Il liquidatore che redige il bilancio finale di liquidazione conoscendo la pendenza del giudizio d’appello promosso dalla società soccombente in primo grado è responsabile verso il creditore, in applicazione dei principi contabili di competenza e di prudenza, per l’omessa appostazione di un fondo rischi pari almeno alle spese del grado di appello alle quali la società poteva presumibilmente essere condannata in caso di rigetto dell’impugnazione.
Nel fondo per rischi ed oneri devono essere appostati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 3, c.c., gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data della sopravvenienza, come le spese legali dei contenziosi pendenti. I fondi rischi vanno iscritti a prescindere dalla successiva capacità della società di pagare, così come vanno rilevati i debiti già sorti anche se manca la liquidità per estinguerli, perché l’obbligo di predisporre il fondo è distinto dal pagamento del debito divenuto certo, che deve essere eseguito nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause di prelazione, considerando anche i creditori futuri.
L’omessa iscrizione del fondo rischi, pur costituendo un illecito, può non provocare un danno al creditore qualora la società non abbia le disponibilità liquide per soddisfarlo.
Tra gli obblighi del liquidatore rientra quello di riscuotere i crediti sociali esigibili, compresi quelli di natura tributaria, per reperire l’attivo utile al soddisfacimento dei creditori. Quando la liquidazione si chiude senza attivo e il creditore addebita al liquidatore la mancata riscossione dei crediti, spetta al liquidatore convenuto, in base al principio di prossimità della prova, dimostrare la concreta inesigibilità dei crediti e che, anche riscuotendoli, non avrebbe potuto soddisfare le pretese del creditore in base al riparto.
Dopo la cancellazione della società il socio risponde dei debiti sociali, ai sensi dell’art. 2495 c.c., nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se la liquidazione si chiude senza alcuna distribuzione ai soci, la pretesa del creditore sociale nei confronti del socio è infondata.
La responsabilità solidale del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede che il creditore alleghi e provi specifiche condotte di ingerenza del socio nella gestione, con le quali egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato gli atti dannosi; a tal fine non bastano la qualità di socio e il rapporto di parentela con il liquidatore.
Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
La prosecuzione da parte della curatela, senza esercitare la facoltà di scioglimento, dei contratti di locazione di beni aziendali stipulati dal liquidatore durante il concordato preventivo senza l’autorizzazione del giudice, e il loro successivo rinnovo e proroga, costituiscono una ricognizione implicita della validità dei vincoli negoziali e interrompono il nesso causale tra la stipulazione non autorizzata e il danno lamentato, perché il minor realizzo dei beni e il mancato incasso di canoni congrui dopo il fallimento sono l’effetto di autonome scelte gestorie della procedura [contratti con cui una società consortile operante nello smaltimento dei rifiuti aveva concesso in godimento a un’altra impresa del settore automezzi e attrezzature, dopo la relazione negativa del commissario giudiziale e la sospensione della procedura competitiva].
Nel concordato preventivo un atto astrattamente di ordinaria amministrazione assume carattere straordinario, e richiede l’autorizzazione prevista dall’art. 167 l. fall., quando sia idoneo a sottrarre risorse o ad assumere debiti in pregiudizio dei creditori, come i contratti che attuino in via privata il trasferimento della disponibilità dei beni aziendali dopo che il tribunale abbia sospeso la procedura competitiva, ma la domanda di declaratoria di inefficacia è inammissibile per difetto di interesse quando la curatela abbia ottenuto la restituzione dei beni.
Il contratto il cui corrispettivo sia determinabile in base alla lettura sistematica delle clausole non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto a causa di un errato rinvio a una clausola inesistente, che costituisce un mero refuso redazionale, perché dichiararne la nullità violerebbe la reale volontà delle parti e il principio di conservazione del contratto.
Il passaggio di dipendenti a un’altra impresa e l’acquisizione da parte di questa di commesse pubbliche già svolte dalla società in crisi non integrano distrazione dell’azienda in mancanza di prova della violazione di norme imperative o di accordi fraudolenti, potendo essere ricondotti a dinamiche concorrenziali di mercato.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per l’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il liquidatore si estende, per connessione, alle domande di nullità e di inefficacia dei contratti che, nella prospettazione dell’attore, costituiscono la modalità di attuazione della distrazione dell’azienda.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è ammissibile anche se proposta con la comparsa conclusionale, in assenza di termini preclusivi espressamente previsti, ma è infondata quando la parte non provi il danno subito.
L'impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.
L'interesse ad agire del socio all'impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l'azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l'azione sociale sia quella dei creditori, e l’accertamento dei vizi dei bilanci reso nel giudizio contro la sola società non sarebbe comunque opponibile al liquidatore, che non ne è parte, in un’eventuale azione per danno diretto.
La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento, come per le domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa.
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.
Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.
La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.
Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.
A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.
L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall'art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell'art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l'interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell'interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.
Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l'intero importo ivi indicato, atteso il valore di prova legale della confessione, invalidabile solo mediante allegazione e dimostrazione di un errore di fatto o di violenza e non già mediante la mera prova della non veridicità del dato contabile.
Parimenti illegittimo è il pagamento effettuato dal liquidatore in proprio favore a titolo di compenso, in assenza di una delibera assembleare attributiva dello stesso e di idonea prova di spese anticipate per conto della società; tale condotta, unitamente alla dispersione delle disponibilità di cassa, integra un atto depauperativo del patrimonio sociale costitutivo di responsabilità risarcitoria.
Decade dal diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato che, ricevuta dal creditore una comunicazione contenente un'espressa richiesta di risarcimento, ometta di darne notizia alla compagnia assicuratrice nel termine contrattualmente previsto, a nulla rilevando la qualificazione restitutoria attribuita alla pretesa dal debitore medesimo.
Deve ritenersi ammissibile l’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. La responsabilità del socio di S.r.l. si configura come una responsabilità in solido con quella degli amministratori, per cui si ritiene ricompresa nella previsione di cui all’art. 146 l. fall., anche se non espressamente menzionata.
La responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata è concorrente rispetto a quella dell’amministratore o liquidatore ed è per legge solidale, con conseguente applicazione (tra gli altri) degli artt. 1294 e 2055 c.c. La misura dell’apporto causale della condotta del socio assume rilevanza solo in sede di azione di regresso per determinare il quantum che il socio, il quale abbia risarcito il danno per intero, dovrà rivendicare nei confronti dell’amministratore o liquidatore e/o di eventuali altri soci compartecipi.
Il dies a quo della prescrizione dell’azione ex art. 2497 c.c. esperita da parte dei creditori sociali decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione).
In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.
È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione causale tra il comportamento omissivo del liquidatore e l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare lo specifico credito, dimostrando che, se il liquidatore fosse stato diligente nella conservazione del patrimonio, vi sarebbe stata una capienza che invece è venuta meno proprio per fatto e colpa del liquidatore.
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.