L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati presupposti di fatto. Qualora questi non ottemperino, o comunque l’assemblea non possa provvedere alla nomina, il secondo comma della stessa disposizione prevede che questa venga effettuata dal Tribunale su istanza di singoli soci o degli amministratori. La disposizione delinea, quindi, un intervento pubblico sostitutivo, finalizzato esclusivamente al superamento della situazione di stallo e circoscritto all’individuazione e nomina del liquidatore. Per effetto della nomina si instaura un rapporto di diritto privato tra il liquidatore e la società, disciplinato dagli art. 2489 e ss. c.c., nell'ambito del quale compete all’assemblea il potere di procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore.
In difetto di delibera assembleare il liquidatore nominato dal giudice deve quindi far valere il proprio credito con un giudizio contenzioso contro la società, chiedendo se del caso la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi derivante dalla sua qualità di legale rappresentante: è illegittimo, e va annullato in sede di reclamo, il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso nell’ambito del procedimento camerale ex art. 2487 c.c., fuori dal contraddittorio con la società e senza le garanzie del giudizio contenzioso; l’incertezza interpretativa, avendo il liquidatore seguito un indirizzo consolidato del tribunale, giustifica la compensazione delle spese.
Sono legittimati al reclamo i soci che siano stati parti del procedimento di nomina, anche se non destinatari diretti della liquidazione, perché il compenso si aggiunge alle passività sociali e riduce l’attivo distribuibile. Poiché il procedimento camerale si esaurisce con la nomina, cessa con essa anche lo ius postulandi dei difensori, e la comunicazione del successivo decreto di liquidazione ai difensori costituiti non fa decorrere il termine per il reclamo, né si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.
In mancanza delle figure necessarie alla gestione e alla continuità aziendale, la società incorre nelle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, primo comma, n. 2) e n. 3) c.c., per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, poiché, pur in assenza di un ostacolo assoluto e generale, la società non può raggiungere concretamente i suoi fini, e per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea, allorché i soci non possano, per cause oggettive e di lunga durata, partecipare alla gestione sociale. È il caso della s.r.l. di commercio al dettaglio rimasta priva, per la morte improvvisa, dell’amministratore unico titolare del 95% del capitale, le cui eredi non sono in grado di gestirla, con contabilità non aggiornata, bilancio non approvato e negozio chiuso.
In tale situazione il tribunale, adito da tutte le socie in un procedimento di volontaria giurisdizione al quale la società resta estranea, può nominare subito il liquidatore, per saltum, senza previa convocazione dell’assemblea; nel silenzio della legge la determinazione del compenso del liquidatore nominato dal giudice resta di competenza dell’assemblea, salvo che i soci disertino ripetutamente l’assemblea convocata a tal fine, nel qual caso vi provvede il tribunale.
In tema di nomina giudiziale del liquidatore di società a responsabilità limitata, il presupposto per l'intervento sostitutivo del tribunale ricorre quando risulti, anche per facta concludentia (assenza di soci disponibili a ricoprire la carica, reiterate assemblee andate deserte o prive di esito, decesso del liquidatore in carica), l'impossibilità per l'assemblea dei soci di addivenire alla nomina o sostituzione del liquidatore, così da lasciare la società priva dell'organo necessario alla fase di liquidazione.
Il procedimento di nomina giudiziale del liquidatore ex art. 2487, co. 2, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione con funzione sostitutiva-suppletiva rispetto alla competenza assembleare e vede quali contraddittori necessari i soci (e i loro chiamati all'eredità, in caso di decesso), risultando la società tecnicamente estranea al giudizio, non essendo portatrice di un interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
La determinazione del compenso del liquidatore, anche quando la nomina sia disposta giudizialmente in via sostitutiva, rimane di regola attribuzione dell'assemblea dei soci. La competenza si radica in capo al tribunale solo in caso di reiterata diserzione, da parte dei soci, dell'assemblea appositamente convocata dal liquidatore per deliberare sul punto.
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.
Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.
Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.
In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.
L’art. 2489, co. 1, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli «atti utili» per la liquidazione della società, in luogo degli «atti necessari» previsti dal previgente art. 2452 c.c., ed elimina il divieto di intraprendere nuove operazioni. Ai liquidatori è così conferita una sfera di discrezionalità estesa a tutti gli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò finalizzati, anche solo indirettamente, quali mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. Tale ampio potere discrezionale va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo, prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c., di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
L’art. 2489, co. 2, c.c. contiene una previsione generale sulla responsabilità dei liquidatori delle società di capitali in relazione ai comportamenti che contrastano con le finalità estintive proprie della liquidazione o che impediscono, per difetto della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, il raggiungimento dei risultati finali dell’attività economica della società. Il rinvio generale operato da tale disposizione alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È pertanto sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, e fonte di responsabilità, la condotta del liquidatore che [remuneri i servizi contabili e amministrativi resi alla società in misura manifestamente eccessiva rispetto al loro valore] in difetto del minimo di cautele, verifiche e informazioni richiesto dalla diligenza qualificata per apprezzare preventivamente i costi sottesi alle singole scelte.
Il liquidatore resta vincolato all’obbligo di presentare i progetti di bilancio all’assemblea entro il termine di cui all’art. 2478-bis c.c. anche quando [il socio pubblico abbia chiesto di esaminarli preventivamente]. Il colpevole ritardo nella presentazione dei bilanci rileva tuttavia ai fini risarcitori soltanto se ne sia derivato un danno alla società, perché i bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa e non li determinano: dalla loro irregolare redazione o dal ritardo nella loro presentazione non discende ex se un danno idoneo a fondare la responsabilità, potendo assumere rilievo solo gli atti di mala gestio che abbiano cagionato un pregiudizio ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 7 (ora co. 8), c.c. in relazione agli atti compiuti dagli amministratori o dai liquidatori, è necessario che, sotto il profilo oggettivo, il socio abbia concorso nell’atto di gestione, decidendolo o comunque autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi istituzionali, e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da intenzionalità, intesa quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto con accettazione del rischio che ne derivino danni alla società, ai soci o ai terzi. In difetto di prova che il socio abbia autorizzato o anche solo conosciuto l’atto dannoso, la responsabilità è esclusa già sotto il profilo oggettivo, senza necessità di indagare l’elemento soggettivo.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio e non dà luogo a una questione di competenza; è pertanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo [per il compenso del liquidatore] emesso dal tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata.
La confisca di prevenzione avente ad oggetto le sole quote di una s.r.l. lascia i beni della società aggredibili con le azioni esecutive. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, previsto dall’art. 1, co. 194, l. 228/2012, non fa comunque venir meno l’interesse del creditore ad agire in sede monitoria o di cognizione per l’accertamento del proprio credito, dovendosi tenere distinti i profili attinenti all’accertamento giudiziale del credito da quelli riguardanti l’esecuzione forzata.
La delibera assembleare che determina il compenso del liquidatore, se non impugnata, è vincolante per la società e fonda la pretesa del liquidatore al pagamento degli acconti sul compenso; la contestazione dell’esatto adempimento delle sue prestazioni deve essere allegata in modo specifico, in mancanza non sorgendo in capo al liquidatore l’onere di provare l’adempimento.