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Sentenze con tag: chiamata del terzo

Tribunale di Catanzaro, 1 Marzo 2026, n. 2/2026
Crediti verso la pubblica amministrazione ceduti al factor e potere rappresentativo del cedente
Il cedente che abbia ceduto pro solvendo i crediti a un factor, a sua volta subentrato nella posizione di cessionario...

Il cedente che abbia ceduto pro solvendo i crediti a un factor, a sua volta subentrato nella posizione di cessionario a favore di un terzo, resta privo della titolarità attiva del credito e non acquista il potere rappresentativo, anche di natura sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio in forza della clausola dell’atto di cessione con cui si è obbligato a compiere ogni azione, iniziativa e atto giudiziario finalizzato alla riscossione dei crediti scaduti, perché tale impegno [privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria] non comporta il conferimento di una procura ad agire in giudizio. La prova del potere rappresentativo non può essere tratta neppure dalla produzione dello stralcio di una proposta di accordo non sottoscritta dalle parti, in mancanza di prova della sua accettazione.

Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute, poi ceduti a una società di gestione del risparmio con atto notarile ricognitivo, e aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.

Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente nella seconda memoria istruttoria, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente, rimasto contumace] e le domande proposte nei suoi confronti.

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18/10/2026
Data sentenza: 01/03/2026
Numero: 2/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 2480 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 1 Marzo 2026, n. 1/2026
Cessione pro solvendo di crediti verso la pubblica amministrazione e carenza di titolarità del cedente
Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto,...

Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute e aveva poi ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.

Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.

Chi invochi una successiva cessione del credito e la procura all’incasso conferitagli dal nuovo cessionario deve provare che il credito azionato sia stato effettivamente oggetto di tale cessione; la prova non è fornita dalla produzione di uno stralcio del contratto di cessione dal quale non emerga l’oggetto della cessione, né dall’impegno alla riscossione assunto dalla cedente nell’atto di cessione, se privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria.

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente e dal Comune chiamato, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente] e le domande proposte nei suoi confronti.

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18/10/2026
Data sentenza: 01/03/2026
Numero: 1/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 4662 –  2022
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Descrizione, estensione della domanda cautelare al terzo chiamato e inibitoria contro la filiera contraffattoria
Quando il resistente chiami in causa il terzo quale principale legittimato passivo rispetto alle contestazioni del ricorrente, in quanto committente...

Quando il resistente chiami in causa il terzo quale principale legittimato passivo rispetto alle contestazioni del ricorrente, in quanto committente dei macchinari asseritamente contraffattori e quindi autore dell’illecito, si configura una chiamata del terzo responsabile, nella quale la domanda cautelare originaria si estende automaticamente al terzo chiamato, essendo fondata sulla medesima causa petendi. È quindi ammissibile l’estensione nei suoi confronti delle domande di conferma della descrizione e di inibitoria, anche se il terzo deduca di essere stato chiamato ai soli fini dell’attuazione della descrizione.

L’inibitoria può essere pronunciata nei confronti sia del costruttore sia del committente dei macchinari contraffattori, in quanto entrambi parte, quantomeno sul piano oggettivo, della filiera contraffattoria. L’emissione di misure cautelari prescinde dalla buona fede o dall’assenza di colpa, che rilevano semmai sotto il profilo della responsabilità risarcitoria.

Nel giudizio cautelare di contraffazione, al fumus della violazione accertato dal consulente tecnico d’ufficio corrisponde specularmente il difetto di adeguato riscontro delle cause di nullità del brevetto e del diritto di preuso eccepiti dal resistente, tenuto conto della natura sommaria dell’accertamento e della presunzione legale di validità del titolo registrato ex art. 121, comma 1, c.p.i. Non integra una divulgazione anteriore idonea a escludere la novità la dichiarazione scritta di un singolo soggetto priva degli elementi tecnici essenziali della soluzione, né un filmato posteriore alla data di priorità; il diritto di preuso ex art. 68, comma 3, c.p.i. richiede la prova dell’identità tecnica tra la soluzione brevettata e quella preusata.

La prosecuzione di condotte di commissione, progettazione e realizzazione di macchine in violazione di brevetti incide sullo sfruttamento esclusivo della privativa da parte del titolare e del licenziatario e configura il concreto rischio di un danno da perdita di quote di mercato difficilmente quantificabile e riparabile per equivalente, suscettibile di aggravamento nelle more del giudizio di merito, che giustifica la tutela inibitoria anticipata.

Non è necessario disporre il sequestro probatorio dei macchinari quando nel corso del procedimento cautelare sia già stata espletata un’approfondita consulenza tecnica d’ufficio.

Ai fini della conferma della descrizione concessa con decreto inaudita altera parte, almeno quando si tratti della tutela di privative brevettuali, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, perché la misura è sia rimedio di istruzione preventiva sia rimedio cautelare subordinato al rischio di dispersione della prova. Il fumus consiste quindi nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative o di abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, e può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello necessario per misure più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma della descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la protezione. Per la concessione dell’inibitoria l’onere di allegazione e prova è maggiore, perché il provvedimento presuppone l’accertamento, sia pure a livello di fumus, dell’illecito di contraffazione.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Aldo Tiberti
Registro : RG – 4802 –  2024
Tribunale di Firenze, 4 Giugno 2025, n. 1201/2025
Rivendita di prodotti originali destinati all’estero, concorrenza verticale e chiamata del terzo responsabile
Non integra contraffazione di marchio né concorrenza sleale la rivendita in Italia, da parte di un dettagliante, di prodotti contrassegnati...

Non integra contraffazione di marchio né concorrenza sleale la rivendita in Italia, da parte di un dettagliante, di prodotti contrassegnati dal marchio che il titolare stesso ha messo in commercio, anche se destinati dal titolare a un mercato estero tramite un proprio distributore e diversi per confezione e composizione da quelli venduti in Italia; l’eventuale violazione dei limiti territoriali pattuiti con il distributore rileva sul piano contrattuale nei rapporti tra titolare e distributore, e non può essere fatta valere in via extracontrattuale contro il terzo rivenditore che non ne fosse a conoscenza.

Il rapporto di concorrenza cosiddetto verticale, tra imprese operanti nello stesso settore merceologico ma a livelli diversi della filiera, può configurarsi tra il produttore e il dettagliante solo se quest’ultimo distribuisca anche prodotti di imprese concorrenti, e non quando si limiti a rivendere i prodotti dello stesso produttore.

Il giudice che ha deciso il procedimento cautelare ante causam non ha l’obbligo di astenersi nel successivo giudizio di merito, perché il procedimento cautelare ha un oggetto diverso e non costituisce un «altro grado del processo» ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c.

Non è abusiva l’instaurazione del giudizio di merito dopo l’ottenimento di una misura cautelare anticipatoria, perché la sua efficacia senza giudizio di merito consente di non iniziarlo ma non lo vieta, e soltanto la sentenza di merito accerta l’illecito con efficacia di giudicato e può accordare la tutela risarcitoria e restitutoria.

Quando il convenuto in un giudizio di responsabilità chiami in causa un terzo indicandolo come il responsabile del danno, la domanda dell’attore si intende estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa domanda nei suoi confronti, perché la chiamata non muta l’oggetto della domanda ma evidenzia soltanto una diversa imputazione soggettiva della stessa responsabilità; non si estende invece automaticamente al terzo la domanda di garanzia proposta dal convenuto, data l’autonomia dei due rapporti.

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12/10/2026
Data sentenza: 04/06/2025
Numero: 1201/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RG – 6658 –  2020
Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 3335/2025
Chiamata in causa di sindaci e revisore da parte dell’amministratore: nessuna estensione automatica della domanda e regresso escluso
Quando l’amministratore convenuto nell’azione sociale di responsabilità chiami in causa sindaci, revisore e socio pubblico non come veri legittimati passivi,...

Quando l’amministratore convenuto nell’azione sociale di responsabilità chiami in causa sindaci, revisore e socio pubblico non come veri legittimati passivi, ma per far valere in via condizionata un’azione di regresso fondata su un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore, non opera l’estensione automatica della domanda attorea ai chiamati, e spetta alla società scegliere se proporre contro di essi un’autonoma domanda, ammissibile nel rispetto delle preclusioni. Il processo civile non va sospeso in attesa del giudizio penale a carico dell’amministratore, fuori dalle ipotesi eccezionali dell’art. 75 c.p.p., perché il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità.

Non risponde degli atti dissipativi dell’amministratore la società incaricata di una revisione contabile volontaria, a fini interni e non certificativi, quando l’attore non specifichi quali gravi inadempimenti le siano imputabili rispetto al carattere circoscritto dell’incarico: il revisore risponde della negligenza nell’apprezzamento dei dati contabili, non ha accesso alle delibere né i poteri di ispezione e reazione dei sindaci, e la sua responsabilità è esclusa quando il danno derivi dalla condotta illecita dell’amministratore, estranea alla sua sfera di controllo.

È infondata anche l’azione di regresso dell’amministratore, perché nessuno può giovarsi del proprio dolo, egli disponeva in via esclusiva degli elementi sulla gestione e l’art. 2055 c.c. presuppone il concorso nella commissione dei medesimi fatti; le spese della domanda della società possono essere compensate per l’esigenza di un accertamento definitivo delle eventuali corresponsabilità.

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01/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3335/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 5892 –  2019
Tribunale di Firenze, 24 Ottobre 2026, n. 513/2025
Perdita del capitale e gestione non conservativa: responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme...

La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.

Anche quando il disavanzo sia iscritto all’attivo, va ammortizzato secondo l’art. 2426 c.c., e un periodo superiore al quinquennio previsto nella disciplina anteriore al 2016 richiede una motivazione specifica, che non è data dalla generica affermazione di un’utilità economica di diciotto anni; l’omesso accantonamento a un fondo rischi dopo la notifica di un avviso di accertamento viola il principio di prudenza, e i finanziamenti dei soci non sono riserve di capitale in mancanza di destinazione a un aumento o di rinuncia alla restituzione. La redazione del bilancio è atto tipico degli amministratori, che ne rispondono verso la società e i creditori anche quando l’errore sia del professionista incaricato.

Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.

La scelta degli amministratori-soci di cedere le quote anziché l’azienda non cagiona di per sé un danno alla società, che conserva l’azienda nel proprio patrimonio, rilevando solo le conseguenze dell’omessa gestione conservativa. La transazione di un corresponsabile scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal debito residuo la sua quota ideale o, se maggiore, la somma pagata.

Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso, come il commercialista che aveva redatto i bilanci, la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, e l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti. Il professionista risponde verso gli amministratori per i bilanci errati redatti fino all’ultimo esercizio, dal quale decorre la prescrizione; l’art. 2236 c.c. copre le questioni di speciale difficoltà, come l’imputazione del disavanzo o la durata dell’ammortamento dell’avviamento, ma non l’omesso ammortamento del disavanzo residuo, e il regresso è limitato ai danni causati dagli atti che l’errore contabile abbia indotto a compiere, ripartiti con gli amministratori per la loro autonoma decisione.

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21/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 513/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 716 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Febbraio 2025, n. 5454/2025
Transazione e insussistenza del danno risarcibile
Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che...

Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che la transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite, sicché le prestazioni assunte ne costituiscono il contenuto tipico e non possono essere considerate come perdita ingiusta; diversamente, posto che ex lege lo scioglimento della transazione è possibile solo in specifiche ipotesi, far coincidere il danno con l’impegno oggetto della transazione comporterebbe la paradossale conseguenza dell’esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non abbia concesso nulla, con conseguente svuotamento di ogni giustificazione causale dell’accordo transattivo.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

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01/08/2026
Data sentenza: 07/02/2025
Numero: 5454/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 42552 –  2021
Tribunale di Trieste, 1 Ottobre 2024, n. 157/2024
L’essenzialità della causa petendi nella domanda di accertamento giudiziale della natura della responsabilità
La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un...

La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un determinato affare, non risulta essere garantita dai “principali attori e beneficiati dall’operazione oggetto di contestazione” in quanto tali. E ciò nemmeno di guisa che tali soggetti fossero consiglieri di amministrazione della medesima società. In altri termini: il solo fatto di aver tratto beneficio da un negozio - ritenuto nullo, illecito e dannoso, da parte del Curatore fallimentare - non vale a fondare un titolo che legittimi la pretesa di manleva da parte dell’obbligato (tantomeno nell’ambito di un procedimento separatamente instaurato).

Ugualmente, la subordinata richiesta di accertamento di un (eventuale) concorso di responsabilità tra i medesimi soggetti, in assenza di una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non può che ritenersi priva di causa petendi.

In effetti, il presupposto per la domanda di accertamento giudiziale della natura solidale di un debito è pur sempre, ai sensi dell’art. 1299 c.c., l’estinzione dell’intera obbligazione: esso va fatto valere in giudizio, a pena di nullità della pretesa.

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16/05/2026
Data sentenza: 01/10/2024
Numero: 157/2024
Carica: Presidente
Giudice: Daniele Venier
Relatore: Francesco Saverio Moscato
Registro : RG – 979 –  2021
Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020
Storno di dipendenti e appropriazione di segreti industriali
In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile...

In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio, essendo peraltro irrilevante, ai fini di cui sopra, che la chiamata sia fondata su di una garanzia propria o impropria, attribuendo a tale definizione solo carattere descrittivo.

Secondo i principi generali del concorso, un soggetto terzo non imprenditore può essere chiamato a rispondere di storno, quando si interpone, in ragione di una relazione di interessi che lo collega all’imprenditore in concorrenza, per cui viene a svolgere la attività illecita, con la conseguenza che entrambi ne rispondono in solido. Tuttavia, la condotta di “storno” è una condotta attiva, che si concreta nell’allontanare e/o trasferire qualche cosa (o qualcuno, nel caso di storno di dipendenti), e presuppone l’alterità tra soggetto che storna e soggetto stornato; si tratta di condotta che non può essere addebitata, per incompatibilità logica, a chi sia nel contempo oggetto passivo dello storno, ossia al dipendente che viene stornato.

Lo storno dei dipendenti, mediante il quale l'imprenditore si assicura le prestazioni lavorative di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente, costituisce una lecita espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, libertà che trovano una tutela anche negli artt.35, 36 e 41 della Costituzione. Perché lo storno si connoti come illecito, sul piano concorrenziale, è necessario che si verifichi con modalità illecite, tali da alterare significativamente la correttezza della competizione, e danneggiare il concorrente, e nel contempo che alla condotta attiva si accompagni la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare il concorrente; questa consapevolezza, che è uno stato soggettivo non dimostrabile direttamente, si desume esaminando le modalità oggettive e di contesto dello storno, e l’impatto sull’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, nel loro complesso e alla luce dei principi di correttezza professionale.

Le dichiarazioni scritte di un testimone costituiscono elementi di prova atipici, quando non possono essere qualificate come testimonianze scritte di cui all’art. 257 bis, mancando i presupposti formali, nè sono equiparabili a deposizioni assunte oralmente, con le garanzie del contraddittorio, ma possono costituire validi elementi di prova atipici quando intrinsecamente coerenti e credibili, numerose, e convergenti nella descrizione dei fatti, disegnando un quadro indiziario probante.

Sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni (nel caso di specie, un database che contiene la lista dei clienti, accompagnata da informazioni ulteriori quali il tipo di contratti da ciascuno stipulati, le relative condizioni economiche, ed eventualmente le scadenze contrattuali da far valere).

Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, ma appunto di un patrimonio personale di conoscenza ed esperienza acquisita dal lavoratore potendo ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell’ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l’attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ed anche le relazioni preferenziali con la clientela.

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05/10/2022
Data sentenza: 26/02/2020
Registro : RG – 15522 –  2017
Tribunale di Bologna, 8 Marzo 2021
Evidenza
Responsabilità degli amministratori per inadempimenti tributari e contributivi. Linee guida per una corretta applicazione del criterio dei netti patrimoniali
Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa...

Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., da parte di quest’ultimo, dell’amministratore subentrante è irragionevole e legittima il diniego del giudice allo spostamento della prima udienza, essendo tale scelta motivata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

L’omesso versamento di tributi non costituisce inadempimento imputabile all’amministratore, se il relativo termine di versamento è scaduto dopo la cessazione di quest’ultimo dalla carica. Quando, invece, l’omesso versamento di tributi è imputabile all’amministratore, il danno subito dalla società non comprende l’ammontare dell’imposta, trattandosi di una somma che essa avrebbe dovuto comunque versare, ma è limitato agli importi di sanzioni e interessi di mora applicati dall’amministrazione finanziaria.

L’irregolare assunzione di lavoratori, in favore dei quali sia stata corrisposta una retribuzione, non determina, di per sé, alcun danno per la società. L’inadempimento dell’amministratore è piuttosto da ravvisarsi nell’omesso versamento di contributi e imposte sulle retribuzioni, talché il danno è pari agli importi di sanzioni e interessi applicati alla società, a fronte dell’omessa regolarizzazione dei lavoratori.

Quando, a causa dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, non è possibile ricostruire la situazione contabile della società, il danno da indebita prosecuzione dell’attività può essere liquidato in via equitativa, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali. Al fine di applicare correttamente tale criterio, occorre individuare (i) il bilancio a partire dal quale risulta la perdita del capitale, rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5) e (ii) il momento in cui è stato deliberato lo scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione o, in mancanza, il momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento. Individuata la perdita incrementale pura, occorre sottrarre i costi ineliminabili e/o non imputabili, che la società avrebbe ugualmente sostenuto, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di attività svolta, della possibile durata della liquidazione e dell’eventuale circostanza della cessazione dell’amministratore dalla carica prima della dichiarazione di fallimento [nel caso di specie, in mancanza di puntuali indicazioni, l’importo della perdita è stato ridotto dal Collegio in via prudenziale ed equitativa del 50%].

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16/04/2022
Data sentenza: 08/03/2021
Registro : RG – 16262 –  2015
Tribunale di Milano, 3 Marzo 2018
Legittimazione all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e avvenuta notifica telematica del provvedimento monitorio opposto, in formato pdf.p7m.
Ai fini della legittimità all’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità...

Ai fini della legittimità all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione e non sia stato in grado di proporvi una tempestiva opposizione. In particolare, come insegnato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU, 22/6/2007, n. 14572 e, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, Ord., 20/11/2017, n. 27529), la circostanza della cui prova l'opponente tardivo è onerato consiste in ciò che l'atto notificato, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato, non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (altro…)

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06/02/2019
Data sentenza: 03/03/2018
Registro : RG – 22501 –  2015
Tribunale di Milano, 3 Marzo 2018
La chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente – che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo –...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente - che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo - non può provvedere direttamente alla citazione del terzo, unitamente all’opponente, ma deve preventivamente chiedere al giudice di esserne autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.

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27/12/2018
Data sentenza: 03/03/2018
Registro : RG – 22501 –  2015
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