 –  2021
Tribunale di Venezia, 5 Novembre 2024, n. 3912/2024
Azione di responsabilità verso il liquidatore: natura e requisiti
Il creditore della società che agisce nei confronti del liquidatore allegando che quest’ultimo non avrebbe curato le operazioni di liquidazione...

Il creditore della società che agisce nei confronti del liquidatore allegando che quest’ultimo non avrebbe curato le operazioni di liquidazione in modo tale da salvaguardare le sue ragioni di credito esercita un’azione extracontrattuale e deve dimostrare: (a) la propria qualità di creditore della società; (b) la violazione da parte del liquidatore dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto; (c) la sussistenza della colpa o del dolo; (d) il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno asseritamente sopportato.

Il creditore, pertanto, dovrà dimostrare che in fase di liquidazione la società era sufficientemente capiente per soddisfare del tutto o in parte il credito di cui è titolare e che lamenta non essere stato saldato dal liquidatore oppure che il liquidatore ha tenuto una condotta dolosa o colposa, commissiva o omissiva, con la quale non ha recuperato o conservato del patrimonio attivo anche nell’interesse dei creditori.

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17/02/2025
Data sentenza: 05/11/2024
Numero: 3912/2024
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Campagner
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 5391 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 26 Luglio 2024, n. 1539/2024
Responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum rispetto a credito litigioso
Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi...

Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi cancellata e l’attrice, la responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum è da escludersi per mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo qualora il credito vantato dall’attrice non fosse stato certo, liquido ed esigibile al momento della chiusura della liquidazione della società, quindi non fosse, in quel momento, prioritario sugli altri crediti vantati contro la società liquidata, anche tenuto conto delle valutazioni sommarie avvenute in pendenza del giudizio, prima della redazione del bilancio finale di liquidazione, e a prescindere dalle risultanze della CTU espletata in tale giudizio (nel caso di specie, in sede cautelare, il fumus della pretesa risarcitoria per vizi della cosa era stato ritenuto insussistente).

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato.

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30/11/2024
Data sentenza: 26/07/2024
Numero: 1539/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro : RG – 2259 –  2020
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