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Sentenze con tag: azione surrogatoria

Corte d'appello di Firenze, 25 Ottobre 2026, n. 842/2024
Liquidazione della quota del socio receduto di società di persone e legittimazione dei soci superstiti
Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.),...

Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.), il socio receduto assume una posizione equiparabile a quella di un normale creditore sociale e può invocare la responsabilità solidale dei soci superstiti, convenibili, accanto alla società, anche nell’ordinario processo di cognizione al fine di prevenire, nell’eventuale e sussidiaria escussione in sede esecutiva ex art. 2304 c.c., possibili eccezioni di inopponibilità del giudicato; i soci superstiti, in tale ipotesi, non sono litisconsorti necessari.

La legittimazione passiva dei soci superstiti è diretta quando l’infruttuosità della previa escussione del patrimonio sociale è posta in relazione a posizioni debitorie degli stessi soci verso la società per prelievi indebitamente effettuati. Si determinano allora i presupposti di un’azione surrogatoria, nella quale sono litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 2900, comma 2, c.c., la società debitrice e i soci superstiti suoi debitori.

Provato il prelievo del socio dai conti correnti sociali, è onere del prelevante dimostrare la destinazione delle somme prelevate a finalità conformi allo scopo sociale.

È inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c. la deduzione, introdotta solo in appello, che introiti affluiti direttamente sul patrimonio personale dei soci superstiti, senza traslazione dai conti sociali, siano conseguenza di attività svolta in nome e per conto della società in violazione del divieto di concorrenza.

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22/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 842/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Registro : RG – 694 –  2021
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 2329/2025
Legittimazione del fallito ad agire in proprio e prova dell’inerzia della curatela
Il fallito può agire in proprio per far valere rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in deroga all’art. 43...

Il fallito può agire in proprio per far valere rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in deroga all’art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i.), solo in caso di inerzia degli organi della procedura. Quando l’azione risarcitoria è promossa ex novo nei confronti di terzi, la prova dell’inerzia grava sul fallito, che deve almeno allegare di essersi rivolto al curatore, al comitato dei creditori o al giudice delegato per sollecitare l’iniziativa giudiziale senza ricevere riscontro; in mancanza, l’azione non può essere proseguita per difetto di legittimazione.

L’inerzia degli organi della procedura assume rilevanza solo in presenza di un obbligo di agire. La scelta di promuovere un’azione risarcitoria è rimessa alla valutazione discrezionale del curatore e degli altri organi fallimentari, e una loro valutazione negativa preclude ogni ulteriore iniziativa del fallito, perché altrimenti il principio dell’art. 43 l.f. a tutela della massa dei creditori verrebbe aggirato.

I soci di una società che detiene una partecipazione in un’altra società per azioni sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori della partecipata nella veste di terzi. Il danno da diluizione della partecipazione della società nel capitale della partecipata [conseguente a un aumento di capitale con conferimento in natura asseritamente sopravvalutato] costituisce tuttavia un pregiudizio riflesso del danno subito dalla società, che l’azione ex art. 2395 c.c. non consente di risarcire, perché questa richiede un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta degli amministratori.

Il risarcimento del danno subito dalla società fallita può essere chiesto soltanto dal curatore, nell’interesse della massa, con l’azione sociale volta a reintegrarne il patrimonio. I soci della società fallita non possono agire in surroga di questa ai sensi dell’art. 2900 c.c., sia per la riserva di legittimazione stabilita dall’art. 43 l.f., sia quando non deducano neppure di esserne creditori.

Integra responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. l’introduzione, con manifesta imprudenza, di una lite costruita in palese contrasto con orientamenti consolidati delle Sezioni Unite e proseguita anche dopo la decisione sfavorevole resa in un parallelo giudizio promosso dagli stessi attori; la somma dovuta può essere parametrata alla metà dei compensi liquidati a titolo di spese.

Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina ogni danno per il socio, che può essere direttamente danneggiato solo dal comportamento degli organi sociali che non si attivino per ottenerlo.

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20/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 2329/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 12628 –  2020
Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2026, n. 4330/2025
Finanza esterna nel concordato, legittimazione al recesso del socio e clausola statutaria di arbitrato irrituale
L’impegno del socio di una s.r.l. di destinare alla procedura di concordato preventivo, quale finanza esterna, il ricavato della liquidazione...

L’impegno del socio di una s.r.l. di destinare alla procedura di concordato preventivo, quale finanza esterna, il ricavato della liquidazione della propria partecipazione non trasferisce alla procedura, in assenza di uno specifico atto traslativo, né la partecipazione né il diritto di recesso né il credito alla liquidazione della quota, e produce effetti soltanto nei rapporti interni tra il socio e il concordato. Difetta pertanto di legittimazione ad agire [la società in concordato beneficiaria della finanza esterna] che domandi, in nome proprio, l’accertamento della legittimità del recesso del socio e la condanna della società partecipata al pagamento della quota, con versamento a proprie mani, perché dalla stessa prospettazione della domanda emerge che il diritto azionato appartiene a un altro soggetto.

Il diritto di recesso da una società di capitali, e a maggior ragione da una s.r.l., è una prerogativa strettamente personale del socio e non può essere esercitato dal creditore in via surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c., che presuppone in ogni caso l’inerzia del debitore. L’intervento in giudizio del socio, che faccia proprie le domande proposte dall’attore non legittimato, va qualificato come intervento principale ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c. e, poiché la legittimazione ad agire può sopravvenire fino alla decisione, instaura un valido rapporto processuale tra le effettive parti del rapporto sostanziale.

La natura rituale o irrituale dell’arbitrato previsto da una clausola compromissoria statutaria deve essere desunta anzitutto dal tenore letterale della clausola secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e il criterio sussidiario del favor per l’arbitrato rituale opera soltanto in caso di effettiva ambiguità del testo. Deve ritenersi irrituale l’arbitrato quando la clausola preveda che il collegio decida «in via irrituale secondo equità», senza richiamo a regole procedimentali o di diritto sostanziale, rimettendo agli arbitri anche il riparto delle spese e stabilendo che le loro «risoluzioni e determinazioni» vincolano irrevocabilmente le parti senza previsione di mezzi di impugnazione.

La disciplina dell’arbitrato societario non esclude la previsione, nell’atto costitutivo, di una clausola di arbitrato irrituale, purché la nomina degli arbitri sia affidata a un soggetto estraneo alla società, perché il limite posto dall’art. 838-quater c.p.c., già art. 36 d.lgs. n. 5/2003, riguarda soltanto le controversie in cui gli arbitri conoscano di questioni non compromettibili o della validità di delibere assembleari. Rientra nell’ambito della clausola la controversia tra la società e il socio receduto sulla legittimità del recesso e sulla liquidazione della quota, che continua a trovare causa nel rapporto sociale.

L’eccezione con cui si deduce l’esistenza di una clausola di arbitrato irrituale non attiene alla competenza ma alla proponibilità della domanda, e costituisce una questione preliminare di merito da definire con sentenza; la sua erronea formulazione come eccezione di incompetenza non ne determina l’inammissibilità, ma impone al giudice di riqualificarla, purché la parte abbia tempestivamente manifestato la volontà di avvalersi della clausola. Ai sensi dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., anche dopo la riforma del 2022, il giudice istruttore può fissare con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. un’udienza destinata alla sola instaurazione del contraddittorio sull’eccezione, prima del decorso dei termini per le memorie integrative, e rimettere la causa al collegio anche senza il consenso delle parti.

Quando la domanda sia proposta davanti al giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria e il convenuto eccepisca l’arbitrato, le spese seguono la soccombenza sulla questione, perché l’attore, aderendo allo statuto, conosceva la devoluzione della controversia agli arbitri e ha accettato il rischio dell’eccezione, senza aver previamente verificato in via stragiudiziale la disponibilità della controparte a non avvalersi della clausola.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4330/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 8129 –  2024
Tribunale di Firenze, 11 Marzo 2025
Il beneficiario del trust socio unico non può esercitare in via surrogatoria la denunzia ex art. 2409 c.c.
Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai...

Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. spettante al trust quale socio, perché durante l’esecuzione del trust non vanta un credito nei confronti del trustee, avendo diritto soltanto all’attribuzione del fondo al suo scioglimento, e perché la surrogatoria presuppone diritti e azioni a contenuto patrimoniale.

La denunzia ex art. 2409 c.c. mira infatti a verificare l’attività gestoria a tutela degli interessi della società o delle controllate, restando estraneo all’istituto il danno che possa subire il socio, e la legittimazione è attribuita dalla norma a soggetti tassativamente indicati; la tutela del beneficiario resta affidata agli strumenti propri della disciplina del trust, come la richiesta di rimozione o revoca giudiziale del trustee, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 24 Cost.

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27/09/2026
Data sentenza: 11/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RVG – 6986 –  2025
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 2434/2023
Responsabilità dell’amministratore per spese e prelievi personali posti a carico della società
Nell’azione di responsabilità dell’amministratore è onere dell’attore allegare l’inadempimento ascritto all’amministratore convenuto e, quindi, più nello specifico, le condotte costituenti...

Nell’azione di responsabilità dell’amministratore è onere dell’attore allegare l’inadempimento ascritto all’amministratore convenuto e, quindi, più nello specifico, le condotte costituenti violazione degli obblighi inerenti, per legge e per statuto, alla sua carica, il loro compimento da parte dell’amministratore medesimo, nonché la sussistenza del conseguente danno al patrimonio sociale. Viceversa, l’amministratore convenuto è gravato da una presunzione di responsabilità che può essere da quest’ultimo superata unicamente dimostrando di aver adempiuto con la diligenza richiesta, ex art. 1176 c.c., dalla natura dell’obbligazione, ovvero di non avervi potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).

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20/03/2024
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 2434/2023
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Giovanni Salina
Registro : RG – 13650 –  2021
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2023
Gli effetti della morte del socio nella società di persone e azioni esperibili dagli eredi del socio defunto a tutela della partecipazione all’attivo finale di liquidazio
Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all’art. 2284 c.c., prevede...

Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all'art. 2284 c.c., prevede tre possibili alternative: (i) lo scioglimento del singolo rapporto con la prosecuzione della società tra i soci superstiti come effetto legale della morte del socio cui consegue ex art 2289 c.c. il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della quota alla data dello scioglimento del rapporto di società; (ii) lo scioglimento anticipato della società: si tratta di facoltà rimessa alla decisione dei soci superstiti che deve trovare causa nella morte del socio; in questo caso gli eredi del socio defunto hanno diritto non alla liquidazione della quota del socio defunto ex art 2289 c.c., ma alla quota di liquidazione che gli sarebbe spettata ex art 2282 c.c.; essi restano sempre creditori della società, ma la liquidazione viene condotta cumulativamente con quella degli altri soci, la causa di scioglimento sorta limitatamente al socio deceduto apre in questa ipotesi le porte allo scioglimento di tutta la società, gli eredi avranno un’aspettativa di credito il cui oggetto non è più il valore della quota ex art 2289 co 2 c.c. ma la partecipazione all’attivo finale di liquidazione, senza che gli eredi acquistino la qualità di soci durante la fase di scioglimento; quindi può dirsi che in caso di morte del socio sorge per la società con riferimento alla liquidazione degli eredi del socio defunto una obbligazione alternativa; (iii) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, scelta cui devono partecipare anche gli eredi del socio deceduto, situazione che esclude alcun credito degli eredi. Gli eredi del socio deceduto nelle prime due opzioni non acquistano mai la posizione del socio defunto nell’ambito della società; di conseguenza, essi non sono legittimati ad esercitarne le prerogative, né partecipano alla fase di scioglimento e di liquidazione, e la salvaguardia della loro posizione di titolari verso la società di un credito trova sede nelle disposizioni a tutela dei terzi e dei creditori sociali, soprattutto con riferimento alle operazioni poste in essere durante la liquidazione che possano compromettere il loro credito.

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11/12/2023
Data sentenza: 08/06/2023
Carica: Presidente
Giudice: Alessandra Dal Moro
Relatore: Amina Simonetti
Registro : RG – 27397 –  2020
Tribunale di Napoli, 9 Febbraio 2022
Pregiudizialità e connessione tra le azioni di responsabilità e di riduzione nei confronti dell’amministratore ed erede legittimario pretermesso
Ai sensi dell’art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 la ragione di connessione della causa con le...

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 la ragione di connessione della causa con le materie di cui all’art. 3, co. 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, in virtù della quale spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa la cognizione sulla domanda connessa, sussiste nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli artt. 31 ss. c.p.c.

Tra l’azione di riduzione in surroga del legittimario pretermesso e l’azione di accertamento della responsabilità contro l’amministratore esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall. non si configura un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificare la loro prosecuzione simultanea, ma un rapporto di pregiudizialità meramente logica tra la ragione del credito, vantata dalla curatela nell’azione di riduzione in surroga ex artt. 557 e 2900 c.c., e il rapporto giuridico complesso, da cui essa trae origine.

Ne discende che non è configurabile un’ipotesi di connessione qualificata tra le domande che fondi la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa sulla domanda di riduzione in surroga ex artt. 557 e 2900 c.c. per ragioni di connessione.

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25/09/2023
Data sentenza: 09/02/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Nicola Graziano
Registro : RG – 15938 –  2022
Tribunale di Milano, 15 Marzo 2021
Requisiti dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Differentemente dall’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., l’azione surrogatoria prevista all’art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola...

Differentemente dall’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., l’azione surrogatoria prevista all’art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola di cui all’art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui ed è pertanto applicabile nei soli casi e alle condizioni previste dalla legge, senza possibilità di applicazione estensiva. Conseguentemente, poiché l’art. 2900 c.c. prevede quale presupposto essenziale dell’azione in parola la sussistenza, in capo a chi agisce, della qualità di creditore, e dunque la sussistenza di un credito certo, non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché contestato nell’an e oggetto di accertamento giudiziale, il quale costituisce una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che si risolve nella speranza dell’accoglimento dell’azione proposta e perciò non consente di ritenere sussistente in capo a chi la vanta la attualità della qualità di creditore necessaria per agire in via surrogatoria.

Inoltre, il presupposto che legittima l'azione ex art. 2900 c.c. consiste nell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano verso i terzi. Ne deriva che l’esperibilità dell’azione in surrogazione deve ritenersi esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore che, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, costituisca una manifestazione di volontà di gestione e non, invece, un indice di trascuratezza del proprio diritto. Conseguentemente, in assenza di allegazioni a supporto della lamentata inerzia, la mera intestazione fiduciaria di quote sociali non consente di fondare un giudizio di trascuranza in capo al fiduciario e, per l’effetto, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell’inerzia richiesto per l’ammissibilità dell’azione di surrogazione nei suoi confronti.

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25/05/2022
Data sentenza: 15/03/2021
Registro : RG – 39568 –  2018
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2020
Evidenza
Revoca di liquidatori di snc e legittimazione dei creditori in via surrogatoria
Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci,...

Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci, ma titolari ex art. 2284 c.c. del diritto (non alla liquidazione della quota di pertinenza del loro dante causa al momento del decesso ma) ad ottenere, una volta terminata la liquidazione, l’ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, diritto questo azionabile sia nei confronti della snc sia nei confronti dei soci della stessa, solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.

Gli eredi del socio defunto, in quanto creditori, non sono di per sé legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, poiché la revoca è configurata quale modifica dei patti sociali richiedente il consenso unanime dei soci: questi ultimi soli legittimati a chiedere una pronuncia sostitutiva rispettivamente al presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, e al Tribunale per la revoca del liquidatore.

Agli eredi del socio defunto può tuttavia essere riconosciuta la legittimazione in via surrogatoria dalla disciplina ex art. 2900 c.c. quando le azioni di revoca dei liquidatori negligenti quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi siano trascurate dai soci e dalla società loro debitori, tenuto conto, quanto in particolare alla revoca del liquidatore, del rilievo della posizione del creditore particolare del socio ricavabile dalla disciplina ex art.2270 cc, nella quale tale creditore è legittimato ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale ed è dunque legittimato ad incidere sulla stessa persistenza del legame societario del proprio debitore.

Non può essere richiesta in via d'urgenza la nomina di liquidatore giudiziario, non corrispondendo tale richiesta ad alcuna azione di merito,  la nomina del liquidatore di società di persone potendo essere richiesta ex art.2275 cc al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo in presenza di inerzia o disaccordo al riguardo dei soci.

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11/10/2020
Data sentenza: 25/05/2020
Registro : RG – 60373 –  2019
Tribunale di Milano, 3 Luglio 2017
In tema di restituzione di quote a seguito della nullità dell’atto traslativo: il principio di indifferenza tra bene quota e ammontare del capitale sociale
La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale...

La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale oggettivo (così anche Cass., n. 22361 del 2009; Cass., n. 6957 del 2000; Cass., n. 5494 del 1999). Tra quest'insieme di diritti e doveri non si rinviene (altro…)

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17/09/2017
Data sentenza: 03/07/2017
Registro : RG – 74174 –  2014
Tribunale di Milano, 1 Giugno 2016, n. 6861/2016
Decisioni assembleari sull’erogazione di prestiti da parte dei soci a favore della società e revoca del liquidatore
La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società...

La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società a titolo di prestito non può costituire fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale.

Il socio di una s.r.l. non è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna di un altro socio all’adempimento di un’obbligazione assunta da quest’ultimo nei confronti della società, se non nei modi e nei limiti di cui all’art. 2900 c.c.

L’aver illegittimamente imputato somme erogate da alcuni soci a titolo di prestito a copertura di perdite sul capitale sociale, facendo così gravare queste ultime esclusivamente sui soci creditori, costituisce ex art. 2487, ultimo comma, c.c. una giusta causa di revoca del liquidatore (già amministratore) della società, determinando il venir meno della fiducia dei soci nella correttezza del suo operato.

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22/10/2016
Data sentenza: 01/06/2016
Numero: 6861/2016
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 7655 –  2014
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