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Sentenze con tag: Concorrenza sleale per denigrazione

Tribunale di Napoli, 12 Gennaio 2025, n. 11216/2025
Requisiti di tutela dei manuali e mancata produzione tempestiva dell’opera asseritamente plagiata
Nel giudizio di plagio o di contraffazione la prima verifica da compiere riguarda la sussistenza, nell’opera che si assume plagiata,...

Nel giudizio di plagio o di contraffazione la prima verifica da compiere riguarda la sussistenza, nell’opera che si assume plagiata, dei requisiti di protezione sotto il profilo della compiutezza espressiva e della novità, sicché, quando di un manuale sia contestata la novità per la natura compilativa del contenuto, la domanda del titolare dei diritti va rigettata se il testo dell’opera non è tempestivamente prodotto in giudizio, perché in sua mancanza è impedito il raffronto necessario a stabilire se l’opera sia tutelabile e se le parti riprodotte abbiano in essa un valore creativo o originale significativo [casa editrice che lamenta la riproduzione di parti di un proprio manuale di preparazione a un percorso abilitante all’insegnamento nei moduli di un corso online organizzato da un formatore e poi dalla società da lui costituita; manuale indicato tra le produzioni dell’atto introduttivo ma depositato soltanto con le memorie di replica; difese fondate sulla natura compilativa di testi normativi e didattici reperibili in opere analoghe e in rete].

La società costituita dall’autore di condotte asseritamente lesive del diritto d’autore, che ne sia socio unico, non risponde dei fatti anteriori alla propria costituzione, perché la riferibilità all’ente dotato di autonoma personalità giuridica non può fondarsi sulla sola identità del socio unico e richiede l’allegazione e la prova di specifici atti di violazione a esso imputabili, successivi alla costituzione.

La promozione sui social network della propria offerta formativa è di per sé lecita e la responsabilità per concorrenza sleale derivante da commenti denigratori pubblicati sulle stesse piattaforme presuppone la prova che tali commenti siano attribuibili all’imprenditore concorrente o a soggetti da lui incaricati.

Il documento preesistente alle preclusioni istruttorie, indicato tra le produzioni dell’atto introduttivo ma non allegato, che sia depositato soltanto con le memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c. è tardivo e inutilizzabile ai fini della decisione.

Nelle opere manualistiche, che compendiano gli aspetti essenziali di una disciplina per esigenze divulgative o didattiche, il carattere creativo, salvo che l’autore esplori tesi nuove e originali, va ricercato nella scelta organizzativa e nelle modalità di esposizione e fruizione dell’opera e nelle scelte di esposizione, catalogazione e analisi critica con cui essa si distacca dal materiale originale, così come, nelle opere scientifiche, va ricercato nelle soluzioni espressive e nella ricerca, selezione e collegamento delle fonti piuttosto che nel contenuto intellettuale.

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore e la creatività, che non coincide con la creazione, l’originalità e la novità assolute, richiede un atto creativo anche minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, sicché non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone esperte della materia.

Non ogni somiglianza tra opere integra plagio, perché la legge riconosce la legittimità dell’ispirazione, che ricorre quando un autore trae spunto da un’opera preesistente per crearne una nuova e originale, mentre il plagio richiede l’appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti dell’opera altrui presentati come propri, da accertare con un’analisi comparativa che valuti non solo la quantità degli elementi ripresi ma soprattutto la loro qualità e originalità nell’opera di origine.

La sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non è equiparabile a una sentenza di condanna e non contiene alcun accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità penale, sicché nel giudizio civile per violazione del diritto d’autore il giudice accerta autonomamente, secondo le regole probatorie proprie di quel giudizio, i fatti costitutivi della domanda.

Il diritto morale d’autore appartiene soltanto alla persona fisica autrice dell’opera ed è personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché la società editrice non è legittimata a chiederne la tutela.

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23/10/2026
Data sentenza: 12/01/2025
Numero: 11216/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Ornella Minucci
Registro : RG – 22244 –  2022
Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2026
Denigrazione mediante comunicazione ai clienti comuni su un procedimento penale a carico del concorrente
Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del...

Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del concorrente ma anche la sua attività, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore. È idonea a screditare il concorrente la comunicazione inviata a clienti comuni che li informa che gli amministratori del concorrente sono imputati di ricettazione di disegni tecnici sottratti al mittente e chiede di dettagliare le forniture ricevute dal concorrente, ai fini di una richiesta di maggiori danni, perché induce il destinatario a un giudizio negativo sulla correttezza professionale del concorrente e al timore di essere coinvolto nelle vicende giudiziarie, con la conseguenza naturale di sospendere i rapporti commerciali. [Nella specie, un cliente estero aveva interrotto la trattativa per l’acquisizione dell’impresa concorrente dopo aver ricevuto la lettera].

La verità delle notizie diffuse scrimina la denigrazione purché si accompagni alla continenza del linguaggio e la rappresentazione dei fatti non avvenga con modalità subdole o maliziose. Quando si divulgano notizie su procedimenti giudiziari, che il destinatario tende ad associare a una particolare attendibilità o a un giudizio di sospetto, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti devono essere ben esplicitati. Non è veritiera la comunicazione che lascia intendere ai destinatari che le forniture loro effettuate dal concorrente possano derivare da disegni illecitamente sottratti, quando il procedimento penale pendente ha un oggetto circoscritto dal capo di imputazione a commesse eseguite per clienti diversi.

La consulenza tecnica del pubblico ministero, legittimamente formatasi nel procedimento penale e legittimamente acquisita nel giudizio civile, è un elemento di prova utilizzabile in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, anche se non è noto se il materiale analizzato coincida con la copia forense dichiarata inutilizzabile in un altro giudizio civile tra le stesse parti.

L’esimente della legittima difesa richiede che la reazione sia continente, proporzionata all’offesa ricevuta e veritiera. Chi ha subito una sottrazione di disegni con riguardo alle relazioni con alcuni clienti può al più reagire nei confronti di quei clienti, ma non può screditare il concorrente presso soggetti estranei a quanto emerso dalle indagini, sulla base del sospetto che condotte analoghe abbiano riguardato anche loro.

Ai fini della denigrazione non rileva il numero assoluto dei destinatari, ma l’effettiva idoneità della diffusione a cagionare il discredito del concorrente, da misurare in rapporto all’ampiezza del mercato in cui opera; è sufficiente una pluralità di destinatari. [Nella specie, la comunicazione, predisposta con un testo unico destinato a più clienti, era stata ricevuta da almeno tre clienti importanti in un mercato ristretto, quello degli organi di trasmissione per impianti siderurgici].

L’affissione nella bacheca dei propri locali dell’ingrandimento di un articolo di giornale sul procedimento penale a carico degli amministratori del concorrente non costituisce concorrenza sleale, perché manca la diffusione della notizia, si tratta della mera riproduzione di un articolo non contestato e la condotta non è idonea a recare danno commerciale; né integra un illecito ex art. 2043 c.c. in assenza di prova di un danno.

Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 2, c.p.c. deve avere ad oggetto cose determinate e non può essere utilizzato come mezzo di ricerca della prova, per conoscere l’identità di ulteriori destinatari ignoti della comunicazione denigratoria; il sequestro delle copie della comunicazione è inoltre privo di utilità quando la sua ulteriore diffusione è già inibita.

In sede cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento, come anticipazione dell’effetto riparatorio della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., che non ha funzione risarcitoria ma natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. [Nella specie, pubblicazione di un estratto sulla home page del sito della resistente per 60 giorni e sulle riviste di settore, ma non su quotidiani generalisti, oltre a una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 50.000 per ogni violazione o giorno di ritardo].

Sussiste il periculum in mora quando l’ulteriore diffusione di notizie denigratorie può provocare l’interruzione dei rapporti commerciali con i clienti, con perdita di commesse che potrebbe essere definitiva, non essendovi certezza che il cliente torni a rivolgersi al concorrente all’esito del giudizio di merito.

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15/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 21530 –  2023
Tribunale di Bologna, 24 Ottobre 2026, n. 453/2025
Condotte di concorrenza sleale e violazione dei doveri del socio
La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la...

La concorrenza sleale per storno di collaboratori presuppone la prova dell’effettivo tentativo di sottrarre risorse all’impresa asseritamente danneggiata, mentre la concorrenza sleale per denigrazione richiede che la condotta sia riconducibile a un’attività imprenditoriale concorrente ovvero sia stata posta in essere con il concorso di un soggetto imprenditoriale; in difetto di tali presupposti, le relative condotte non sono configurabili. Le medesime condotte non possono, inoltre, fondare una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in assenza di una specifica allegazione e della prova del danno ingiusto causalmente conseguente alle condotte dedotte, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio potenziale.

In assenza di specifici obblighi statutari o contrattuali, la mancata prestazione di attività lavorativa in favore della società non costituisce violazione dei doveri del socio né inadempimento del contratto sociale; parimenti, la mancata partecipazione alle assemblee, costituendo esercizio di un diritto e non adempimento di un dovere inerente allo status di socio, non può essere qualificata come condotta inadempiente.

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20/08/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 453/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 5791 –  2020
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 11139/2024
Abbandono ingiustificato delle trattative e concorrenza sleale per denigrazione
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza...

Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.

La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.

Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.

Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.

L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.

La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.

Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.

Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva

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15/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11139/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 26264 –  2019
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2024
Il requisito del fumus boni iuris in relazione alla concorrenza sleale per denigrazione
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le...

Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.

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10/02/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 2416 –  2024
Tribunale di Venezia, 3 Luglio 2024, n. 741/2024
Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

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26/12/2025
Data sentenza: 03/07/2024
Numero: 741/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lina Tosi
Registro : RG – 4429 –  2021
Tribunale di Milano, 9 Febbraio 2024, n. 1537/2024
Concorrenza sleale per denigrazione e risarcimento del danno
L’utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui – presentati...

L'utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui - presentati come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dal concorrente, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo il concorrente a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati, costituisce condotta idonea ad integrare l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., poiché la comparazione, ingannevole e illegittimamente comparativa, può causare effetti distorsivi della concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori; pertanto, per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori, ed essere lecita, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.

Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti al compimento di atti di concorrenza sleale si può tenere considerazione un danno da contrazione di utili (margin squeeze) consistente nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di realizzare la vendita dei prodotti a prezzi maggiori di quelli che il concorrente che ha subito la condotta illecita è stato indotto a praticare per indurre la clientela, attinta dalla condotta denigratoria scorretta, a superare i dubbi sulla decisone di acquisto.

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14/05/2025
Data sentenza: 09/02/2024
Numero: 1537/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 31538 –  2019
Corte d'appello di Venezia, 13 Aprile 2023, n. 859/2023
Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria l’idoneità della notizia diffusa a determinare discredito per il concorrente
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze...

La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta.

Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

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06/04/2025
Data sentenza: 13/04/2023
Numero: 859/2023
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Taglialatela
Relatore: Caterina Passarelli
Registro : RG – 1590 –  2020
Tribunale di Milano, 28 Dicembre 2023
Evidenza
Il labile confine tra la concorrenza sleale e non
Non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. l’utilizzo come marchio di una denominazione che...

Non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. l’utilizzo come marchio di una denominazione che è ampiamente utilizzata sul mercato. Ai fini della configurabilità di un atto di concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1 c.c. è necessario che il segno sia utilizzato dall’impresa che lamenta la violazione come marchio e non in forma residuale.

Ricorre concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ai sensi dell’articolo 2598 n. 2 c.c., quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti e servizi o alla propria impresa dei pregi che appartengono a prodotti o all’impresa di un concorrente, sì da incidere sulla libera scelta dei consumatori. Il divieto di appropriazione di pregi ex art. 2598, 1° e 2° co., intende impedire non l’inganno in sé al consumatore in relazione alla qualità del prodotto o di un’impresa ma piuttosto la decettività del riferimento, intesa come auto attribuzione di qualità o peculiarità di altrui impresa.

Si configura concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. quando siano diffuse a una pluralità di soggetti informazioni di carattere denigratorio, purché il loro carattere sia effettivamente diffamatorio. Per valutare il carattere diffamatorio occorre contrappesare l’effettiva volontà di screditare la controparte con i principi della libera concorrenza.

L’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria prevista dall’art. 2598 n. 3 c.c. presuppone un continuo operare sulle orme del concorrente, da intendersi come riproduzione sistematica delle iniziative del concorrente.

Non integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 l’utilizzo di informazioni o documenti che non abbiano il carattere della riservatezza in quanto non protette adeguatamente dall’imprenditore che le detiene come know how. A tale proposito è necessario evitare una posizione di monopolio dell’ex datore di lavoro sulle conoscenze ed esperienza dell’ex dipendente, quando le informazioni o i documenti non siano segrete e dunque protette come diritti di Proprietà Industriale.

Affinché lo storno della clientela sia apprezzabile ai sensi dell’art. 2598, n. 3, è necessario che lo sviamento sia provocato con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, mediante utilizzo di mezzi illeciti secondo la deontologia degli imprenditori, in quanto l’imprenditore deve tollerare la concorrenza. L’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente non vincolato da un patto di non concorrenza, non costituisce concorrenza sleale. Non costituisce sviamento di clientela l’invio di una sola mail inviata dall’Ex dipendente, dirigente o socio, ad un ex cliente.

Ai fini della configurabilità di un illecito di storno di dipendenti ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. è necessario che il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

- in violazione della disciplina gius-lavoristica, ad esempio senza rispettare i termini di preavviso o i diritti di Proprietà Industriale;
- con modalità fisiologiche, in quanto rischiose per la continuità aziendale di chi subisce lo storno;
- con modalità non prevedibili che provochino uno shock sull’ordinaria attività dell’impresa, non riassorbibile nel breve termine.

Lo storno di pochi dipendenti rispetto al totale di quelli impiegati ed entro un arco temporale diluito non integra illecito per storno di dipendente ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.

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19/10/2024
Data sentenza: 28/12/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 26106 –  2018
Corte d'appello di Venezia, 2 Febbraio 2023
Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria la divulgazione della notizia a più persone
Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio,...

Tra gli elementi costitutivi della condotta anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 2 c.c. rientra quello della diffusività del messaggio denigratorio, e cioè un'effettiva divulgazione della notizia idonea a determinare il discredito ad una pluralità di persone, non essendo configurabile l'illecito nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui.

 

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07/01/2024
Data sentenza: 02/02/2023
Registro : RG – 1017 –  2020
Tribunale di Bologna, 10 Giugno 2022
Lo storno di dipendenti quale pratica di concorrenza sleale
La competenza dell’ufficio giudiziario si determina al momento della proposizione della domanda ai sensi dell’art. 5 c.p.c., senza che abbiano...

La competenza dell’ufficio giudiziario si determina al momento della proposizione della domanda ai sensi dell’art. 5 c.p.c., senza che abbiano rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto. Compete dunque alla Sezione Specializzata una domanda di accertamento di concorrenza sleale interferente, non avendo rilievo le successive deduzioni delle parti circa la configurazione della stessa.

In tema di concorrenza sleale, per poter ravvisare gli estremi della fattispecie dello storno di dipendenti di un’azienda non è sufficiente il mero trasferimento di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né la contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore altrui, ma tale condotta deve essere caratterizzata dall’"animus nocendi", il quale va desunto dall’obiettivo che l’imprenditore concorrente si proponga - attraverso il trasferimento dei dipendenti - di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l’effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell’investimento (ossia, l’avviamento) di chi lo subisce. Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell’animus nocendi, si valuta non solo se lo storno sia stato realizzato in violazione delle regole della correttezza professionale, ma principalmente se le caratteristiche e le modalità del trasferimento evidenzino la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura eccedente il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro trasferiti ad altra impresa, non essendo sufficiente che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente. A tal fine, per potersi configurare un’attività di storno di dipendenti, alla luce del requisito dell’animus nocendi, assumono rilievo i seguenti elementi: a) la quantità e la qualità dei dipendenti stornati; b) il loro grado di fungibilità; c) la posizione che i dipendenti rivestivano all’interno dell’azienda concorrente; d) la tempistica dello sviamento; e d) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente.

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21/09/2023
Data sentenza: 10/06/2022
Registro : RG – 5838 –  2018
Tribunale di Bologna, 3 Novembre 2015
Storno di dipendenti; sviamento di clientela; concorrenza sleale denigratoria
Lo storno di dipendenti da un’azienda concorrente può ritenersi connotato da illiceità concorrenziale solo in quanto denoti, per le specifiche...

Lo storno di dipendenti da un'azienda concorrente può ritenersi connotato da illiceità concorrenziale solo in quanto denoti, per le specifiche modalità, un disegno doloso ed ecceda il normale ricambio dei dipendenti, (altro…)

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09/02/2017
Data sentenza: 03/11/2015
Registro : RG – 1404 –  2011
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