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Sentenze con tag: compenso del liquidatore

Corte d'appello di Firenze, 12 Ottobre 2026
Compenso del liquidatore nominato dal giudice: spetta all’assemblea e non può essere liquidato nel procedimento ex art. 2487 c.c.
L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati...

L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati presupposti di fatto. Qualora questi non ottemperino, o comunque l’assemblea non possa provvedere alla nomina, il secondo comma della stessa disposizione prevede che questa venga effettuata dal Tribunale su istanza di singoli soci o degli amministratori. La disposizione delinea, quindi, un intervento pubblico sostitutivo, finalizzato esclusivamente al superamento della situazione di stallo e circoscritto all’individuazione e nomina del liquidatore. Per effetto della nomina si instaura un rapporto di diritto privato tra il liquidatore e la società, disciplinato dagli art. 2489 e ss. c.c., nell'ambito del quale compete all’assemblea il potere di procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore.

In difetto di delibera assembleare il liquidatore nominato dal giudice deve quindi far valere il proprio credito con un giudizio contenzioso contro la società, chiedendo se del caso la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi derivante dalla sua qualità di legale rappresentante: è illegittimo, e va annullato in sede di reclamo, il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso nell’ambito del procedimento camerale ex art. 2487 c.c., fuori dal contraddittorio con la società e senza le garanzie del giudizio contenzioso; l’incertezza interpretativa, avendo il liquidatore seguito un indirizzo consolidato del tribunale, giustifica la compensazione delle spese.

Sono legittimati al reclamo i soci che siano stati parti del procedimento di nomina, anche se non destinatari diretti della liquidazione, perché il compenso si aggiunge alle passività sociali e riduce l’attivo distribuibile. Poiché il procedimento camerale si esaurisce con la nomina, cessa con essa anche lo ius postulandi dei difensori, e la comunicazione del successivo decreto di liquidazione ai difensori costituiti non fa decorrere il termine per il reclamo, né si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

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27/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Relatore: Fabrizio Nicoletti
Registro : RVG – 332 –  2024
Tribunale di Trieste, 12 Ottobre 2026
S.r.l. rimasta priva delle figure necessarie alla gestione: scioglimento e nomina per saltum del liquidatore
In mancanza delle figure necessarie alla gestione e alla continuità aziendale, la società incorre nelle cause di scioglimento previste dall’art....

In mancanza delle figure necessarie alla gestione e alla continuità aziendale, la società incorre nelle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, primo comma, n. 2) e n. 3) c.c., per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, poiché, pur in assenza di un ostacolo assoluto e generale, la società non può raggiungere concretamente i suoi fini, e per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea, allorché i soci non possano, per cause oggettive e di lunga durata, partecipare alla gestione sociale. È il caso della s.r.l. di commercio al dettaglio rimasta priva, per la morte improvvisa, dell’amministratore unico titolare del 95% del capitale, le cui eredi non sono in grado di gestirla, con contabilità non aggiornata, bilancio non approvato e negozio chiuso.

In tale situazione il tribunale, adito da tutte le socie in un procedimento di volontaria giurisdizione al quale la società resta estranea, può nominare subito il liquidatore, per saltum, senza previa convocazione dell’assemblea; nel silenzio della legge la determinazione del compenso del liquidatore nominato dal giudice resta di competenza dell’assemblea, salvo che i soci disertino ripetutamente l’assemblea convocata a tal fine, nel qual caso vi provvede il tribunale.

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27/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 3039 –  2024
Tribunale di Trieste, 12 Ottobre 2026
Nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. per impossibilità dell’assemblea: contraddittori necessari e compenso
In tema di nomina giudiziale del liquidatore di società a responsabilità limitata, il presupposto per l’intervento sostitutivo del tribunale ricorre...

In tema di nomina giudiziale del liquidatore di società a responsabilità limitata, il presupposto per l'intervento sostitutivo del tribunale ricorre quando risulti, anche per facta concludentia (assenza di soci disponibili a ricoprire la carica, reiterate assemblee andate deserte o prive di esito, decesso del liquidatore in carica), l'impossibilità per l'assemblea dei soci di addivenire alla nomina o sostituzione del liquidatore, così da lasciare la società priva dell'organo necessario alla fase di liquidazione.

Il procedimento di nomina giudiziale del liquidatore ex art. 2487, co. 2, c.c. ha natura di volontaria giurisdizione con funzione sostitutiva-suppletiva rispetto alla competenza assembleare e vede quali contraddittori necessari i soci (e i loro chiamati all'eredità, in caso di decesso), risultando la società tecnicamente estranea al giudizio, non essendo portatrice di un interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.

La determinazione del compenso del liquidatore, anche quando la nomina sia disposta giudizialmente in via sostitutiva, rimane di regola attribuzione dell'assemblea dei soci. La competenza si radica in capo al tribunale solo in caso di reiterata diserzione, da parte dei soci, dell'assemblea appositamente convocata dal liquidatore per deliberare sul punto.

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26/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 2153 –  2025
Tribunale di Firenze, 12 Ottobre 2026
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di S.r.l.: nomina, compenso e poteri del liquidatore
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea,...

In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.

Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.

In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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09/05/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RVG – 12191 –  2025
Tribunale di Roma, 27 Marzo 2017
Data sentenza: 27/03/2017
Registro : RG – 81480 –  2013
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