La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la concorrenza sleale per denigrazione richiede che la condotta sia riconducibile a un’attività imprenditoriale concorrente ovvero sia stata posta in essere con il concorso di un soggetto imprenditoriale; in difetto di tali presupposti, le relative condotte non sono configurabili. Le medesime condotte non possono, inoltre, fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in assenza di una specifica allegazione e della prova del danno ingiusto causalmente conseguente alle condotte dedotte, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio potenziale.
In assenza di specifici obblighi statutari o contrattuali, la mancata prestazione di attività lavorativa in favore della società non costituisce violazione dei doveri del socio né inadempimento del contratto sociale; parimenti, la mancata partecipazione alle assemblee, costituendo esercizio di un diritto e non adempimento di un dovere inerente allo status di socio, non può essere qualificata come condotta inadempiente.
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.
La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.
Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.
Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.
L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.
La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.
Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.
Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.
Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
L'utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui - presentati come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dal concorrente, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo il concorrente a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati, costituisce condotta idonea ad integrare l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., poiché la comparazione, ingannevole e illegittimamente comparativa, può causare effetti distorsivi della concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori; pertanto, per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori, ed essere lecita, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti al compimento di atti di concorrenza sleale si può tenere considerazione un danno da contrazione di utili (margin squeeze) consistente nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di realizzare la vendita dei prodotti a prezzi maggiori di quelli che il concorrente che ha subito la condotta illecita è stato indotto a praticare per indurre la clientela, attinta dalla condotta denigratoria scorretta, a superare i dubbi sulla decisone di acquisto.
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta.
Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. l’utilizzo come marchio di una denominazione che è ampiamente utilizzata sul mercato. Ai fini della configurabilità di un atto di concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1 c.c. è necessario che il segno sia utilizzato dall’impresa che lamenta la violazione come marchio e non in forma residuale.
Ricorre concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ai sensi dell’articolo 2598 n. 2 c.c., quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti e servizi o alla propria impresa dei pregi che appartengono a prodotti o all’impresa di un concorrente, sì da incidere sulla libera scelta dei consumatori. Il divieto di appropriazione di pregi ex art. 2598, 1° e 2° co., intende impedire non l’inganno in sé al consumatore in relazione alla qualità del prodotto o di un’impresa ma piuttosto la decettività del riferimento, intesa come auto attribuzione di qualità o peculiarità di altrui impresa.
Si configura concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. quando siano diffuse a una pluralità di soggetti informazioni di carattere denigratorio, purché il loro carattere sia effettivamente diffamatorio. Per valutare il carattere diffamatorio occorre contrappesare l’effettiva volontà di screditare la controparte con i principi della libera concorrenza.
L’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria prevista dall’art. 2598 n. 3 c.c. presuppone un continuo operare sulle orme del concorrente, da intendersi come riproduzione sistematica delle iniziative del concorrente.
Non integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 l’utilizzo di informazioni o documenti che non abbiano il carattere della riservatezza in quanto non protette adeguatamente dall’imprenditore che le detiene come know how. A tale proposito è necessario evitare una posizione di monopolio dell’ex datore di lavoro sulle conoscenze ed esperienza dell’ex dipendente, quando le informazioni o i documenti non siano segrete e dunque protette come diritti di Proprietà Industriale.
Affinché lo storno della clientela sia apprezzabile ai sensi dell’art. 2598, n. 3, è necessario che lo sviamento sia provocato con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, mediante utilizzo di mezzi illeciti secondo la deontologia degli imprenditori, in quanto l’imprenditore deve tollerare la concorrenza. L’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente non vincolato da un patto di non concorrenza, non costituisce concorrenza sleale. Non costituisce sviamento di clientela l’invio di una sola mail inviata dall’Ex dipendente, dirigente o socio, ad un ex cliente.
Ai fini della configurabilità di un illecito di storno di dipendenti ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. è necessario che il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:
- in violazione della disciplina gius-lavoristica, ad esempio senza rispettare i termini di preavviso o i diritti di Proprietà Industriale;
- con modalità fisiologiche, in quanto rischiose per la continuità aziendale di chi subisce lo storno;
- con modalità non prevedibili che provochino uno shock sull’ordinaria attività dell’impresa, non riassorbibile nel breve termine.
Lo storno di pochi dipendenti rispetto al totale di quelli impiegati ed entro un arco temporale diluito non integra illecito per storno di dipendente ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un'effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l'illecito nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.
La competenza dell’ufficio giudiziario si determina al momento della proposizione della domanda ai sensi dell’art. 5 c.p.c., senza che abbiano rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto. Compete dunque alla Sezione Specializzata una domanda di accertamento di concorrenza sleale interferente, non avendo rilievo le successive deduzioni delle parti circa la configurazione della stessa.
In tema di concorrenza sleale, per poter ravvisare gli estremi della fattispecie dello storno di dipendenti di un’azienda non è sufficiente il mero trasferimento di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né la contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore altrui, ma tale condotta deve essere caratterizzata dall’"animus nocendi", il quale va desunto dall’obiettivo che l’imprenditore concorrente si proponga - attraverso il trasferimento dei dipendenti - di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l’effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell’investimento (ossia, l’avviamento) di chi lo subisce. Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell’animus nocendi, si valuta non solo se lo storno sia stato realizzato in violazione delle regole della correttezza professionale, ma principalmente se le caratteristiche e le modalità del trasferimento evidenzino la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura eccedente il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro trasferiti ad altra impresa, non essendo sufficiente che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente. A tal fine, per potersi configurare un’attività di storno di dipendenti, alla luce del requisito dell’animus nocendi, assumono rilievo i seguenti elementi: a) la quantità e la qualità dei dipendenti stornati; b) il loro grado di fungibilità; c) la posizione che i dipendenti rivestivano all’interno dell’azienda concorrente; d) la tempistica dello sviamento; e d) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente.
Lo storno di dipendenti da un'azienda concorrente può ritenersi connotato da illiceità concorrenziale solo in quanto denoti, per le specifiche modalità, un disegno doloso ed ecceda il normale ricambio dei dipendenti, (altro…)
L’exceptio veritatis non scrimina la condotta tenuta, qualora le dichiarazioni divulgate, quand’anche fossero vere, sono ingiustificatamente tese a (altro…)
Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti della libera manifestazione del pensiero, da un lato, e dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, sussiste il fumus della lesione della reputazione imprenditoriale, ex art. 2598 comma 2 c.c., quando (altro…)